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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 13
Comunicazione e diffusione dei dati relativi al personale e ai collaboratori
1. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni e diffondere, anche per via telematica, i dati costituiti dai nominativi del proprio personale, dei referenti e dei collaboratori, del ruolo ricoperto, dai recapiti telefonici e dagli indirizzi telematici istituzionali, al fine di consentire la migliore rintracciabilità del personale e delle funzioni svolte e di favorire la comunicazione istituzionale.
2. La Giunta può comunicare e diffondere, anche per via telematica mediante il sito web aziendale, al personale regionale, per finalità di trasparenza, i dati relativi agli incentivi collegati a particolari responsabilità e ai ruoli ricoperti o collegati alla partecipazione a particolari progetti.
3. La Giunta può comunicare e diffondere, anche per via telematica mediante il sito web aziendale, al personale regionale, per finalità di trasparenza, i giudizi di valutazione relativi a obiettivi e responsabilità assegnati.
4. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati relativi agli incarichi conferiti ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). Tali dati sono di norma costituiti da: nome e cognome o denominazione e sede, data e luogo di nascita, oggetto, durata e compenso dell'incarico.
5. I Titolari possono comunicare ad altri enti pubblici e privati i dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro, relativi al personale trasferito, comandato, distaccato o comunque assegnato in servizio ad un ente diverso da quello di appartenenza.
6. I Titolari possono altresì comunicare ad altri enti pubblici e privati i dati relativi al personale dipendente e ai collaboratori, su richiesta di questi, per consentire loro di fruire di agevolazioni, quali ad esempio l'abbonamento al trasporto pubblico a prezzi agevolati e l'utilizzazione per motivi personali di strumenti di telefonia mobile assegnati per lo svolgimento di attività lavorativa.
7. La disposizione di cui al comma 5 è altresì applicabile alla comunicazione dei dati necessari alla gestione dei rapporti con i collaboratori e i volontari a qualunque titolo.
8. I dipendenti e i collaboratori della Giunta sono tenuti, per finalità di trasparenza e rintracciabilità, a rendersi identificabili nei rapporti anche telefonici con i cittadini e gli utenti.

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