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Documento storico: Testo Coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL'IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 1

(sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Principi
Art. 4 - Sicurezza
Art. 5 - Comunicazioni tra Giunta e Assemblea legislativa
Art. 6 - Comunicazione dei dati dei soggetti che richiedono informazioni
Art. 7Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Art. 8 - Pubblicazione delle graduatorie nel BURERT e sul sito web istituzionale della Regione
Art. 9 - Comunicazione e diffusione di corsi di formazione, eventi, convegni, attività di ricerca e documentazione
Art. 10 - Comunicazione e diffusione di dati concernenti enti pubblici o collaboratori.
Art. 11 - Comunicazione e diffusione di dati concernenti soggetti privati
Art. 12 - Comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni e a organismi di controllo
Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati relativi al personale e ai collaboratori
Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati relativi ai contributi erogati e ricevuti
Art. 15 - Comunicazioni al certificatore
Art. 16 - SIGMATER
Art. 17 - SIAR e anagrafe aziende agricole
Art. 18 - Comunicazione di dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria
Art. 19 - Comunicazione e diffusione di dati in materia di turismo
Art. 20 - Comunicazione e diffusione di dati in materia di sanità
Art. 21 - Comunicazione e diffusione di dati in materia di cultura, formazione e lavoro
Art. 22 - Comunicazione e diffusione di dati effettuate da AGREA
Art. 23 - Comunicazione e diffusione di dati effettuate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Art. 24Comunicazione e diffusione di dati effettuate da Intercent-ER
Art. 25 - Comunicazione e diffusione di dati effettuate da IBACN
Art. 25 bisComunicazione e diffusione di dati effettuate dal Commissario delegato per la ricostruzione, nominato con decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali comuni, ossia non sensibili e non giudiziari, che non sono già disciplinate puntualmente da norme di legge o di regolamento e del cui trattamento sono titolari, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti soggetti (di seguito i "Titolari"):
a) Giunta della Regione Emilia-Romagna (di seguito "Giunta");
b) Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
c) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGREA");
d) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
e) Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi - Intercent-ER (di seguito "Intercent-ER");
f) Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (di seguito "IBACN");
g) Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, nominati dal Governo con provvedimenti legislativi d'urgenza o dal Capo del Dipartimento della Protezione civile e scelti tra persone appartenenti ad organi di indirizzo politico o gestionali dell'amministrazione regionale.
2. Il presente regolamento non disciplina l'attività di diffusione effettuata dalle strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa che effettuano attività giornalistica, a cui si applica il codice deontologico dei giornalisti.
3. I Titolari di cui al comma 1 hanno accesso alle banche dati regionali condivise in rete, tra cui quelle per la gestione delle presenze, per la gestione degli atti amministrativi e per la gestione dei processi lavorativi integrati, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
4. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicizzazione ai fini della trasparenza, previsti dalle leggi statali e regionali.
Definizioni
1. Le definizioni adottate sono quelle di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Per "interconnessione" si intende la comunicazione effettuata mediante la connessione diretta o il collegamento tra due o più sistemi informativi.
3. L' "indirizzo" si intende comprensivo del dato territoriale geografico. L' "indirizzo telematico" si intende comprensivo di: indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata, Uniform resource location (di seguito "URL") e numero di fax.
4. Per "comunicazione" si intende la trasmissione di dati ad un soggetto terzo rispetto all'interessato. Non è quindi da intendersi come comunicazione l'ipotesi in cui il soggetto sia munito di delega o procura da parte dell'interessato.
5. La comunicazione può essere effettuata anche con mezzi telematici, nel rispetto delle misure di sicurezza minime e idonee, come definite negli articoli da 31 a 36 e nell'Allegato B del decreto legislativo n. 196 del 2003.".
Art. 3
Principi
1. Le operazioni di comunicazione, diffusione e interconnessione di cui al presente regolamento sono effettuate nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno. Pertanto, le operazioni di comunicazione, diffusione e interconnessione sono effettuate soltanto se strettamente necessarie, in particolare riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati identificativi.
2. Le comunicazioni previste da norme di legge o di regolamento o comunque legittime secondo il decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno possono essere effettuate mediante interconnessione fra i Titolari e l'ente destinatario delle informazioni. L'interconnessione deve aver luogo mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione.
3. I Titolari sono tenuti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, a fornire un'idonea informativa agli interessati.
4. Le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali per finalità di pubblica utilità sono effettuate conformemente ai principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre1992, n. 39 (Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna).
Art. 4
Sicurezza
1. I Titolari adottano le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno per i trattamenti di loro competenza.
2. I soggetti a cui i dati sono comunicati adottano le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, nell'ambito della loro organizzazione.
