REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2
REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL'IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)
Art. 18
(modificato comma 1 da art. 15 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)
Comunicazione di dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria
1. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, alle Province, ai Comuni, e agli ATC, per le finalità istituzionali previste dalle norme vigenti in materia e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente, i dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria tra cui quelli richiesti per il rilascio del tesserino regionale, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni ..., quelli annotati dal cacciatore sul tesserino, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole.