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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Principi
Art. 4 - Sicurezza
Art. 5 - Comunicazione dalla Giunta all'Assemblea legislativa
Art. 6 - Comunicazione dei dati dei soggetti che richiedono informazioni
Art. 7Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Art. 8 - Pubblicazione delle graduatorie sul BURER e sul sito web istituzionale della Regione
Art. 9 - Comunicazione e diffusione di corsi di formazione, eventi, convegni, attività di ricerca e documentazione
Art. 10 - Comunicazione e diffusione di dati concernenti enti pubblici o collaboratori
Art. 11 - Comunicazione e diffusione di dati concernenti soggetti privati
Art. 12 - Comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni
Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati relativi al personale e ai collaboratori
Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati relativi ai contributi erogati e ricevuti
Art. 15 - Comunicazioni al certificatore
Art. 16 - PARIX e SIGMATER
Art. 17 - SIAR e Anagrafe aziende agricole
Art. 18 - Comunicazione di dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria
Art. 19 - Comunicazione e diffusione di dati in materia di turismo
Art. 20 - Comunicazione e diffusione di dati in materia di sanità
Art. 21 - Comunicazione e diffusione di dati in materia di cultura, formazione e lavoro
Art. 22 - Comunicazione e diffusione di dati effettuate da AGREA
Art. 23 - Comunicazione e diffusione di dati effettuate dall'Agenzia regionale di protezione civile
Art. 24Comunicazione e diffusione di dati effettuate da Intercent-ER
Art. 25 - Comunicazione e diffusione di dati effettuate da IBACN
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell'articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali comuni, ossia non sensibili e non giudiziari, che non sono già disciplinate puntualmente da norme di legge o di regolamento e del cui trattamento sono titolari, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti soggetti (di seguito i "Titolari"):
1.
a) Giunta della Regione Emilia-Romagna (di seguito "Giunta");
b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGREA");
c) Agenzia regionale di protezione civile;
d) Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER (di seguito "Intercent-ER");
e) Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (di seguito "IBACN").
2. Il presente regolamento non disciplina l'attività di diffusione effettuata dall'Agenzia informazione e ufficio stampa della Giunta che costituisce attività giornalistica e a cui si applica il codice deontologico dei giornalisti.
3. I Titolari di cui al comma 1 hanno accesso alle banche dati regionali condivise in rete, tra cui quelle per la gestione delle presenze, per la gestione degli atti amministrativi e per la gestione dei processi lavorativi integrati, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
Art. 2
Definizioni
1. Le definizioni adottate sono quelle di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, nel testo vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.
2. Per "interconnessione" si intende la comunicazione effettuata mediante accesso a banche dati attraverso reti telematiche.
3. L'"indirizzo" si intende comprensivo del dato territoriale geografico. L'"indirizzo telematico" si intende comprensivo di: indirizzo di posta elettronica, Uniform resource location (di seguito "URL") e numero di fax.
Art. 3
Principi
1. Le operazioni di comunicazione, diffusione e interconnessione di cui al presente regolamento sono effettuate nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno. Pertanto, le operazioni di comunicazione, diffusione e interconnessione sono effettuate soltanto se strettamente necessarie, in particolare riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati identificativi.
2. Le comunicazioni previste da norme di legge o di regolamento o comunque legittime secondo il decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno possono essere effettuate mediante interconnessione fra i Titolari e l'ente destinatario delle informazioni. L'interconnessione deve aver luogo mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione.
3. I Titolari sono tenuti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, a fornire un'idonea informativa agli interessati.
4. Le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali per finalità di pubblica utilità sono effettuate conformemente ai principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre1992, n. 39 (Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna).
Art. 4
Sicurezza
1. I Titolari adottano le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno per i trattamenti di loro competenza.
2. I soggetti a cui i dati sono comunicati adottano le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, nell'ambito della loro organizzazione.
3. I Titolari, in caso di interconnessione, possono valutare congiuntamente le misure di sicurezza adeguate e concordare le modalità di comunicazione.
