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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2010, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 160 del 25 novembre 2010

Art. 7
Attivazione e partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile
1. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia, provvede:
a) al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna in attività di previsione, prevenzione e soccorso, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e gli Enti locali, la partecipazione alle attività in ambito regionale, nazionale e internazionale, attraverso una adeguata formazione, la dotazione di idoneo equipaggiamento personale e la partecipazione a predefinite attività esercitative;
b) all'attivazione della Colonna mobile del sistema regionale di protezione civile, articolata per moduli funzionali, organizzandone l'impiego nelle attività di soccorso alle popolazioni colpite e di cooperazione e supporto alle componenti istituzionali ed alle strutture operative del sistema regionale di protezione civile.
2. All'attivazione del volontariato di protezione civile per attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005 provvedono i seguenti Enti:
a) il Comune, che ne informa la Provincia territorialmente competente e il Coordinamento provinciale di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005, relativamente ai gruppi comunali ed alle associazioni di volontariato locali aventi sede nel proprio ambito territoriale;
b) la Provincia, secondo quanto previsto dai Piani provinciali di emergenza, nel caso in cui si renda necessario l'impiego di associazioni di volontariato presenti a livello provinciale a supporto delle organizzazioni di cui alla lettera a);
c) la Regione, tramite l'Agenzia, che ne informa la Provincia territorialmente competente, qualora si renda necessario l'impiego di organizzazioni di volontariato per attività ed eventi di rilievo regionale o qualora lo richieda il Dipartimento.
3. Ove per gli interventi a livello locale risultasse necessaria l'attivazione di mezzi e attrezzature della Colonna mobile regionale, l'organizzazione di volontariato è tenuta a darne immediata comunicazione all'Agenzia e a chiederne, ad esclusione delle dotazioni di base, la preventiva autorizzazione. In tali casi l'Agenzia si riserva di valutare l'impiego delle risorse richieste in relazione alle necessità di intervento sull'intero territorio regionale.
4. Qualora l'attivazione del volontariato di protezione civile sia disposta dal Comune o dalla Provincia ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2, è necessaria la previa autorizzazione dell'Agenzia ai fini dell'accesso ai benefici ed ai contributi di cui agli articoli 8 e 9 che richiedano l'impiego di risorse finanziarie regionali.
5. Le organizzazioni del volontariato attivate assicurano la trasmissione delle necessarie informazioni all'Agenzia, in riferimento a quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia.
6. L'impiego della Colonna mobile regionale per interventi nell'ambito del territorio regionale è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agenzia, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate. Per gli interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale provvede il Direttore dell'Agenzia, su richiesta del Dipartimento e secondo gli accordi allo scopo definiti in comune, tenuto conto delle esigenze connesse ad eventuali situazioni emergenziali previste o in atto nel territorio regionale.
7. L'utilizzo delle dotazioni della Colonna mobile regionale, di mezzi, attrezzature ed immagini identificative è autorizzato unicamente per le attività di protezione civile, comprensive delle iniziative di promozione, riconosciute dall'Agenzia.
8. Nel rispetto del principio di autorganizzazione, le associazioni di volontariato, attraverso i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 organizzano l'attività in relazione agli specifici moduli della Colonna mobile regionale, anche con la costituzione di apposite squadre adeguatamente formate. L'Agenzia, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, organizza corsi di formazione e di aggiornamento delle predette squadre con specifiche attività relative all'operare in sicurezza ed alle modalità per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
9. Per la gestione delle emergenze di rilievo locale, in attuazione il volontariato agisce in stretto raccordo con le Autorità comunale e provinciale di protezione civile e con la Prefettura, tenuto conto sia di quanto previsto dai Piani provinciale, comunale o intercomunale di emergenza, predisposti in armonia con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni procedurali riguardanti i rapporti con le strutture operative regionali, sia delle indicazioni operative delle strutture preposte istituzionalmente agli interventi urgenti e di soccorso tecnico urgente.

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