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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2010, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 160 del 25 novembre 2010

Art. 9
Piani Operativi Annuali e contributi alle organizzazioni di volontariato
1. L'Agenzia favorisce la crescita e la valorizzazione del volontariato di protezione civile, provvedendo mediante appositi atti convenzionali:
a) alla ideazione, elaborazione progettuale e realizzazione di appositi progetti a valenza regionale finalizzati alla crescita organizzativa e culturale nonché all'addestramento ed alla integrazione del volontariato di protezione civile con le strutture operative della protezione civile;
b) alla concessione di contributi per il potenziamento della Colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile e alla realizzazione di progetti specifici di settore atti a garantire una efficace ed efficiente partecipazione del volontariato alle attività di prevenzione, previsione e soccorso;
c) al rimborso delle spese sostenute per la gestione del parco mezzi e delle attrezzature della Colonna mobile regionale assegnati al volontariato di protezione civile;
d) alla concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato per le spese sostenute nella gestione ordinaria e in presenza di attivazione da parte dell'Agenzia nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e addestramento.
2. I Piani operativi annuali (POA) costituiscono lo strumento attuativo delle convenzioni pluriennali per la definizione delle attività e la valutazione dei conseguenti oneri a carico del bilancio dell'Agenzia. In sede di predisposizione dei POA vengono favoriti il confronto e la sintesi tra le associazioni aderenti per le esigenze gestionali e le proposte integrative dei Coordinamenti provinciali del volontariato e delle associazioni regionali, sulla base delle quali stimolare l'interesse ed il coinvolgimento degli Enti locali e dei privati anche sul piano della compartecipazione finanziaria ai progetti di pubblica utilità.
3. I soggetti beneficiari dei contributi assegnati dall'Agenzia sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti unicamente per gli scopi previsti e secondo le modalità concordate in sede di programmazione annuale delle attività di protezione civile ed a presentare un rendiconto contabile di norma con cadenza trimestrale. In caso di accertata difformità, viene disposta da parte dell'Agenzia la revoca del finanziamento.
4. Al fine di garantire adeguate modalità di copertura assicurativa ai volontari aderenti alle organizzazioni, iscritte nell'elenco regionale e convenzionate con l'Agenzia, contro i rischi di infortunio, malattie e responsabilità civile verso terzi nei casi di impiego, su autorizzazione dell'Agenzia, in specifiche attività connesse alla gestione e simulazione di emergenze di protezione civile, l'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative integrative, avvalendosi anche della struttura regionale e degli strumenti e procedure di cui al Capo VI della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione". Le modalità attuative del presente comma saranno definite nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 o di specifiche intese tra l'Agenzia e le organizzazioni di volontariato.

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