3. I Titolari, in caso di interconnessione, possono valutare congiuntamente le misure di sicurezza adeguate e concordare le modalità di comunicazione.
Comunicazioni tra Giunta e Assemblea legislativa
1. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono comunicarsi, anche per via telematica, i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di entrambe, con particolare riferimento a quelle previste dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni per il funzionamento di entrambe e dai regolamenti regionali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
2. I dati personali comuni che possono essere comunicati sono, in particolare, quelli contenuti nei verbali delle sedute dei due organi e negli atti amministrativi, quelli relativi alle nomine di competenza degli organi regionali, nonché i dati necessari per il reclutamento e la gestione del personale e dei collaboratori, quelli degli amministratori e dei consiglieri, e quelli necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo.
3. I dati personali necessari, in particolare, per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo possono essere comunicati alla Giunta da parte degli altri Titolari di cui all'articolo 1.
Art. 6
Comunicazione dei dati dei soggetti che richiedono informazioni
1. I Titolari possono comunicare all'ente pubblico interessato i nominativi e i recapiti, cioè indirizzo, numero telefonico e indirizzo telematico, dei soggetti che abbiano chiesto informazioni di competenza di quell'ente pubblico presso il proprio Ufficio per le relazioni con il pubblico o i propri uffici.
Art. 7
Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
1. La pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (di seguito "BURER") comprende anche la pubblicazione in forma telematica sui siti web istituzionali dei Titolari.
2. I dati personali comuni contenuti negli atti pubblicati sul BURER o una selezione di essi possono essere diffusi nuovamente in altre parti dei siti web istituzionali dei Titolari, al fine di favorire la comunicazione istituzionale fra Titolari e cittadini, oltre che di garantire la trasparenza dell'attività dei Titolari.
Pubblicazione delle graduatorie nel BURERT e sul sito web istituzionale della Regione
1. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono pubblicare nel BURERT e diffondere, per finalità di trasparenza, anche con mezzi telematici, le graduatorie adottate nelle materie di propria competenza e a seguito di procedure comparative finalizzate all'affidamento di incarichi. La pubblicazione deve limitarsi ai dati necessari quali, di norma, cognome e nome, data di nascita in caso di omonimia, luogo di esercizio dell'attività e punteggio conseguito.
2. Nelle graduatorie regionali degli aspiranti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, sia per l'ammissione ai corsi, sia per il posto in convenzione, sono pubblicati i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita in caso di omonimia, punteggio, possesso di specifico titolo, Comune di residenza e titolo specifico di priorità in caso di ex-aequo.
Comunicazione e diffusione di corsi di formazione, eventi, convegni, attività di ricerca e documentazione
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti eventi e convegni organizzati dai Titolari stessi, corsi di formazione anche rilevanti per l'educazione continua in medicina (ECM), comprensivi dei nominativi e delle qualifiche dei relatori o dei docenti, degli indirizzi telematici se forniti per finalità di promozione dell'offerta formativa e delle attività istituzionali dei Titolari.
2. I Titolari possono diffondere, anche per via telematica, per finalità di promozione delle proprie attività istituzionali, le immagini, acquisite nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e in aderenza ai principi del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, dei partecipanti agli eventi, convegni e attività di formazione.
3. I Titolari possono comunicare ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti iscritti a newsletter e a mailing list dei Titolari e dei partecipanti a precedenti convegni organizzati dai Titolari stessi, se relativi alle tematiche oggetto dell'iniziativa.
4. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti che abbiano espresso direttamente o indirettamente ai Titolari stessi interesse alla tematica oggetto dell'iniziativa.
5. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati personali comuni relativi ad attività di studio, di ricerca e di documentazione svolte dai Titolari o per i Titolari, con particolare riferimento ai dati relativi ai nominativi e alle qualifiche degli studiosi e dei ricercatori, ai nominativi dei referenti individuati dagli stessi Titolari e agli indirizzi telematici se forniti, per finalità di promozione delle attività di studio, di ricerca e di documentazione.
6. La Giunta può comunicare al Ministero competente per le politiche forestali e al Corpo forestale dello Stato il nome e il cognome dei partecipanti ai corsi per l'antincendio boschivo, con la finalità di favorire il monitoraggio, l'organizzazione e la partecipazione ai corsi stessi.
Art. 10
Comunicazione e diffusione di dati concernenti enti pubblici o collaboratori.
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti i nominativi dei componenti di gruppi di progetto o di lavoro o di commissioni e comitati di natura tecnico-scientifica, relativi alla o rilevanti per la propria attività istituzionale, i recapiti telefonici istituzionali e gli indirizzi telematici, se forniti, al fine di consentirne la migliore rintracciabilità e per favorire la comunicazione istituzionale.
