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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2010, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 160 del 25 novembre 2010

Art. 10
Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile
1. Il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile istituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2005, di seguito denominato Comitato, svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato di protezione civile.
2. Sono organi del Comitato, l'Assemblea, la Giunta esecutiva, il Presidente del Comitato ed il Vice Presidente.
3. L'Assemblea è composta da un rappresentante delle Province designato dall'UPI-E.R., un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI-E.R., un rappresentante delle Comunità montane designato dall'UNCEM-E.R., dal Presidente di ogni Coordinamento provinciale del volontariato in carica, un rappresentante designato da ogni associazione di volontariato regionale e nazionale impegnata statutariamente nell'ambito della protezione civile, iscritta nella sezione regionale dell'elenco regionale e presente e attiva sul territorio regionale con sezioni o gruppi in almeno cinque province aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali, un rappresentante della componente volontaria della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) dell'Emilia-Romagna, dal Direttore dell'Agenzia e, su designazione di quest'ultimo, da due funzionari dell'Agenzia, di cui uno con funzioni di segretario.
4. I componenti dell'Assemblea, in caso di loro impedimento, possono delegare un proprio sostituto per la partecipazione ai relativi lavori.
5. L'Assemblea è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.
6. La Giunta esecutiva è composta da cinque membri oltre il Presidente ed il Vicepresidente ed è eletta dall'Assemblea del Comitato nel proprio seno.
7. I componenti della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
8. La Giunta esecutiva:
a) nomina i componenti delle commissioni di lavoro e ne coordina l'attività;
b) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) collabora con l'Agenzia per l'organizzazione e il coordinamento della Colonna mobile regionale per gli interventi di emergenza locali, regionali e nazionali;
d) predispone il programma annuale di attività da sottoporre al Comitato.
9. La Giunta esecutiva si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, per gli argomenti che riguardano l'attività dell'Agenzia, provvede ad invitare il Direttore della stessa. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea con separate votazioni tra i rappresentanti dei Coordinamenti provinciali e delle associazioni regionali di volontariato di protezione civile, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
11. Al fine della validità delle elezioni, nelle prime due votazioni è necessario il raggiungimento della maggioranza dei componenti e nella successiva della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui nella terza votazione nessuno dei candidati ottenga il voto della maggioranza dei presenti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane.
12. Il principio della limitazione della durata delle cariche elettive e della rieleggibilità costituisce criterio di indirizzo per i Coordinamenti provinciali del volontariato.
13. Il Comitato provvede, in particolare:
a) alla elaborazione di proposte ed alla espressione di pareri in materia di :
1) promozione e sviluppo del volontariato di protezione civile;
2) realizzazione di progetti che contribuiscono allo sviluppo, alla promozione ed al potenziamento del volontariato di protezione civile anche attraverso la costituzione di strutture associative di servizio e di supporto alla attività dei Coordinamenti provinciali, delle organizzazioni regionali e delle associazioni locali;
3) formazione e addestramento del volontariato di protezione civile al fine di uniformarne la preparazione tecnica operativa;
4) procedure di attivazione e di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.
b) alla individuazione, su richiesta dell'Agenzia, dei referenti regionali del volontariato nelle specifiche aree di intervento di protezione civile.
14. Il Presidente del Comitato adotta, su proposta dell'Assemblea, disposizioni per l'organizzazione dei lavori del Comitato medesimo.

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