Art. 5
Comunicazione dalla Giunta all'Assemblea legislativa
1. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, all'Assemblea legislativa i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di entrambe, con particolare riferimento a quelle previste dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni per il funzionamento di entrambe e dai regolamenti regionali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
2. I dati personali comuni che possono essere comunicati sono, in particolare, quelli contenuti nei verbali delle sedute dei due organi e negli atti amministrativi, quelli relativi alle nomine di competenza degli organi regionali, nonché i dati necessari per il reclutamento e la gestione del personale e dei collaboratori, quelli degli amministratori e dei consiglieri, e quelli necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo.
3. I dati personali necessari, in particolare, per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo possono essere comunicati alla Giunta da parte degli altri Titolari di cui all'articolo 1.
Art. 6
Comunicazione dei dati dei soggetti che richiedono informazioni
1. I Titolari possono comunicare all'ente pubblico interessato i nominativi e i recapiti, cioè indirizzo, numero telefonico e indirizzo telematico, dei soggetti che abbiano chiesto informazioni di competenza di quell'ente pubblico presso il proprio Ufficio per le relazioni con il pubblico o i propri uffici.
Art. 7
Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
1. La pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (di seguito "BURER") comprende anche la pubblicazione in forma telematica sui siti web istituzionali dei Titolari.
2. I dati personali comuni contenuti negli atti pubblicati sul BURER o una selezione di essi possono essere diffusi nuovamente in altre parti dei siti web istituzionali dei Titolari, al fine di favorire la comunicazione istituzionale fra Titolari e cittadini, oltre che di garantire la trasparenza dell'attività dei Titolari.
Art. 8
Pubblicazione delle graduatorie sul BURER e sul sito web istituzionale della Regione
1. La Giunta può pubblicare sul BURER e diffondere, per finalità di trasparenza, anche con mezzi telematici, le graduatorie adottate nelle materie di propria competenza e a seguito di procedure comparative finalizzate all'affidamento di incarichi. La pubblicazione deve limitarsi ai dati necessari quali, di norma, cognome e nome o denominazione, luogo di esercizio dell'attività o sede legale, punteggio conseguito.
2. Nelle graduatorie regionali degli aspiranti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, sia per l'ammissione ai corsi, sia per il posto in convenzione, sono pubblicati i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita in caso di omonimia, punteggio, possesso di specifico titolo, Comune di residenza e titolo specifico di priorità in caso di ex-aequo.
Art. 9
Comunicazione e diffusione di corsi di formazione, eventi, convegni, attività di ricerca e documentazione
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti eventi e convegni organizzati dai Titolari stessi, corsi di formazione anche rilevanti per l'Educazione continua in medicina (ECM), comprensivi dei nominativi e delle qualifiche dei relatori o dei docenti, delle denominazioni e dei recapiti degli enti e delle società partecipanti, degli indirizzi telematici se forniti per finalità di promozione dell'offerta formativa e delle attività istituzionali dei Titolari.
2. I Titolari possono comunicare agli enti pubblici che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti iscritti a newsletter e a mailing list dei Titolari e dei partecipanti a precedenti convegni organizzati dai Titolari stessi, se relativi alle tematiche oggetto dell'iniziativa.
3. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti che abbiano espresso direttamente o indirettamente ai Titolari stessi interesse alla tematica oggetto dell'iniziativa.
4. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati personali comuni relativi ad attività di ricerca e di documentazione svolte dai Titolari o per i Titolari, con particolare riferimento ai dati relativi ai nominativi e alle qualifiche dei ricercatori, alle denominazioni e ai recapiti degli enti e delle società partecipanti, ai nominativi dei referenti individuati dagli stessi Titolari e agli indirizzi telematici se forniti, per finalità di promozione delle attività di ricerca e di documentazione.
5. I Titolari possono comunicare e diffondere, per finalità di informazione e trasparenza, i dati personali concernenti l'oggetto e i risultati della ricerca qualora tali dati siano aggregati relativamente alle persone fisiche interessate, ma siano comunque dati personali se riferiti alle persone giuridiche, in particolare pubbliche, coinvolte nella ricerca. I dati personali delle persone giuridiche che possono essere diffusi sono, a titolo esemplificativo, il numero complessivo delle unità di personale, la quantità di risorse finanziarie destinate al personale, alla formazione professionale dello stesso o a determinati servizi di pubblica utilità, comprensivi dei dati quantitativi relativi al risparmio economico conseguente all'attivazione di innovazioni tecnologiche o organizzative.
