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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Riferimenti attivi - norma che modifica:

INDICE

Art. 1 - Sostituzione del titolo del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 1 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 2 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 8 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 9 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 10 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 11 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 12 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 10 - Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 14 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 12 - Abrogazione dell'articolo 15 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 16 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 17 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 15 - Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 20 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 21 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 18 - Modifiche all'articolo 22 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 23 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 20 - Modifiche all'articolo 24 del regolamento n. 2 del 2007
Art. 21 - Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 22 - Inserimento dell'articolo 25 bis del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 1
Sostituzione del titolo del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
Il titolo del regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 (Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'AGREA, dell'Agenzia regionale di protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER e dell'IBACN) è sostituito dal seguente:
"Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'AGREA, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER, dell'IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale".
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 1 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 1 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), e in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali comuni, ossia non sensibili e non giudiziari, che non sono già disciplinate puntualmente da norme di legge o di regolamento e del cui trattamento sono titolari, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti soggetti (di seguito i "Titolari"):
a) Giunta della Regione Emilia-Romagna (di seguito "Giunta");
b) Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
c) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGREA");
d) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
e) Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi - Intercent-ER (di seguito "Intercent-ER");
f) Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (di seguito "IBACN");
g) Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, nominati dal Governo con provvedimenti legislativi d'urgenza o dal Capo del Dipartimento della Protezione civile e scelti tra persone appartenenti ad organi di indirizzo politico o gestionali dell'amministrazione regionale.
2. Il presente regolamento non disciplina l'attività di diffusione effettuata dalle strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa che effettuano attività giornalistica, a cui si applica il codice deontologico dei giornalisti.
3. I Titolari di cui al comma 1 hanno accesso alle banche dati regionali condivise in rete, tra cui quelle per la gestione delle presenze, per la gestione degli atti amministrativi e per la gestione dei processi lavorativi integrati, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
4. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicizzazione ai fini della trasparenza, previsti dalle leggi statali e regionali.".
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 2 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 2 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Definizioni
1. Le definizioni adottate sono quelle di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno.
2. Per "interconnessione" si intende la comunicazione effettuata mediante la connessione diretta o il collegamento tra due o più sistemi informativi.
3. L' "indirizzo" si intende comprensivo del dato territoriale geografico. L' "indirizzo telematico" si intende comprensivo di: indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata, Uniform resource location (di seguito "URL") e numero di fax.
4. Per "comunicazione" si intende la trasmissione di dati ad un soggetto terzo rispetto all'interessato. Non è quindi da intendersi come comunicazione l'ipotesi in cui il soggetto sia munito di delega o procura da parte dell'interessato.
5. La comunicazione può essere effettuata anche con mezzi telematici, nel rispetto delle misure di sicurezza minime e idonee, come definite negli articoli da 31 a 36 e nell'Allegato B del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno.".
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 5 del regolamento n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Comunicazioni tra Giunta e Assemblea legislativa
1. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono comunicarsi, anche per via telematica, i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di entrambe, con particolare riferimento a quelle previste dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni per il funzionamento di entrambe e dai regolamenti regionali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
2 I dati personali comuni che possono essere comunicati sono, in particolare, quelli contenuti nei verbali delle sedute dei due organi e negli atti amministrativi, quelli relativi alle nomine di competenza degli organi regionali, nonché i dati necessari per il reclutamento e la gestione del personale e dei collaboratori, quelli degli amministratori e dei consiglieri, e quelli necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo.
3. I dati personali necessari, in particolare, per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo possono essere comunicati alla Giunta da parte degli altri Titolari di cui all'articolo 1.".
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 8 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 8 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Pubblicazione delle graduatorie sul BURERT e sul sito web istituzionale della Regione
1. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono pubblicare sul BURERT e diffondere, per finalità di trasparenza, anche con mezzi telematici, le graduatorie adottate nelle materie di propria competenza e a seguito di procedure comparative finalizzate all'affidamento di incarichi. La pubblicazione deve limitarsi ai dati necessari quali, di norma, cognome e nome, data di nascita in caso di omonimia, luogo di esercizio dell'attività e punteggio conseguito.
2. Nelle graduatorie regionali degli aspiranti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, sia per l'ammissione ai corsi, sia per il posto in convenzione, sono pubblicati i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita in caso di omonimia, punteggio, possesso di specifico titolo, Comune di residenza e titolo specifico di priorità in caso di ex-aequo.".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 9 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 9 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Comunicazione e diffusione di corsi di formazione, eventi, convegni, attività di ricerca e documentazione
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti eventi e convegni organizzati dai Titolari stessi, corsi di formazione anche rilevanti per l'educazione continua in medicina (ECM), comprensivi dei nominativi e delle qualifiche dei relatori o dei docenti, degli indirizzi telematici se forniti per finalità di promozione dell'offerta formativa e delle attività istituzionali dei Titolari.
2. I Titolari possono diffondere, anche per via telematica, per finalità di promozione delle proprie attività istituzionali, le immagini, acquisite nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633 Sito esterno (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e in aderenza ai principi del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, dei partecipanti agli eventi, convegni e attività di formazione.