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono comunicare e diffondere per finalità di comunicazione istituzionale, anche per via telematica, dati concernenti amministratori e consiglieri della Regione Emilia-Romagna, costituiti dagli indirizzi degli uffici, dai numeri telefonici e dagli indirizzi telematici istituzionali, compresi il curriculum vitae e le foto forniti dagli interessati.
3. I Titolari possono comunicare e diffondere, al fine di consentirne la migliore rintracciabilità e per favorire la comunicazione istituzionale, dati concernenti i nominativi dei componenti dei loro organi, quali, in particolare, i nominativi degli amministratori e consiglieri, dei revisori dei conti, dei dirigenti, del personale di riferimento, compreso il curriculum, i numeri telefonici e gli indirizzi telematici istituzionali.
4. I Titolari possono, allo scopo di facilitare la comunicazione dei cittadini con altri enti pubblici, inserire nel sito web istituzionale della Regione collegamenti telematici (link) ai siti di altri enti pubblici. I Titolari possono altresì inserire link ai siti di soggetti privati quando gli stessi siano necessari per integrare le informazioni già presenti nel sito istituzionale e per facilitarne il reperimento da parte del cittadino.
5. I Titolari possono comunicare ai Ministeri competenti i dati anagrafici e il curriculum dei collaboratori candidati a partecipare in qualità di esperti ai progetti denominati gemellaggio amministrativo (cd. Twinning).
Art. 11
Comunicazione e diffusione di dati concernenti soggetti privati
1. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati degli amministratori o referenti delle persone giuridiche contenuti nel Registro delle persone giuridiche al fine di consentirne la migliore rintracciabilità.
2. I Titolari possono diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti le persone fisiche amministratrici o rappresentanti di associazioni private; centri di servizio o assistenza, tra cui presidi socio-assistenziali, centri di salute mentale, centri di assistenza agricola (di seguito "CAA") e centri di taratura atomizzatori; centri o enti di formazione professionale; scuole private di ogni ordine e grado; case di cura; aziende e laboratori sperimentali; organismi di controllo e certificazione; ordini professionali; organizzazioni non governative (ONG), professionali, di volontariato, di produttori e di tutela dei consumatori; ambiti territoriali di caccia (ATC), enti organizzatori della ricerca, operatori biologici, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità.
3. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità, i dati concernenti professionisti e operatori accreditati dalla Regione o da altri enti pubblici, tra cui:
a) medici abilitati alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
b) operatori pratici abilitati all'inseminazione artificiale animale;
c) assaggiatori, tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;
d) tecnici acustici ambientali abilitati a effettuare misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo;
e) tecnici e istruttori faunistici per la gestione degli ungulati;
f) soggetti certificatori energetici degli edifici;
g) accompagnatori turistici, guide turistiche e guide ambientali ed escursionistiche;
h) enti o organismi di tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche, operatori aderenti a sistemi di produzioni regolamentate e indicazioni geografiche;
i) i dati personali dei responsabili dei laboratori o centri per l'innovazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna.
4. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ed all'Autorità giudiziaria i nominativi dei soggetti che hanno fatto domanda alla Regione per essere inseriti negli elenchi delle persone formate e disponibili alla funzione di tutore volontario ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 2014.
5. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti imprese, compresi amministratori e referenti, per finalità di promozione e valorizzazione del territorio, del turismo, della cultura, della formazione, delle attività produttive, del commercio, dell'agricoltura e dell'allevamento, per facilitare lo svolgimento delle attività economiche e per facilitare il reperimento delle informazioni e l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.
6. I dati di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 sono costituiti dai nominativi, dai dati anagrafici relativi a luogo e data di nascita nel caso di omonimia, dai recapiti telefonici, o dagli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, nonché da eventuali codici identificativi attribuiti da organismi di certificazione necessari per la rintracciabilità da parte dei cittadini o altri enti. Tali dati possono, qualora necessario, essere integrati da dati specifici relativi al settore di riferimento, tra cui, in particolare, le lingue conosciute nel caso di guide turistiche, le quote latte assegnate ai produttori, le specie trattate dai centri di produzione animali e l'ambito di accreditamento.
7. La Giunta può, nei limiti e per le medesime finalità di cui al presente articolo, effettuare operazioni di comunicazione.
Art. 12
Comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni e a organismi di controllo
1. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni o tra loro i dati personali necessari per espletare i compiti istituzionali, puntualmente previsti da norma di legge o regolamento.
2. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni, ad autorità di gestione e di certificazione e autorità di audit, i dati necessari per la rendicontazione dei progetti europei, tra i quali, in particolare, nome e cognome dei dipendenti coinvolti e i dati relativi alla situazione stipendiale, per calcolare le ore lavorate e quindi i costi relativi al progetto europeo.
3. La Giunta può comunicare ad altre pubbliche amministrazioni, anche per via telematica, per le finalità istituzionali esplicitate dalla pubblica amministrazione richiedente, i dati personali relativi ai soggetti proprietari o detentori di immobili oggetto di certificazione energetica nonché di impianti termici registrati nel catasto unico regionale (nome, cognome, indirizzo dell'immobile, dati catastali dell'immobile oggetto di certificazione energetica).
4. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente destinatario quando una norma di legge o regolamento preveda l'espressione di un parere da parte dell'ente pubblico destinatario o dei Titolari, ovvero quando l'ente pubblico destinatario debba effettuare attività ispettive, di vigilanza, di verifica, di controllo anche sugli aiuti erogati, di rendicontazione e di monitoraggio, ivi compresi i dati relativi all'irrogazione di sanzioni. I dati trasmessi per finalità di controllo possono essere comunicati anche agli organismi di controllo, pubblici e privati.
5. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali contenuti in istanze, note o documenti ricevuti dai Titolari da parte di terzi per competenza parziale o per errore e trasmessi dai Titolari stessi al soggetto pubblico competente.
Art. 13

(abrogato comma 4 e modificato comma 8 da art. 10 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)

Comunicazione e diffusione dei dati relativi al personale e ai collaboratori
1. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni e diffondere, anche per via telematica, i dati costituiti dai nominativi del proprio personale, dei referenti e dei collaboratori, del ruolo ricoperto, dai recapiti telefonici e dagli indirizzi telematici istituzionali, al fine di consentire la migliore rintracciabilità del personale e delle funzioni svolte e di favorire la comunicazione istituzionale.
2. La Giunta può comunicare e diffondere, anche per via telematica mediante il sito web aziendale, al personale regionale, per finalità di trasparenza, i dati relativi agli incentivi collegati a particolari responsabilità e ai ruoli ricoperti o collegati alla partecipazione a particolari progetti.
3. La Giunta può comunicare e diffondere, anche per via telematica mediante il sito web aziendale, al personale regionale, per finalità di trasparenza, i giudizi di valutazione relativi a obiettivi e responsabilità assegnati.
4. abrogato.
5. I Titolari possono comunicare ad altri enti pubblici e privati i dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro, relativi al personale trasferito, comandato, distaccato o comunque assegnato in servizio ad un ente diverso da quello di appartenenza.
6. I Titolari possono altresì comunicare ad altri enti pubblici e privati i dati relativi al personale dipendente e ai collaboratori, su richiesta di questi, per consentire loro di fruire di agevolazioni, quali ad esempio l'abbonamento al trasporto pubblico a prezzi agevolati e l'utilizzazione per motivi personali di strumenti di telefonia mobile assegnati per lo svolgimento di attività lavorativa.
7. La disposizione di cui al comma 5 è altresì applicabile alla comunicazione dei dati necessari alla gestione dei rapporti con i collaboratori e i volontari a qualunque titolo.
8. I dipendenti e i collaboratori della Giunta e dell'Assemblea legislativa sono tenuti, per finalità di trasparenza e rintracciabilità, a rendersi identificabili nei rapporti anche telefonici con i cittadini e gli utenti.
Comunicazione e diffusione dei dati relativi ai contributi erogati e ricevuti
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), anche per via telematica, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, fra cui i nominativi (nome e cognome e data di nascita), anche dei legali rappresentanti, dei richiedenti e dei beneficiari del contributo, Comune di residenza, codice fiscale e numero di partita IVA, la denominazione e l'entità del contributo, la ragione dell'erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari. Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilità che riguardi la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma comunicato soltanto all'interessato, salvo diversa specifica previsione di legge o regolamento.
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono diffondere, anche con mezzi telematici, per la trasparenza dell'attività amministrativa e per pubblicizzare l'attività della Giunta stessa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, ricevuti, anche sulla base di progetti presentati, costituiti dall'indicazione dei destinatari del contributo, della denominazione del progetto, dell'entità contributo, dei costi del personale impiegato nel progetto.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono comunicare ai soggetti pubblici che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo i dati relativi all'intero progetto.
4. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo tra cui, in particolare, organismi di garanzia, consorzi fidi, cooperative di garanzia e istituti bancari, i dati necessari per l'erogazione stessa.
5. I Titolari possono comunicare i dati relativi ai contributi erogati e ricevuti ai Ministeri o agli enti italiani ed europei competenti, per effettuare attività di certificazione, rendicontazione e monitoraggio.
