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Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL'IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 1

(sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)

Definizioni
1. Le definizioni adottate sono quelle di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Per "interconnessione" si intende la comunicazione effettuata mediante la connessione diretta o il collegamento tra due o più sistemi informativi.
3. L' "indirizzo" si intende comprensivo del dato territoriale geografico. L' "indirizzo telematico" si intende comprensivo di: indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata, Uniform resource location (di seguito "URL") e numero di fax.
4. Per "comunicazione" si intende la trasmissione di dati ad un soggetto terzo rispetto all'interessato. Non è quindi da intendersi come comunicazione l'ipotesi in cui il soggetto sia munito di delega o procura da parte dell'interessato.
5. La comunicazione può essere effettuata anche con mezzi telematici, nel rispetto delle misure di sicurezza minime e idonee, come definite negli articoli da 31 a 36 e nell'Allegato B del decreto legislativo n. 196 del 2003.".

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