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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2010, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 160 del 25 novembre 2010

Art. 4
Forme di organizzazione operativa, di coordinamento e rappresentanza del volontariato di protezione civile
1. Il volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna opera attraverso le seguenti organizzazioni e strutture di coordinamento:
a) a livello comunale, tramite gruppi comunali costituiti con atto dell'amministrazione comunale ai sensi del regolamento comunale vigente in materia, associazioni locali e articolazioni locali delle associazioni regionali e nazionali;
b) a livello provinciale, tramite associazioni operanti nel territorio provinciale e sezioni o raggruppamenti delle associazioni regionali e nazionali presenti nel territorio provinciale;
c) a livello regionale, tramite associazioni regionali e sezioni o raggruppamenti delle associazioni nazionali.
2. Le associazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale e le sezioni o i raggruppamenti delle associazioni regionali e nazionali presenti nel territorio provinciale sono rappresentati nel Coordinamento provinciale di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005.
3. I Coordinamenti provinciali e le associazioni regionali e nazionali presenti sul territorio regionale con proprie sezioni o raggruppamenti formalmente costituiti in almeno cinque province e dotate di una struttura organizzativa di coordinamento operativa a livello regionale sono rappresentati nel Comitato regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2005.

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