Art. 10
Comunicazione e diffusione di dati concernenti enti pubblici o collaboratori
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti i nominativi dei componenti di gruppi di progetto o di lavoro (enti o persone fisiche), relativi alla o rilevanti per la propria attività istituzionale, i recapiti telefonici istituzionali e gli indirizzi telematici, se forniti, al fine di consentirne la migliore rintracciabilità e per favorire la comunicazione istituzionale.
2. La Giunta può comunicare e diffondere per finalità di comunicazione istituzionale, anche per via telematica, dati concernenti amministratori e consiglieri della Regione Emilia-Romagna, costituiti dagli indirizzi degli uffici, dai numeri telefonici e dagli indirizzi telematici istituzionali, compresi i curricula vitae e le immagini fornite dagli interessati.
3. I Titolari possono comunicare e diffondere, al fine di consentirne la migliore rintracciabilità e per favorire la comunicazione istituzionale, dati concernenti enti pubblici e i nominativi dei loro organi, quali ad esempio le denominazioni degli enti, gli indirizzi degli uffici, i nominativi degli amministratori e consiglieri, dei revisori dei conti, dei dirigenti, del personale di riferimento, compresi numeri telefonici e indirizzi telematici istituzionali.
4. I Titolari possono, allo scopo di facilitare la comunicazione dei cittadini con altri enti pubblici, inserire nel sito web istituzionale della Regione collegamenti telematici (link) ai siti di altri enti pubblici. I Titolari possono altresì inserire link ai siti di soggetti privati quando gli stessi siano necessari per integrare le informazioni già presenti nel sito istituzionale e per facilitarne il reperimento da parte del cittadino.
Art. 11
Comunicazione e diffusione di dati concernenti soggetti privati
1. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti persone giuridiche contenuti nel Registro delle persone giuridiche al fine di consentirne la migliore rintracciabilità.
2. I Titolari possono diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti associazioni private; centri di servizio o assistenza, tra cui presidi socio-assistenziali, centri di salute mentale, centri di assistenza agricola (di seguito "CAA") e centri di taratura atomizzatori; centri o enti di formazione professionale; scuole private di ogni ordine e grado; case di cura; aziende e laboratori sperimentali; organismi di controllo e certificazione; ordini professionali; organizzazioni non governative (ONG), professionali, di volontariato, di produttori e di tutela dei consumatori; ambiti territoriali di caccia (ATC), per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità.
3. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti imprese o enti e organismi privati abilitati, accreditati, autorizzati o comunque certificati, tra cui in particolare presidi sanitari ed enti o organismi di tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità.
4. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità, i dati concernenti professionisti e operatori accreditati dalla Regione o da altri enti pubblici, tra cui:
a) medici abilitati alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
b) operatori pratici abilitati all'inseminazione artificiale animale;
c) assaggiatori di olio di oliva;
d) tecnici acustici ambientali abilitati a effettuare misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
5. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti imprese, per finalità di promozione e valorizzazione del territorio, del turismo, della cultura, delle attività produttive, dell'agricoltura e dell'allevamento, per facilitare lo svolgimento delle attività economiche e per facilitare il reperimento delle informazioni e l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.
6. I dati di cui al presente articolo sono costituiti dai nominativi o dalla denominazione o ragione sociale, dai nominativi di eventuali referenti, dai recapiti telefonici, dalla sede legale o dagli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, necessari per la rintracciabilità da parte dei cittadini o altri enti. Tali dati possono, qualora necessario, essere integrati da dati specifici relativi al settore di riferimento, tra cui, in particolare, le lingue conosciute nel caso di guide turistiche, le quote latte assegnate ai produttori, le specie trattate dai centri di produzione animali. I dati di cui al comma 5 possono ricomprendere anche l'orientamento economico delle imprese.
7. La Giunta può, nei limiti e per le medesime finalità di cui al presente articolo, effettuare operazioni di comunicazione.
