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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 2
Definizioni
1. Le definizioni adottate sono quelle di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, nel testo vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.
2. Per "interconnessione" si intende la comunicazione effettuata mediante accesso a banche dati attraverso reti telematiche.
3. L'"indirizzo" si intende comprensivo del dato territoriale geografico. L'"indirizzo telematico" si intende comprensivo di: indirizzo di posta elettronica, Uniform resource location (di seguito "URL") e numero di fax.

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