REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2
REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL'IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)
Art. 8
(sostituito da art. 5 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)
Pubblicazione delle graduatorie nel BURERT e sul sito web istituzionale della Regione
1. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono pubblicare nel BURERT e diffondere, per finalità di trasparenza, anche con mezzi telematici, le graduatorie adottate nelle materie di propria competenza e a seguito di procedure comparative finalizzate all'affidamento di incarichi. La pubblicazione deve limitarsi ai dati necessari quali, di norma, cognome e nome, data di nascita in caso di omonimia, luogo di esercizio dell'attività e punteggio conseguito.
2. Nelle graduatorie regionali degli aspiranti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, sia per l'ammissione ai corsi, sia per il posto in convenzione, sono pubblicati i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita in caso di omonimia, punteggio, possesso di specifico titolo, Comune di residenza e titolo specifico di priorità in caso di ex-aequo.