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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 20
Comunicazione e diffusione di dati in materia di sanità
1. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, la Giunta può comunicare e diffondere, anche per via telematica, informazioni sul Servizio sanitario nazionale, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), quali ad esempio dati relativi ad Aziende sanitarie, ospedali, distretti, Uffici per le relazioni con il pubblico, sanitari e ambulatori.
2. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie e alle altre Regioni per l'inserimento nelle commissioni di concorso l'elenco dei dirigenti del Servizio sanitario regionale comprensivo dei seguenti dati personali: dati identificativi, ruolo professionale, recapiti telefonici e postali e sedi di lavoro.
3. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna e agli erogatori di prestazioni specialistiche ambulatoriali, per finalità di controllo della spesa sanitaria e di effettuazione delle verifiche di qualità dell'Archivio nazionale, i dati relativi all'assegnazione dei ricettari ai prescrittori, tra cui la data di consegna; i dati identificativi del prescrittore; il tipo di attività; la struttura presso cui si svolge l'attività; la data di inizio e di fine attività; il codice di medicina di gruppo.
4. La Giunta può comunicare ai Comuni e alle Province i dati di bilancio relativi agli interventi di servizi sociali dei Comuni singoli e associati, classificati per tipo di intervento, con finalità di programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. La Giunta può comunicare, per finalità di ricerca, alle Università e agli enti di ricerca dati relativi a campioni di popolazioni, consistenti soltanto nei dati necessari per il contatto, cioè nel nominativo e nel recapito dei soggetti rappresentativi del campione.
6. La Giunta può comunicare a Enti locali territoriali, Aziende per i servizi alla persona, uffici di piano, centrali cooperative e centri servizi di volontariato, a ciascuno per il proprio ambito di competenza, i dati raccolti tramite le rilevazioni, effettuate su moduli dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) integrati dalla Giunta stessa e relative alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato, per finalità di programmazione e promozione delle attività nel settore delle politiche sociali.

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