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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 19
Comunicazione e diffusione di dati in materia di turismo
1. La Giunta può comunicare e diffondere, per finalità di promozione turistica, i dati relativi alle strutture ricettive e di ristorazione, alle agenzie immobiliari e alle strutture di pubblica utilità ubicate nelle località turistiche, tra cui case di cura e farmacie. I dati si riferiscono a denominazione, recapito, servizi offerti, immagini e costi.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta può comunicare e diffondere anche per via telematica i dati personali relativi a chi esercita la professione turistica (accompagnatori turistici, guide turistiche, guide ambientali escursionistiche) ed in particolare, oltre a quelli già previsti dall'articolo 6 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), quelli relativi ai recapiti anche telefonici necessari per la rintracciabilità degli stessi.

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