Comunicazioni al certificatore
abrogato.
SIGMATER
1. Nell'ambito dei servizi integrati catastali e geografici per il monitoraggio amministrativo del territorio (SIGMATER), la Giunta rende disponibili agli enti pubblici del territorio regionale, mediante interconnessione, i dati del catasto terreni e del catasto fabbricati compresi i nominativi dei proprietari e relativi al territorio di competenza e forniti dall'Agenzia del territorio attraverso la piattaforma. La Giunta si limita a consentire tecnicamente l'interconnessione.
SIAR e anagrafe aziende agricole
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) è costituito, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo quanto definito dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della LR 27 agosto 1983, n. 34) ed è utilizzato dai soggetti aderenti allo stesso per le medesime finalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449). Nell'ambito del SIAR è stata istituita l'anagrafe delle aziende agricole, disciplinata dal regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna), con la finalità di semplificare le relazioni tra le imprese e la pubblica amministrazione e quale effettivo supporto alle attività amministrative relative al settore agricolo e agro-industriale.
2. Oltre a quanto stabilito dal comma 1 e dall'articolo 12, la Giunta può in particolare comunicare i dati contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole ai seguenti soggetti e per le seguenti finalità:
a) Città metropolitana di Bologna, Province e Unioni di Comuni, per semplificazione amministrativa e gestione univoca dei procedimenti amministrativi;
b) Città metropolitana di Bologna, Comuni ed Unioni e consorzi di Comuni, per la gestione delle imposte e tasse relative agli immobili ricadenti nel territorio di competenza, per la redazione dei piani territoriali di coordinamento e per la gestione urbanistica dei territori ricadenti nella loro titolarità;
c) Consorzi di bonifica, ai fini della gestione del pagamento degli oneri consortili;
d) Azienda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, ai fini di semplificazione amministrativa, in particolare nei procedimenti di controllo dello spandimento liquami e fanghi di depurazione;
e) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGEA") e AGREA, per semplificazione amministrativa e gestione univoca dei procedimenti amministrativi nell'erogazione dei contributi;
f) Unione europea, per finalità di controllo e rendicontazione della spesa;
g) Ministero delle Finanze, per l'effettuazione di controlli di natura tributaria;
h) Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per finalità di programmazione, controllo e monitoraggio del processo produttivo agricolo;
i) Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per semplificazione amministrativa ai fini del controllo sul pagamento dei contributi previdenziali e del rispetto degli obblighi assicurativi;
j) Enti di gestione per i parchi e la Biodiversità, Parchi nazionali, interregionali e Riserve statali, per effettuare censimenti periodici sulla conduzione dei parchi e per la creazione del sistema integrato territoriale; in questo caso l'accesso è limitato ai dati delle aziende con sede nella Provincia in cui è ubicato il Parco;
k) Aziende unità sanitarie locali, per effettuare controlli sanitari;
l) Ente nazionale per la meccanizzazione agricola, per finalità di semplificazione amministrativa e per il controllo sul risparmio energetico;
m) Infocamere, per finalità di rilevazione e gestione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) agricolo;
n) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per verifiche inerenti l'erogazione di contributi de minimis in ambito agricolo;
o) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per le verifiche dei danni successivi a calamità;
p) Uffici territoriali di governo, per attività di controllo e verifiche;
q) Consorzi fitosanitari provinciali, per la gestione del pagamento degli oneri consortili;
r) Commissari delegati di cui all'articolo 1, lettera g).
3. I dati oggetto di comunicazione ai destinatari di cui ai commi 1 e 2 sono costituiti da quelli relativi ad ogni singola azienda agricola presente sul territorio regionale e in particolare, sono: denominazione, codice fiscale, partita IVA, recapiti, dati identificativi del gestore del fascicolo, persone con ruolo amministrativo in azienda e dati relativi ai terreni, tra cui dati catastali, di conduzione e aree preferenziali.
4. I dati di cui al comma 3 possono essere altresì comunicati:
a) alle organizzazioni dei produttori e alle cantine cooperative (cantine sociali operanti sul territorio regionale); a ciascuna organizzazione e a ciascuna cantina possono essere comunicati soltanto i dati relativi alle aziende associate alla stessa;
b) agli organismi privati di controllo; a ciascun organismo possono essere comunicati soltanto i dati relativi alle aziende controllate dallo stesso organismo;
c) agli organismi di garanzia e agli organismi di difesa nel settore agricolo riconosciuti dalla Regione.
