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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 24
Comunicazione e diffusione di dati effettuate da Intercent-ER
1. Nello svolgimento delle procedure di acquisizione di servizi e forniture, Intercent-ER può comunicare all'ente richiedente la gara i dati personali necessari per lo svolgimento della procedura stessa e per consentire la stipula del contratto e gli adempimenti connessi. Tali dati sono di norma quelli contenuti nell'atto di aggiudicazione, nell'offerta economica e tecnica dell'aggiudicatario e nei verbali della commissione tecnica, con le eventuali ulteriori specificazioni previste negli accordi stipulati con gli enti richiedenti le gare.
2. Intercent-ER può diffondere i dati costituiti dalle denominazione degli enti che utilizzano gli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia, dagli strumenti di acquisto da questi utilizzati, i dati economici di spesa e di risparmio di spesa, con la finalità di favorire la conoscenza circa le attività svolte e le opportunità offerte e quindi promuovere il ricorso agli strumenti di razionalizzazione degli acquisti gestiti dall'Agenzia.

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