Art. 12
Comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni
1. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali necessari perché le stesse possano espletare i compiti istituzionali, puntualmente previsti da norma di legge o regolamento.
2. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente destinatario quando una norma di legge o regolamento preveda l'espressione di un parere da parte dell'ente pubblico destinatario o dei Titolari, ovvero quando l'ente pubblico destinatario debba effettuare attività ispettive, di vigilanza, di verifica, di controllo anche sugli aiuti erogati, di rendicontazione e di monitoraggio.
3. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali contenuti in istanze, note o documenti ricevuti dai Titolari da parte di terzi per competenza parziale o per errore e trasmessi dai Titolari stessi al soggetto pubblico competente.
Art. 13
Comunicazione e diffusione dei dati relativi al personale e ai collaboratori
1. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni e diffondere, anche per via telematica, i dati costituiti dai nominativi del proprio personale, dei referenti e dei collaboratori, del ruolo ricoperto, dai recapiti telefonici e dagli indirizzi telematici istituzionali, al fine di consentire la migliore rintracciabilità del personale e delle funzioni svolte e di favorire la comunicazione istituzionale.
2. La Giunta può comunicare e diffondere, anche per via telematica mediante il sito web aziendale, al personale regionale, per finalità di trasparenza, i dati relativi agli incentivi collegati a particolari responsabilità e ai ruoli ricoperti o collegati alla partecipazione a particolari progetti.
3. La Giunta può comunicare e diffondere, anche per via telematica mediante il sito web aziendale, al personale regionale, per finalità di trasparenza, i giudizi di valutazione relativi a obiettivi e responsabilità assegnati.
4. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati relativi agli incarichi conferiti ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). Tali dati sono di norma costituiti da: nome e cognome o denominazione e sede, data e luogo di nascita, oggetto, durata e compenso dell'incarico.
5. I Titolari possono comunicare ad altri enti pubblici e privati i dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro, relativi al personale trasferito, comandato, distaccato o comunque assegnato in servizio ad un ente diverso da quello di appartenenza.
6. I Titolari possono altresì comunicare ad altri enti pubblici e privati i dati relativi al personale dipendente e ai collaboratori, su richiesta di questi, per consentire loro di fruire di agevolazioni, quali ad esempio l'abbonamento al trasporto pubblico a prezzi agevolati e l'utilizzazione per motivi personali di strumenti di telefonia mobile assegnati per lo svolgimento di attività lavorativa.
7. La disposizione di cui al comma 5 è altresì applicabile alla comunicazione dei dati necessari alla gestione dei rapporti con i collaboratori e i volontari a qualunque titolo.
8. I dipendenti e i collaboratori della Giunta sono tenuti, per finalità di trasparenza e rintracciabilità, a rendersi identificabili nei rapporti anche telefonici con i cittadini e gli utenti.
Art. 14
Comunicazione e diffusione dei dati relativi ai contributi erogati e ricevuti
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 novembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), anche per via telematica, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, fra cui i nominativi o la denominazione sociale dei richiedenti e dei beneficiari del contributo, la sede legale di questi, il numero di partita IVA, la denominazione e l'entità del contributo, la ragione dell'erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari. Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilità che riguardi la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma comunicato soltanto all'interessato, salvo diversa specifica previsione di legge o regolamento.
2. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, per la trasparenza dell'attività amministrativa e per pubblicizzare l'attività della Giunta stessa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, ricevuti, anche sulla base di progetti presentati, costituiti dall'indicazione dei destinatari del contributo, della denominazione del progetto, dell'entità contributo, dei costi del personale impiegato nel progetto.
3. La Giunta può comunicare ai soggetti pubblici che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo i dati relativi all'intero progetto.
4. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo tra cui, in particolare, organismi di garanzia, consorzi fidi, cooperative di garanzia e istituti bancari, i dati necessari per l'erogazione stessa.
5. I Titolari possono comunicare i dati relativi ai contributi erogati e ricevuti ai ministeri o agli enti, italiani ed europei competenti, per effettuare attività di rendicontazione e monitoraggio.
