Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL'IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 1

(sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)

Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali comuni, ossia non sensibili e non giudiziari, che non sono già disciplinate puntualmente da norme di legge o di regolamento e del cui trattamento sono titolari, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti soggetti (di seguito i "Titolari"):
a) Giunta della Regione Emilia-Romagna (di seguito "Giunta");
b) Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
c) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGREA");
d) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
e) Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi - Intercent-ER (di seguito "Intercent-ER");
f) Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (di seguito "IBACN");
g) Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, nominati dal Governo con provvedimenti legislativi d'urgenza o dal Capo del Dipartimento della Protezione civile e scelti tra persone appartenenti ad organi di indirizzo politico o gestionali dell'amministrazione regionale.
2. Il presente regolamento non disciplina l'attività di diffusione effettuata dalle strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa che effettuano attività giornalistica, a cui si applica il codice deontologico dei giornalisti.
3. I Titolari di cui al comma 1 hanno accesso alle banche dati regionali condivise in rete, tra cui quelle per la gestione delle presenze, per la gestione degli atti amministrativi e per la gestione dei processi lavorativi integrati, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
4. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicizzazione ai fini della trasparenza, previsti dalle leggi statali e regionali.

Espandi Indice