REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2
Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell’Agenzia regionale per il lavoro
Testo coordinato con le modifiche apportate da: R.R. 30 ottobre 2015 n. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2
(prima sostituito titolo da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1, poi da art. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2)
Art. 8
(prima sostituito da art. 5 R.R. 30 ottobre 2015 n. 1, poi da art. 8 R.R. 30 novembre 2023, n. 2)
Pubblicazione delle graduatorie nel BURERT e sul sito web istituzionale dei Titolari
1.
I Titolari possono pubblicare nel BURERT e diffondere sui rispettivi siti web istituzionali, per finalità di trasparenza, le graduatorie adottate nelle materie di propria competenza e a seguito di procedure comparative finalizzate all'affidamento di incarichi. La pubblicazione deve limitarsi ai dati relativi ai soli soggetti idonei e vincitori e ai dati necessari quali, di norma, cognome e nome, luogo di esercizio dell'attività e punteggio conseguito.
2.
Nelle graduatorie regionali degli aspiranti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, sia per l'ammissione ai corsi sia per il posto in convenzione, sono pubblicati i seguenti dati: cognome, nome, punteggio, possesso di specifico titolo, comune di residenza e titolo specifico di priorità in caso di pari merito.
3.
In caso di omonimia effettiva o potenziale può essere pubblicato il numero di protocollo o altro dato distintivo della domanda di partecipazione.