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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2010, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 160 del 25 novembre 2010

Art. 1
Finalità
1. Il presente regolamento, in applicazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile" reca disposizioni relative:
a) alle modalità ed ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale del volontariato di protezione civile, istituito dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 1 del 2005, di seguito denominato elenco regionale;
b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
d) alle modalità di rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi e dell'equivalente degli emolumenti corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato ed impiegati in attività di protezione civile;
e) all'eventuale concorso nell'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni di volontariato;
f) ai compiti, alla composizione ed alle modalità di designazione, nomina e funzionamento degli organi del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile istituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2005.
2. La Regione promuove lo sviluppo dell'autogoverno del volontariato di protezione civile all'interno dell'organizzazione del sistema regionale di protezione civile e riconosce le funzioni e i compiti svolti dal volontariato organizzato.

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