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Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL'IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 1

(sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)

Art. 3
Principi
1. Le operazioni di comunicazione, diffusione e interconnessione di cui al presente regolamento sono effettuate nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno. Pertanto, le operazioni di comunicazione, diffusione e interconnessione sono effettuate soltanto se strettamente necessarie, in particolare riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati identificativi.
2. Le comunicazioni previste da norme di legge o di regolamento o comunque legittime secondo il decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno possono essere effettuate mediante interconnessione fra i Titolari e l'ente destinatario delle informazioni. L'interconnessione deve aver luogo mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione.
3. I Titolari sono tenuti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, a fornire un'idonea informativa agli interessati.
4. Le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali per finalità di pubblica utilità sono effettuate conformemente ai principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre1992, n. 39 (Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna).

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