REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2
REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN
BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007
Art. 2
Definizioni
1. Le definizioni adottate sono quelle di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003
, nel testo vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

2. Per "interconnessione" si intende la comunicazione effettuata mediante accesso a banche dati attraverso reti telematiche.
3. L'"indirizzo" si intende comprensivo del dato territoriale geografico. L'"indirizzo telematico" si intende comprensivo di: indirizzo di posta elettronica, Uniform resource location (di seguito "URL") e numero di fax.