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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2010, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 160 del 25 novembre 2010

Art. 6
Requisiti per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale
1. Ai fini dell'iscrizione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali dell'elenco regionale, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) operatività e sede legale o sede operativa dell'organizzazione nel territorio regionale;
b) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto, tra l'altro, di: criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti; assenza di fini di lucro e di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma; democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, ad eccezione dei gruppi comunali ai quali si applica il regolamento comunale vigente in materia; gratuità e volontarietà delle prestazioni personali fornite dagli aderenti; obbligatorietà del rendiconto contabile;
c) numero minimo di associati volontari operativi almeno doppio più uno dell'organo direttivo e comunque non inferiore a 10 unità, avuto riguardo alle associazioni locali di volontariato, alle sezioni e raggruppamenti di associazioni regionali e nazionali di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
d) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse alla svolgimento di attività di protezione civile e per responsabilità civile verso terzi, che copra tutti gli iscritti dell'organizzazione impegnati in attività di protezione civile;
e) reperibilità per l'intera giornata della struttura operativa dell'organizzazione;
f) predisposizione, in accordo con la Provincia territorialmente competente, di un programma per la formazione di base rivolto a tutti gli iscritti che prestano attività di protezione civile da effettuare, di norma, entro il primo anno e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione o partecipazione entro gli stessi termini temporali a corsi di formazione di base organizzati dalle Province secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale;
g) partecipazione dei volontari ad attività di formazione specialistica, di addestramento ed aggiornamento, con riferimento anche ai dispositivi di protezione individuale, periodicamente programmate ed organizzate, di norma, dalle Province secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale.
2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), devono sussistere all'atto della richiesta di iscrizione.
3. Le organizzazioni di volontariato documentano annualmente la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 tramite autocertificazione a firma del legale rappresentante, sottoposta alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà.
4. Il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 1 per la durata di un anno, accertata anche sulla base di controlli a campione effettuati, per quanto di propria competenza, dall'Agenzia e dalle Province comporta la cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali dell'elenco regionale.
5. Ai fini della verifica del requisito del numero minimo di associati di cui al comma 1, lettera c), ciascun volontario, ancorché iscritto a più associazioni, potrà essere considerato solo una volta nell'ambito regionale. A tale scopo i volontari iscritti a due o più associazioni dovranno comunicare alle stesse l'associazione di riferimento.
6. Per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco regionale di una associazione con sede in un comune in cui risulti già operante un'altra associazione è richiesta l'adesione di non meno di 20 associati, di cui almeno 10 operativi. La presente disposizione non si applica ai gruppi comunali.
7. L'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco regionale costituisce il requisito necessario per essere associati nel Coordinamento provinciale di riferimento, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005.

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