REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2
REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL'IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)
Art. 6
Comunicazione dei dati dei soggetti che richiedono informazioni
1. I Titolari possono comunicare all'ente pubblico interessato i nominativi e i recapiti, cioè indirizzo, numero telefonico e indirizzo telematico, dei soggetti che abbiano chiesto informazioni di competenza di quell'ente pubblico presso il proprio Ufficio per le relazioni con il pubblico o i propri uffici.