REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2
Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell’Agenzia regionale per il lavoro
Testo coordinato con le modifiche apportate da: R.R. 30 ottobre 2015 n. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2
(prima sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1, poi da art. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2)
Art. 1
(prima sostituito sostituito da art. 2 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1, poi da art. 2 R.R. 30 novembre 2023, n. 2)
Oggetto
1.
Il presente regolamento disciplina, a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito “GDPR”, e dell’articolo 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali diversi dai dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, che non sono già disciplinate puntualmente dall’articolo 2 ter del d.lgs. n. 196/2003 e del cui trattamento sono titolari, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti soggetti (di seguito i "Titolari"):
a)
Giunta della Regione Emilia-Romagna (di seguito "Giunta");
b)
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
c)
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGREA");
d)
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
e)
Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi - Intercent-ER (di seguito "Intercent-ER");
f)
Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, nominati dal Governo con provvedimenti legislativi d'urgenza o dal Capo del Dipartimento della Protezione civile;
g)
Agenzia regionale per il lavoro.
2.
Il presente regolamento non disciplina l'attività di diffusione effettuata dalle strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa che effettuano attività giornalistica, a cui si applica il codice deontologico dei giornalisti.
3.
Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, previsti dalle leggi statali e regionali.