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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2010, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 160 del 25 novembre 2010

Art. 5
Elenco regionale del volontariato di protezione civile
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 1 del 2005 l'elenco regionale, articolato in sezioni provinciali, è tenuto presso l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia.
2. Oltre a nove sezioni provinciali, l'elenco regionale è costituito da una sezione regionale.
3. Nella sezione regionale possono iscriversi, in applicazione dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 1 del 2005, le associazioni di volontariato regionali e nazionali operanti anche in misura non prevalente nell'ambito della protezione civile, presenti e attive sul territorio regionale con proprie sezioni o gruppi costituiti in almeno cinque province, aderenti ai rispettivi Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della medesima legge regionale ed iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge Quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)";
4. Nelle sezioni provinciali possono iscriversi:
a) i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005;
b) le associazioni locali di volontariato, le sezioni e i raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali, operanti a livello provinciale anche in misura non prevalente nel settore della protezione civile ed iscritti nei registri provinciali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005;
c) i gruppi comunali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).
5. L'Agenzia provvede agli adempimenti relativi all'iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalla sezione regionale dell'elenco ed alla revisione dello stesso. L'Agenzia provvede, altresì, a trasmettere l'elenco regionale ed il relativo aggiornamento al Dipartimento nazionale della protezione civile, di seguito denominato Dipartimento.
6. Le Province provvedono agli adempimenti relativi all'iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dalle sezioni provinciali dell'elenco regionale ed a trasmetterne i dati e relativi aggiornamenti all'Agenzia per fini ricognitivi.
7. L'Agenzia provvede all'elaborazione, in conformità al presente regolamento, di procedure operative per la gestione della sezione regionale e di indirizzi operativi per la gestione delle sezioni provinciali dell'elenco regionale.

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