Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 22
Comunicazione e diffusione di dati effettuate da AGREA
1. AGREA può comunicare ad AGEA, alla Giunta e ad altri organismi pagatori regionali i dati relativi all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunque denominati previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore degli operatori del settore agricolo, stanziati da Unione europea, Stato e Regione.
2. AGREA può comunicare agli enti di cui al comma 1 i dati relativi ai pagamenti gestiti ed effettuati, nonché alle eventuali irregolarità constatate, richiesti dalla Commissione europea o da altri enti pubblici per finalità di controllo dei finanziamenti erogati.
3. AGREA può comunicare agli enti di cui al comma 1 nonché agli altri enti pubblici e privati nelle cui funzioni istituzionali rientrano i controlli preliminari o successivi all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunque denominati, i dati necessari per effettuare tali controlli.
4. I dati di cui al presente articolo comprendono, di norma: nome, cognome, denominazione e ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, CAA con mandato fascicolo, importi pagati o recuperati, data del recupero ed estremi dell'atto con cui si dispone il recupero, dati relativi al terreno e ai prodotti.

Espandi Indice