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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 9
Comunicazione e diffusione di corsi di formazione, eventi, convegni, attività di ricerca e documentazione
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti eventi e convegni organizzati dai Titolari stessi, corsi di formazione anche rilevanti per l'Educazione continua in medicina (ECM), comprensivi dei nominativi e delle qualifiche dei relatori o dei docenti, delle denominazioni e dei recapiti degli enti e delle società partecipanti, degli indirizzi telematici se forniti per finalità di promozione dell'offerta formativa e delle attività istituzionali dei Titolari.
2. I Titolari possono comunicare agli enti pubblici che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti iscritti a newsletter e a mailing list dei Titolari e dei partecipanti a precedenti convegni organizzati dai Titolari stessi, se relativi alle tematiche oggetto dell'iniziativa.
3. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti che abbiano espresso direttamente o indirettamente ai Titolari stessi interesse alla tematica oggetto dell'iniziativa.
4. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati personali comuni relativi ad attività di ricerca e di documentazione svolte dai Titolari o per i Titolari, con particolare riferimento ai dati relativi ai nominativi e alle qualifiche dei ricercatori, alle denominazioni e ai recapiti degli enti e delle società partecipanti, ai nominativi dei referenti individuati dagli stessi Titolari e agli indirizzi telematici se forniti, per finalità di promozione delle attività di ricerca e di documentazione.
5. I Titolari possono comunicare e diffondere, per finalità di informazione e trasparenza, i dati personali concernenti l'oggetto e i risultati della ricerca qualora tali dati siano aggregati relativamente alle persone fisiche interessate, ma siano comunque dati personali se riferiti alle persone giuridiche, in particolare pubbliche, coinvolte nella ricerca. I dati personali delle persone giuridiche che possono essere diffusi sono, a titolo esemplificativo, il numero complessivo delle unità di personale, la quantità di risorse finanziarie destinate al personale, alla formazione professionale dello stesso o a determinati servizi di pubblica utilità, comprensivi dei dati quantitativi relativi al risparmio economico conseguente all'attivazione di innovazioni tecnologiche o organizzative.

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