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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 21
Comunicazione e diffusione di dati in materia di cultura, formazione e lavoro
1. La Giunta può comunicare all'INPS regionale e alla direzione regionale del lavoro, allo scopo di promuovere intese a livello locale volte ad attenuare gli effetti negativi delle crisi occupazionali sui lavoratori, i dati relativi a imprese e lavoratori raccolti nell'ambito della gestione e monitoraggio della cassa integrazione guadagni, cioè in particolare i seguenti dati: nominativi e denominazioni, codici fiscali, recapiti e dati relativi al rapporto di lavoro.
2. La Giunta può comunicare all'INPS, alle Province, ai centri provinciali per l'impiego, allo scopo di favorire la rioccupazione dei lavoratori in mobilità, i dati relativi alle imprese e ai lavoratori, contenuti nelle liste di mobilità.
3. La Giunta può comunicare al Ministero del Lavoro e alle Regioni interessate, allo scopo di individuare e sostenere progetti di sviluppo locale delle altre regioni e in special modo delle regioni del Sud, di sostenere la transizione al lavoro di personale in cerca di occupazione e di favorire la mobilità dei tirocinanti verso il sistema produttivo dell'Emilia-Romagna, i dati concernenti la raccolta di candidature per progetti di tirocinio in mobilità geografica, relativi ai soggetti promotori e alle imprese, costituiti da: nominativi e denominazioni e relativi recapiti.
4. La Giunta può comunicare il repertorio regionale degli attestati, l'elenco dei presidenti delle commissioni d'esame e l'elenco degli esperti e dei responsabili della certificazione alle Province e ai soggetti autorizzati ad erogare il servizio di certificazione, per l'espletamento delle attività istituzionali degli enti menzionati. I dati contenuti nel repertorio regionale degli attestati, sono in particolare: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito anche telematico, corso seguito, competenze acquisite e certificato conseguito.
5. La Giunta può anche diffondere i dati relativi ai soggetti candidati come esperti, anche su designazione di un ente, tra cui, in particolare: denominazione e recapito dell'ente proponente, nominativo, codice fiscale, tipo di candidatura, sedi di esercizio del ruolo, area e qualifica ed esito della valutazione.
6. La Giunta può comunicare ad altri enti pubblici, tra cui, in particolare, Province e INAIL e agli Istituti scolastici, l'anagrafica dei partecipanti ai corsi di formazione approvati dalla Regione Emilia-Romagna, l'attestato o la qualifica conseguita dai partecipanti stessi e i dati relativi al corso frequentato.
7. La Giunta può comunicare alle Province i dati relativi ai partecipanti ai corsi regionali e provinciali, consistenti nell'anagrafica degli stessi e nei dati relativi al corso frequentato, con la finalità di valutare l'efficacia delle attività cofinanziate.
8. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, agli organismi accreditati e autorizzati ad effettuare la formazione in apprendistato i dati identificativi degli enti di formazione; i dati delle imprese consistenti nella denominazione, recapito e costo aziendale; i dati del lavoratore consistenti nel nominativo, codice fiscale, recapito e rapporto di lavoro.
9. La Giunta può effettuare, per la finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello nazionale, l'interconnessione prevista dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (Standard tecnici per l'attuazione della borsa continua nazionale del lavoro).
10. La Giunta può effettuare l'interconnessione con le Province e le Aziende per il diritto allo studio e rendere ad esse e a potenziali beneficiari accessibili i dati relativi ai progetti formativi presentati per finalità di gestione delle attività di formazione e orientamento scolastico.
11. La Giunta può effettuare l'interconnessione con le Province per la gestione delle attività formative per assolvere il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione. La Giunta può effettuare l'interconnessione con le Province, con l'ufficio scolastico regionale, con gli uffici scolastici provinciali per il monitoraggio di dati finalizzati al contenimento della dispersione scolastica.
12. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, il catalogo regionale per la formazione continua e permanente, per finalità di comunicazione istituzionale e di trasparenza, al fine di dare evidenza della proposta formativa ai potenziali beneficiari di voucher sui corsi a catalogo e dare evidenza dei risultati delle valutazioni delle candidature per l'assegnazione degli assegni formativi.
13. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, alle imprese che operano nel territorio regionale, i dati relativi ai dirigenti disoccupati, ed in particolare: i dati nominativi e anagrafici, i recapiti e i dati curriculari necessari per favorire la ricollocazione dei dirigenti stessi, come previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 Sito esterno (Interventi urgenti per l'economia).

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