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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2010, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 160 del 25 novembre 2010

Art. 2
Definizione di organizzazione del volontariato di protezione civile
1. Ai sensi della normativa statale vigente in materia e dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 1 del 2005 è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre, unitamente alle componenti istituzionali e alle strutture operative di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e alla legge regionale n. 1 del 2005 alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi calamitosi di cui alle leggi medesime.

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