Art. 15
Comunicazioni al certificatore
1. I Titolari possono comunicare ai certificatori che forniscono servizi di certificazione digitale per gli stessi, i dati degli utenti che hanno richiesto il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca di un certificato di firma elettronica qualificata o non qualificata nonché i dati dei soggetti che necessitano del servizio di certificazione digitale per l'espletamento delle attività istituzionali e lavorative da rendere a favore dei Titolari. I dati sono raccolti dai Titolari stessi in qualità di autorità di registrazione.
2. I Titolari possono comunicare ai certificatori di cui al comma 1, i dati relativi al server, al numero Internet protocol (IP), all'URL e al referente dell'ufficio per il rilascio del certificato del server.
Art. 16
PARIX e SIGMATER
1. Nell'ambito della Piattaforma di accesso al registro delle imprese (PARIX), la Giunta rende disponibili agli enti pubblici del territorio regionale aderenti al servizio, mediante interconnessione, i dati relativi alle imprese del territorio regionale forniti da Infocamere attraverso la piattaforma. La Giunta si limita a consentire tecnicamente l'interconnessione.
2. Nell'ambito dei Servizi integrati catastali e geografici per il monitoraggio amministrativo del territorio (SIGMATER), la Giunta rende disponibili agli enti pubblici del territorio regionale, mediante interconnessione, i dati del catasto terreni e del catasto fabbricati relativi al territorio di competenza e forniti dall'Agenzia del territorio attraverso la piattaforma. La Giunta si limita a consentire tecnicamente l'interconnessione.
Art. 17
SIAR e Anagrafe aziende agricole
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) è costituito, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo quanto definito dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della LR 27 agosto 1983, n. 34) ed è utilizzato dai soggetti aderenti allo stesso per le medesime finalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 Sito esterno (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno). Nell'ambito del SIAR è stata istituita l'anagrafe delle aziende agricole, disciplinata dal regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna), con la finalità di semplificare le relazioni tra le imprese e la pubblica amministrazione e quale effettivo supporto alle attività amministrative relative al settore agricolo e agro-industriale.
2. Oltre a quanto stabilito dal comma 1 e dall'articolo 12, la Giunta può in particolare comunicare i dati contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole ai seguenti soggetti e per le seguenti finalità:
a) Province e Comunità montane, per semplificazione amministrativa e gestione univoca dei procedimenti amministrativi;
b) Comuni e consorzi di Comuni, per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e per la redazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali;
c) Consorzi di bonifica, ai fini della gestione del pagamento degli oneri consortili;
d) Azienda regionale prevenzione e ambiente (ARPA), ai fini di semplificazione amministrativa in particolare nei procedimenti di controllo dello spandimento liquami e fanghi di depurazione;
e) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGEA") e AGREA, per semplificazione amministrativa e gestione univoca dei procedimenti amministrativi nell'erogazione dei contributi;
f) Unione europea, per finalità di controllo e rendicontazione della spesa;
g) Ministero delle Finanze, per l'effettuazione di controlli di natura tributaria;
h) Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per finalità di programmazione, controllo e monitoraggio del processo produttivo agricolo;
i) Istituto nazionale previdenza sociale (di seguito "INPS") e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito "INAIL"), per semplificazione amministrativa ai fini del controllo sul pagamento dei contributi previdenziali e del rispetto degli obblighi assicurativi;
j) Parchi regionali e naturali, per effettuare censimenti periodici sulla conduzione dei parchi e per la creazione del sistema integrato territoriale; in questo caso l'accesso è limitato ai dati delle aziende con sede nella Provincia in cui è ubicato il Parco;
k) Aziende unità sanitarie locali, per effettuare controlli sanitari;
l) Ente nazionale per la meccanizzazione agricola, per finalità di semplificazione amministrativa e per il controllo sul risparmio energetico;
m) Infocamere, per finalità di rilevazione e gestione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) agricolo.
3. I dati oggetto di comunicazione ai destinatari di cui al comma 2 sono costituiti da quelli relativi ad ogni singola azienda agricola presente sul territorio regionale e in particolare, sono: denominazione; codice fiscale; partita IVA; numero REA; sede legale, altre sedi aziendali e recapiti; data cessazione azienda; fonte informativa; indicazione e data di validazione dell'azienda; dati identificativi del gestore del fascicolo; mandati di iscrizione e cessazione; persone con ruolo amministrativo in azienda; dati relativi ai terreni, tra cui i dati catastali, di conduzione e aree preferenziali; dati topografici e geografici, tra cui mappe e foto aeree.
