REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2
REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL'IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)
Art. 25
(modificato comma 1 da art. 21 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)
Comunicazione e diffusione di dati effettuate da IBACN
1. L'IBACN può comunicare e diffondere, come previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna), per finalità di valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali, i dati relativi ai beni stessi e ad eventi, mostre, convegni e iniziative collegate, comprensivi, in particolare, anche delle immagini, dei costi, dei recapiti anche telematici dei referenti ....