Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL'IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 1

(sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)

Comunicazioni tra Giunta e Assemblea legislativa
1. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono comunicarsi, anche per via telematica, i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di entrambe, con particolare riferimento a quelle previste dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni per il funzionamento di entrambe e dai regolamenti regionali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
2. I dati personali comuni che possono essere comunicati sono, in particolare, quelli contenuti nei verbali delle sedute dei due organi e negli atti amministrativi, quelli relativi alle nomine di competenza degli organi regionali, nonché i dati necessari per il reclutamento e la gestione del personale e dei collaboratori, quelli degli amministratori e dei consiglieri, e quelli necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo.
3. I dati personali necessari, in particolare, per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo possono essere comunicati alla Giunta da parte degli altri Titolari di cui all'articolo 1.

Espandi Indice