5. La Giunta può comunicare alle Province, nell'ambito delle attività di gestione per le agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica, i seguenti dati: dati anagrafici o denominazione, indirizzo o sede legale, consistenza parco macchine, culture dichiarate con relative superfici, quantitativo carburante assegnato, per finalità di semplificazione amministrativa. La Giunta può comunicare gli stessi dati anche ai CAA, limitatamente ai dati relativi agli associati di ciascun CAA, per finalità di semplificazione amministrativa e procedurale.
Art. 18

(modificato comma 1 da art. 15 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)

Comunicazione di dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria
1. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, alle Province, ai Comuni, e agli ATC, per le finalità istituzionali previste dalle norme vigenti in materia e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente, i dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria tra cui quelli richiesti per il rilascio del tesserino regionale, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni ..., quelli annotati dal cacciatore sul tesserino, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole.
Art. 19
Comunicazione e diffusione di dati in materia di turismo
1. La Giunta può comunicare e diffondere, per finalità di promozione turistica, i dati relativi alle strutture ricettive e di ristorazione, alle agenzie immobiliari e alle strutture di pubblica utilità ubicate nelle località turistiche, tra cui case di cura e farmacie. I dati si riferiscono a denominazione, recapito, servizi offerti, immagini e costi.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta può comunicare e diffondere anche per via telematica i dati personali relativi a chi esercita la professione turistica (accompagnatori turistici, guide turistiche, guide ambientali escursionistiche) ed in particolare, oltre a quelli già previsti dall'articolo 6 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), quelli relativi ai recapiti anche telefonici necessari per la rintracciabilità degli stessi.
Comunicazione e diffusione di dati in materia di sanità
1. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie e alle altre Regioni per l'inserimento nelle commissioni di concorso l'elenco dei dirigenti del Servizio sanitario regionale, comprensivo dei seguenti dati personali: dati identificativi, ruolo professionale, recapiti telefonici e postali e sedi di lavoro.
2. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie e alle strutture private accreditate dalla Regione, per consentire alle stesse di effettuare azioni di prevenzione e per le attività amministrative correlate a diagnosi, cura e riabilitazione degli assistiti, i dati identificativi dell'assistito, la sua residenza, il medico di base e il livello di consenso al trattamento dei dati (la specifica si rende necessaria in ragione del fatto che si tratta di dati sensibili, relativi allo stato di salute, cui il decreto legislativo n. 196 del 2003 riserva all'articolo 20 un trattamento maggiormente rigoroso).
3. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna e agli erogatori di prestazioni sanitarie, per finalità di controllo della spesa e di effettuazione delle verifiche di qualità dell'Archivio nazionale, i dati relativi all'assegnazione dei ricettari ai prescrittori, tra cui la data di consegna; i dati identificativi del prescrittore; il tipo di attività; la struttura presso cui si svolge l'attività; la data di inizio e di fine attività; il codice di medicina di gruppo.
4. La Giunta può comunicare, per finalità di ricerca, alle Università e agli enti di ricerca dati relativi a campioni di popolazioni, consistenti soltanto nei dati necessari per il contatto, cioè nel nominativo e nel recapito postale dei soggetti rappresentativi del campione.
Comunicazione e diffusione di dati in materia di cultura, formazione e lavoro
1. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS regionale e alla direzione regionale del lavoro, allo scopo di promuovere intese a livello locale volte ad attenuare gli effetti negativi delle crisi occupazionali sui lavoratori, i dati relativi a lavoratori raccolti nell'ambito della gestione e monitoraggio della cassa integrazione guadagni, cioè, in particolare, i seguenti dati: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza, recapito telefonico e postale e dati relativi al rapporto di lavoro.
2. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS, alle Province, ai Centri provinciali per l'impiego, agli uffici giudiziari requirenti e giudicanti, i dati contrattuali e quelli relativi all'anagrafiche dei lavoratori, contenuti nelle liste di mobilità o beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, allo scopo di favorire la rioccupazione dei lavoratori e/o lo svolgimento di lavori socialmente utili.
3. La Giunta può comunicare all'INPS, anche con mezzi telematici, al fine delle verifiche per il monitoraggio e la certificazione della spesa, i dati dei lavoratori relativi a nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo postale e telematico e condizione occupazionale.
4. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS, gli elenchi dei lavoratori aderenti alla staffetta generazionale, completi di dati contrattuali e di dati anagrafici, allo scopo di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in raccordo con il prolungamento della permanenza al lavoro dei lavoratori anziani derivante dall'innalzamento dell'età pensionabile.
5. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, al Ministero del Lavoro e alle Regioni interessate, allo scopo di individuare e sostenere progetti di sviluppo locale delle altre Regioni e in special modo delle Regioni del Sud, di sostenere la transizione al lavoro di personale in cerca di occupazione e di favorire la mobilità dei tirocinanti verso il sistema produttivo dell'Emilia-Romagna, i dati concernenti la raccolta di candidature per progetti di tirocinio in mobilità geografica, relativi ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti, costituiti da: nominativi e relativi recapiti telefonici, postali e telematici.
6. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, al Ministero del Lavoro, i dati concernenti i cittadini che accedono al programma "Garanzia Giovani" al fine di attuare il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. I dati consistono in: codice fiscale, recapito postale, cittadinanza, titolo di studio, condizione occupazionale. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS i dati concernenti i cittadini che accedono al programma "Garanzia Giovani" al fine dell'erogazione dell'indennità di frequenza dei tirocini formativi. I dati consistono in: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, recapiti telefonici, postali e telematici.
7. La Giunta può comunicare il repertorio regionale degli attestati, l'elenco dei presidenti delle commissioni d'esame e l'elenco degli esperti e dei responsabili della certificazione alle Province e ai soggetti autorizzati ad erogare il servizio di certificazione, per l'espletamento delle attività istituzionali degli enti menzionati. I dati contenuti nel repertorio regionale degli attestati, sono in particolare: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito anche telematico, corso seguito, competenze acquisite e certificato conseguito.
8. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, i dati relativi ai soggetti candidati come esperti, anche su designazione di un ente, tra cui, in particolare: nominativo, codice fiscale, tipo di candidatura, sedi di esercizio del ruolo, area e qualifica ed esito della valutazione al fine di costituire le Commissioni degli esperti per il rilascio delle qualifiche previste dal Repertorio Regionale.
9. La Giunta può diffondere i dati relativi ai soggetti candidati come destinatari del servizio di formalizzazione e certificazione, su proposta di un ente di formazione tra cui: dati anagrafici, codice fiscale, area e qualifica professionale, al fine di autorizzare il Servizio regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) a persone fisiche individuate.
10. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, ad altri enti pubblici, tra cui, in particolare, Province e Istituti scolastici, l'anagrafica dei partecipanti alle attività formative approvate dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Province, l'attestato o la qualifica conseguita dai partecipanti stessi e i dati relativi all'attività formativa, per adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di decertificazione.
11. La Giunta può comunicare alle Province i dati relativi ai partecipanti di attività formative regionali e provinciali, consistenti nell'anagrafica degli stessi e nei dati relativi all'attività frequentata, con la finalità di valutare l'efficacia delle attività cofinanziate e monitorare l'erogazione delle politiche attive del lavoro.
12. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, agli organismi di formazione accreditati, alle Università, alle Autonomie scolastiche e ai soggetti autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna ad effettuare il servizio di formalizzazione e certificazione i dati del lavoratore, consistenti nel nominativo, codice fiscale, recapito postale, telefonico e telematico e rapporto di lavoro, azienda di appartenenza/provenienza e settore produttivo e i dati dei tirocinanti e dei giovani prestatori di servizio civile, consistenti nel nominativo, codice fiscale e recapito telefonico e telematico, al fine di favorire l'occupazione dei giovani e migliorare la professionalità e le competenze dei lavoratori.
13. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, agli organismi di formazione accreditati, i dati dei richiedenti un assegno formativo individuale, consistenti nel nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito postale e telematico, recapiti telefonici, condizione occupazionale, titolo di studio ed estremi del documento di identità, al fine della validazione della richiesta di concessione dell'assegno formativo.
14. La Giunta può effettuare, per la finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello nazionale, l'interconnessione prevista dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (Standard tecnici per l'attuazione della borsa continua nazionale del lavoro).
15. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, alle Province i dati inerenti la gestione delle attività formative per assolvere il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione. Gli stessi dati possono essere comunicati alle Province, all'Ufficio scolastico regionale e agli Uffici scolastici provinciali, per finalità di monitoraggio e contenimento della dispersione scolastica.
16. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, l'offerta formativa disponibile sul territorio regionale, per finalità di comunicazione istituzionale e di trasparenza, al fine di dare evidenza delle proposte formative ai potenziali beneficiari di voucher sui corsi a catalogo e dare evidenza dei risultati delle valutazioni delle candidature per l'assegnazione degli assegni formativi.
17 La Giunta può comunicare, anche per via telematica, alle imprese che operano nel territorio regionale, i dati relativi ai dirigenti disoccupati, ed in particolare: i dati nominativi e anagrafici, i recapiti e i dati curriculari necessari per favorire la ricollocazione dei dirigenti stessi, come previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).
18. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, ai Comuni dell'Emilia-Romagna in forma singola e associata, i dati riguardanti i cittadini richiedenti la "YoungERcard" regionale, di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), consistenti nel nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo postale e telematico, recapiti telefonici e condizione occupazionale, al fine di offrire opportunità e servizi agevolati legati a consumi "educanti" e solidali dei giovani, valorizzare il senso di appartenenza dei giovani alla propria comunità e promuovere l'impegno civico, i valori del volontariato e di una educazione a stili di vita sani ed eticamente responsabili.
Art. 22

(modificato comma 4 da art. 18 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)

Comunicazione e diffusione di dati effettuate da AGREA
1. AGREA può comunicare ad AGEA, alla Giunta e ad altri organismi pagatori regionali i dati relativi all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunque denominati previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore degli operatori del settore agricolo, stanziati da Unione europea, Stato e Regione.
2. AGREA può comunicare agli enti di cui al comma 1 i dati relativi ai pagamenti gestiti ed effettuati, nonché alle eventuali irregolarità constatate, richiesti dalla Commissione europea o da altri enti pubblici per finalità di controllo dei finanziamenti erogati.
3. AGREA può comunicare agli enti di cui al comma 1 nonché agli altri enti pubblici e privati nelle cui funzioni istituzionali rientrano i controlli preliminari o successivi all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunque denominati, i dati necessari per effettuare tali controlli.
4. I dati di cui al presente articolo comprendono, di norma: nome, cognome, ... indirizzo, codice fiscale, partita IVA, CAA con mandato fascicolo, importi pagati o recuperati, data del recupero ed estremi dell'atto con cui si dispone il recupero, dati relativi al terreno e ai prodotti.
Comunicazione e diffusione di dati effettuate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può comunicare ai componenti istituzionali e alle strutture operative di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e alla legge regionale n. 1 del 2005 i dati necessari allo svolgimento dell'attività di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione di emergenze di protezione civile, compresi i dati identificativi e gli indirizzi di cittadini interessati da situazioni di pericolo segnalate all'Agenzia per interventi di soccorso di competenza delle componenti istituzionali e delle strutture operative di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità.
2. I dati oggetto di comunicazione sono costituiti di norma dai seguenti: nome e cognome dei rappresentanti legali e funzionari referenti degli enti locali e delle strutture operative per le attività di previsione e prevenzione rischi, pianificazione e gestione dell'emergenza e potenziamento dei presidi di protezione civile sul territorio, generalità dei legali rappresentanti, generalità-ruolo e profilo professionale dei funzionari referenti e rispettivi indirizzi, anche telematici, numeri di telefono e fax istituzionali.
Art. 24
Comunicazione e diffusione di dati effettuate da Intercent-ER
1. Nello svolgimento delle procedure di acquisizione di servizi e forniture, Intercent-ER può comunicare all'ente richiedente la gara i dati personali necessari per lo svolgimento della procedura stessa e per consentire la stipula del contratto e gli adempimenti connessi. Tali dati sono di norma quelli contenuti nell'atto di aggiudicazione, nell'offerta economica e tecnica dell'aggiudicatario e nei verbali della commissione tecnica, con le eventuali ulteriori specificazioni previste negli accordi stipulati con gli enti richiedenti le gare.
2. abrogato.
Art. 25

(modificato comma 1 da art. 21 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1)

Comunicazione e diffusione di dati effettuate da IBACN
1. L'IBACN può comunicare e diffondere, come previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna), per finalità di valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali, i dati relativi ai beni stessi e ad eventi, mostre, convegni e iniziative collegate, comprensivi, in particolare, anche delle immagini, dei costi, dei recapiti anche telematici dei referenti ....
Art. 25 bis
Comunicazione e diffusione di dati effettuate dal Commissario delegato per la ricostruzione, nominato con decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012
1. Al fine di garantire la vigilanza sul corretto utilizzo dei fondi assegnati, la prevenzione alla criminalità, il contrasto alle infiltrazioni delle mafie, la lotta contro la corruzione, nonché al fine di costituire un valido strumento di monitoraggio dell'efficacia dell'operazione di ricostruzione, il Commissario delegato per la ricostruzione, nominato con decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, può diffondere, anche per via telematica, i dati relativi ai contributi assegnati o assegnabili ai beneficiari per la ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 2012. In particolare, il Commissario può pubblicare i dati relativi a nominativi o denominazione sociale dei beneficiari del contributo, ubicazione dell'immobile danneggiato, nominativi dei professionisti incaricati, denominazione delle imprese affidatarie dei lavori, importo del progetto, importo del contributo concesso, stato di avanzamento dei lavori e dei contributi liquidati, nonché codici identificativi del progetto MUDE (modello unico digitale per l'edilizia) e CUP (codice unico di progetto).

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