4. I dati di cui al comma 3 possono essere altresì comunicati:
a) alle organizzazioni dei produttori; a ciascuna organizzazione possono essere comunicati soltanto i dati relativi alle aziende associate alla stessa organizzazione;
b) agli organismi di controllo; a ciascun organismo possono essere comunicati soltanto i dati relativi alle aziende controllate dallo stesso organismo.
5. La Giunta può comunicare, nell'ambito delle attività di gestione per le agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica, alle Province e Comunità montane, i seguenti dati: dati anagrafici o denominazione, indirizzo o sede legale, consistenza parco macchine, culture dichiarate con relative superfici, quantitativo carburante assegnato, per finalità di semplificazione amministrativa. La Giunta può comunicare gli stessi dati anche ai CAA, limitatamente ai dati relativi agli associati di ciascun CAA, per finalità di semplificazione amministrativa e procedurale.
Art. 18
Comunicazione di dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria
1. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, alle Province, ai Comuni, e agli ATC, per le finalità istituzionali previste dalle norme vigenti in materia e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente, i dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria tra cui quelli richiesti per il rilascio del tesserino regionale, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole.
Art. 19
Comunicazione e diffusione di dati in materia di turismo
1. La Giunta può comunicare e diffondere, per finalità di promozione turistica, i dati relativi alle strutture ricettive e di ristorazione, alle agenzie immobiliari e alle strutture di pubblica utilità ubicate nelle località turistiche, tra cui case di cura e farmacie. I dati si riferiscono a denominazione, recapito, servizi offerti, immagini e costi.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta può comunicare e diffondere anche per via telematica i dati personali relativi a chi esercita la professione turistica (accompagnatori turistici, guide turistiche, guide ambientali escursionistiche) ed in particolare, oltre a quelli già previsti dall'articolo 6 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), quelli relativi ai recapiti anche telefonici necessari per la rintracciabilità degli stessi.
Art. 20
Comunicazione e diffusione di dati in materia di sanità
1. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, la Giunta può comunicare e diffondere, anche per via telematica, informazioni sul Servizio sanitario nazionale, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), quali ad esempio dati relativi ad Aziende sanitarie, ospedali, distretti, Uffici per le relazioni con il pubblico, sanitari e ambulatori.
2. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie e alle altre Regioni per l'inserimento nelle commissioni di concorso l'elenco dei dirigenti del Servizio sanitario regionale comprensivo dei seguenti dati personali: dati identificativi, ruolo professionale, recapiti telefonici e postali e sedi di lavoro.
3. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna e agli erogatori di prestazioni specialistiche ambulatoriali, per finalità di controllo della spesa sanitaria e di effettuazione delle verifiche di qualità dell'Archivio nazionale, i dati relativi all'assegnazione dei ricettari ai prescrittori, tra cui la data di consegna; i dati identificativi del prescrittore; il tipo di attività; la struttura presso cui si svolge l'attività; la data di inizio e di fine attività; il codice di medicina di gruppo.
4. La Giunta può comunicare ai Comuni e alle Province i dati di bilancio relativi agli interventi di servizi sociali dei Comuni singoli e associati, classificati per tipo di intervento, con finalità di programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. La Giunta può comunicare, per finalità di ricerca, alle Università e agli enti di ricerca dati relativi a campioni di popolazioni, consistenti soltanto nei dati necessari per il contatto, cioè nel nominativo e nel recapito dei soggetti rappresentativi del campione.
6. La Giunta può comunicare a Enti locali territoriali, Aziende per i servizi alla persona, uffici di piano, centrali cooperative e centri servizi di volontariato, a ciascuno per il proprio ambito di competenza, i dati raccolti tramite le rilevazioni, effettuate su moduli dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) integrati dalla Giunta stessa e relative alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato, per finalità di programmazione e promozione delle attività nel settore delle politiche sociali.
