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Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL'IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 1

(sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)

Art. 13

(abrogato comma 4 e modificato comma 8 da art. 10 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)

Comunicazione e diffusione dei dati relativi al personale e ai collaboratori
1. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni e diffondere, anche per via telematica, i dati costituiti dai nominativi del proprio personale, dei referenti e dei collaboratori, del ruolo ricoperto, dai recapiti telefonici e dagli indirizzi telematici istituzionali, al fine di consentire la migliore rintracciabilità del personale e delle funzioni svolte e di favorire la comunicazione istituzionale.
2. La Giunta può comunicare e diffondere, anche per via telematica mediante il sito web aziendale, al personale regionale, per finalità di trasparenza, i dati relativi agli incentivi collegati a particolari responsabilità e ai ruoli ricoperti o collegati alla partecipazione a particolari progetti.
3. La Giunta può comunicare e diffondere, anche per via telematica mediante il sito web aziendale, al personale regionale, per finalità di trasparenza, i giudizi di valutazione relativi a obiettivi e responsabilità assegnati.
4. abrogato.
5. I Titolari possono comunicare ad altri enti pubblici e privati i dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro, relativi al personale trasferito, comandato, distaccato o comunque assegnato in servizio ad un ente diverso da quello di appartenenza.
6. I Titolari possono altresì comunicare ad altri enti pubblici e privati i dati relativi al personale dipendente e ai collaboratori, su richiesta di questi, per consentire loro di fruire di agevolazioni, quali ad esempio l'abbonamento al trasporto pubblico a prezzi agevolati e l'utilizzazione per motivi personali di strumenti di telefonia mobile assegnati per lo svolgimento di attività lavorativa.
7. La disposizione di cui al comma 5 è altresì applicabile alla comunicazione dei dati necessari alla gestione dei rapporti con i collaboratori e i volontari a qualunque titolo.
8. I dipendenti e i collaboratori della Giunta e dell'Assemblea legislativa sono tenuti, per finalità di trasparenza e rintracciabilità, a rendersi identificabili nei rapporti anche telefonici con i cittadini e gli utenti.

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