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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/10/2015
2. Testo Originale31/10/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/10/2015

Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell’Agenzia regionale per il lavoro

Testo coordinato con le modifiche apportate da: R.R. 30 ottobre 2015 n. 1 R.R. 30 novembre 2023, n. 2

Comunicazioni tra Giunta e Assemblea legislativa
1. La Giunta e l’Assemblea legislativa possono comunicarsi i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di entrambe, con particolare riferimento a quelle previste dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni per il funzionamento di entrambe e dai regolamenti regionali per il trattamento dei dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR. 
2. I dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR che possono essere comunicati sono, in particolare, quelli contenuti nei verbali delle sedute dei due organi e negli atti amministrativi, quelli relativi alle nomine di competenza degli organi regionali, nonché i dati necessari per il reclutamento e la gestione del personale e dei collaboratori, quelli degli amministratori e dei consiglieri, e quelli necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo.
3. I dati personali necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo possono essere comunicati alla Giunta anche da parte degli altri Titolari di cui all'articolo 1.

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