Art. 21
Comunicazione e diffusione di dati in materia di cultura, formazione e lavoro
1. La Giunta può comunicare all'INPS regionale e alla direzione regionale del lavoro, allo scopo di promuovere intese a livello locale volte ad attenuare gli effetti negativi delle crisi occupazionali sui lavoratori, i dati relativi a imprese e lavoratori raccolti nell'ambito della gestione e monitoraggio della cassa integrazione guadagni, cioè in particolare i seguenti dati: nominativi e denominazioni, codici fiscali, recapiti e dati relativi al rapporto di lavoro.
2. La Giunta può comunicare all'INPS, alle Province, ai centri provinciali per l'impiego, allo scopo di favorire la rioccupazione dei lavoratori in mobilità, i dati relativi alle imprese e ai lavoratori, contenuti nelle liste di mobilità.
3. La Giunta può comunicare al Ministero del Lavoro e alle Regioni interessate, allo scopo di individuare e sostenere progetti di sviluppo locale delle altre regioni e in special modo delle regioni del Sud, di sostenere la transizione al lavoro di personale in cerca di occupazione e di favorire la mobilità dei tirocinanti verso il sistema produttivo dell'Emilia-Romagna, i dati concernenti la raccolta di candidature per progetti di tirocinio in mobilità geografica, relativi ai soggetti promotori e alle imprese, costituiti da: nominativi e denominazioni e relativi recapiti.
4. La Giunta può comunicare il repertorio regionale degli attestati, l'elenco dei presidenti delle commissioni d'esame e l'elenco degli esperti e dei responsabili della certificazione alle Province e ai soggetti autorizzati ad erogare il servizio di certificazione, per l'espletamento delle attività istituzionali degli enti menzionati. I dati contenuti nel repertorio regionale degli attestati, sono in particolare: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito anche telematico, corso seguito, competenze acquisite e certificato conseguito.
5. La Giunta può anche diffondere i dati relativi ai soggetti candidati come esperti, anche su designazione di un ente, tra cui, in particolare: denominazione e recapito dell'ente proponente, nominativo, codice fiscale, tipo di candidatura, sedi di esercizio del ruolo, area e qualifica ed esito della valutazione.
6. La Giunta può comunicare ad altri enti pubblici, tra cui, in particolare, Province e INAIL e agli Istituti scolastici, l'anagrafica dei partecipanti ai corsi di formazione approvati dalla Regione Emilia-Romagna, l'attestato o la qualifica conseguita dai partecipanti stessi e i dati relativi al corso frequentato.
7. La Giunta può comunicare alle Province i dati relativi ai partecipanti ai corsi regionali e provinciali, consistenti nell'anagrafica degli stessi e nei dati relativi al corso frequentato, con la finalità di valutare l'efficacia delle attività cofinanziate.
8. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, agli organismi accreditati e autorizzati ad effettuare la formazione in apprendistato i dati identificativi degli enti di formazione; i dati delle imprese consistenti nella denominazione, recapito e costo aziendale; i dati del lavoratore consistenti nel nominativo, codice fiscale, recapito e rapporto di lavoro.
9. La Giunta può effettuare, per la finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello nazionale, l'interconnessione prevista dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (Standard tecnici per l'attuazione della borsa continua nazionale del lavoro).
10. La Giunta può effettuare l'interconnessione con le Province e le Aziende per il diritto allo studio e rendere ad esse e a potenziali beneficiari accessibili i dati relativi ai progetti formativi presentati per finalità di gestione delle attività di formazione e orientamento scolastico.
11. La Giunta può effettuare l'interconnessione con le Province per la gestione delle attività formative per assolvere il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione. La Giunta può effettuare l'interconnessione con le Province, con l'ufficio scolastico regionale, con gli uffici scolastici provinciali per il monitoraggio di dati finalizzati al contenimento della dispersione scolastica.
12. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, il catalogo regionale per la formazione continua e permanente, per finalità di comunicazione istituzionale e di trasparenza, al fine di dare evidenza della proposta formativa ai potenziali beneficiari di voucher sui corsi a catalogo e dare evidenza dei risultati delle valutazioni delle candidature per l'assegnazione degli assegni formativi.
13. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, alle imprese che operano nel territorio regionale, i dati relativi ai dirigenti disoccupati, ed in particolare: i dati nominativi e anagrafici, i recapiti e i dati curriculari necessari per favorire la ricollocazione dei dirigenti stessi, come previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 Sito esterno (Interventi urgenti per l'economia).
Art. 22
Comunicazione e diffusione di dati effettuate da AGREA
1. AGREA può comunicare ad AGEA, alla Giunta e ad altri organismi pagatori regionali i dati relativi all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunque denominati previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore degli operatori del settore agricolo, stanziati da Unione europea, Stato e Regione.
2. AGREA può comunicare agli enti di cui al comma 1 i dati relativi ai pagamenti gestiti ed effettuati, nonché alle eventuali irregolarità constatate, richiesti dalla Commissione europea o da altri enti pubblici per finalità di controllo dei finanziamenti erogati.
3. AGREA può comunicare agli enti di cui al comma 1 nonché agli altri enti pubblici e privati nelle cui funzioni istituzionali rientrano i controlli preliminari o successivi all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunque denominati, i dati necessari per effettuare tali controlli.
4. I dati di cui al presente articolo comprendono, di norma: nome, cognome, denominazione e ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, CAA con mandato fascicolo, importi pagati o recuperati, data del recupero ed estremi dell'atto con cui si dispone il recupero, dati relativi al terreno e ai prodotti.
Art. 23
Comunicazione e diffusione di dati effettuate dall'Agenzia regionale di protezione civile
1. Nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), l'Agenzia regionale di protezione civile può comunicare ai componenti istituzionali e alle strutture operative di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e legge regionale n. 1 del 2005 i dati necessari allo svolgimento dell'attività di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione di emergenze di protezione civile, compresi i dati identificativi e gli indirizzi di cittadini interessati da situazioni di pericolo segnalate all'Agenzia per interventi di soccorso di competenza delle componenti istituzionali e delle strutture operative di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità.
2. I dati oggetto di comunicazione sono costituiti di norma dai seguenti: denominazione degli Enti locali dell'Emilia-Romagna, importo erogato a tali enti in attuazione di programmi di finanziamento per attività di previsione e prevenzione rischi, pianificazione e gestione dell'emergenza e potenziamento dei presidi di protezione civile sul territorio, denominazione e sede legale delle strutture operative di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2005, nome e cognome dei rispettivi rappresentanti legali e funzionari referenti, contributo previsto nelle convenzioni con tali strutture che collaborano con l'Agenzia per lo svolgimento di attività di protezione civile, denominazione e sedi delle componenti e strutture operative di protezione civile, generalità dei legali rappresentanti, generalità-ruolo e profilo professionale dei funzionari referenti e rispettivi indirizzi, anche telematici, numeri di telefono e fax istituzionali.
Art. 24
Comunicazione e diffusione di dati effettuate da Intercent-ER
1. Nello svolgimento delle procedure di acquisizione di servizi e forniture, Intercent-ER può comunicare all'ente richiedente la gara i dati personali necessari per lo svolgimento della procedura stessa e per consentire la stipula del contratto e gli adempimenti connessi. Tali dati sono di norma quelli contenuti nell'atto di aggiudicazione, nell'offerta economica e tecnica dell'aggiudicatario e nei verbali della commissione tecnica, con le eventuali ulteriori specificazioni previste negli accordi stipulati con gli enti richiedenti le gare.
2. Intercent-ER può diffondere i dati costituiti dalle denominazione degli enti che utilizzano gli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia, dagli strumenti di acquisto da questi utilizzati, i dati economici di spesa e di risparmio di spesa, con la finalità di favorire la conoscenza circa le attività svolte e le opportunità offerte e quindi promuovere il ricorso agli strumenti di razionalizzazione degli acquisti gestiti dall'Agenzia.
Art. 25
Comunicazione e diffusione di dati effettuate da IBACN
1. L'IBACN può comunicare e diffondere, come previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna), per finalità di valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali, i dati relativi ai beni stessi e ad eventi, mostre, convegni e iniziative collegate, comprensivi, in particolare, anche delle immagini, dei costi, dei recapiti anche telematici dei referenti e delle istituzioni.


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