3. I Titolari possono comunicare ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti iscritti a newsletter e a mailing list dei Titolari e dei partecipanti a precedenti convegni organizzati dai Titolari stessi, se relativi alle tematiche oggetto dell'iniziativa.
4. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti che abbiano espresso direttamente o indirettamente ai Titolari stessi interesse alla tematica oggetto dell'iniziativa.
5. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati personali comuni relativi ad attività di studio, di ricerca e di documentazione svolte dai Titolari o per i Titolari, con particolare riferimento ai dati relativi ai nominativi e alle qualifiche degli studiosi e dei ricercatori, ai nominativi dei referenti individuati dagli stessi Titolari e agli indirizzi telematici se forniti, per finalità di promozione delle attività di studio, di ricerca e di documentazione.
6. La Giunta può comunicare al Ministero competente per le politiche forestali e al Corpo forestale dello Stato il nome e il cognome dei partecipanti ai corsi per l'antincendio boschivo, con la finalità di favorire il monitoraggio, l'organizzazione e la partecipazione ai corsi stessi.".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 10 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 10 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Comunicazione e diffusione di dati concernenti enti pubblici o collaboratori.
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti i nominativi dei componenti di gruppi di progetto o di lavoro o di commissioni e comitati di natura tecnico-scientifica, relativi alla o rilevanti per la propria attività istituzionale, i recapiti telefonici istituzionali e gli indirizzi telematici, se forniti, al fine di consentirne la migliore rintracciabilità e per favorire la comunicazione istituzionale.
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono comunicare e diffondere per finalità di comunicazione istituzionale, anche per via telematica, dati concernenti amministratori e consiglieri della Regione Emilia-Romagna, costituiti dagli indirizzi degli uffici, dai numeri telefonici e dagli indirizzi telematici istituzionali, compresi il curriculum vitae e le foto forniti dagli interessati.
3. I Titolari possono comunicare e diffondere, al fine di consentirne la migliore rintracciabilità e per favorire la comunicazione istituzionale, dati concernenti i nominativi dei componenti dei loro organi, quali, in particolare, i nominativi degli amministratori e consiglieri, dei revisori dei conti, dei dirigenti, del personale di riferimento, compreso il curriculum, i numeri telefonici e gli indirizzi telematici istituzionali.
4. I Titolari possono, allo scopo di facilitare la comunicazione dei cittadini con altri enti pubblici, inserire nel sito web istituzionale della Regione collegamenti telematici (link) ai siti di altri enti pubblici. I Titolari possono altresì inserire link ai siti di soggetti privati quando gli stessi siano necessari per integrare le informazioni già presenti nel sito istituzionale e per facilitarne il reperimento da parte del cittadino.
5. I Titolari possono comunicare ai Ministeri competenti i dati anagrafici e il curriculum dei collaboratori candidati a partecipare in qualità di esperti ai progetti denominati gemellaggio amministrativo (cd. Twinning).".
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 11 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 11 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Comunicazione e diffusione di dati concernenti soggetti privati
1. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati degli amministratori o referenti delle persone giuridiche contenuti nel Registro delle persone giuridiche al fine di consentirne la migliore rintracciabilità.
2. I Titolari possono diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti le persone fisiche amministratrici o rappresentanti di associazioni private; centri di servizio o assistenza, tra cui presidi socio-assistenziali, centri di salute mentale, centri di assistenza agricola (di seguito "CAA") e centri di taratura atomizzatori; centri o enti di formazione professionale; scuole private di ogni ordine e grado; case di cura; aziende e laboratori sperimentali; organismi di controllo e certificazione; ordini professionali; organizzazioni non governative (ONG), professionali, di volontariato, di produttori e di tutela dei consumatori; ambiti territoriali di caccia (ATC), enti organizzatori della ricerca, operatori biologici, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità.
3. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità, i dati concernenti professionisti e operatori accreditati dalla Regione o da altri enti pubblici, tra cui:
a) medici abilitati alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
b) operatori pratici abilitati all'inseminazione artificiale animale;
c) assaggiatori, tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;
d) tecnici acustici ambientali abilitati a effettuare misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo;
e) tecnici e istruttori faunistici per la gestione degli ungulati;
f) soggetti certificatori energetici degli edifici;
g) accompagnatori turistici, guide turistiche e guide ambientali ed escursionistiche;
h) enti o organismi di tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche, operatori aderenti a sistemi di produzioni regolamentate e indicazioni geografiche;
i) i dati personali dei responsabili dei laboratori o centri per l'innovazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna.
4. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ed all'Autorità giudiziaria i nominativi dei soggetti che hanno fatto domanda alla Regione per essere inseriti negli elenchi delle persone formate e disponibili alla funzione di tutore volontario ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 2014.
5. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti imprese, compresi amministratori e referenti, per finalità di promozione e valorizzazione del territorio, del turismo, della cultura, della formazione, delle attività produttive, del commercio, dell'agricoltura e dell'allevamento, per facilitare lo svolgimento delle attività economiche e per facilitare il reperimento delle informazioni e l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.
6. I dati di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 sono costituiti dai nominativi, dai dati anagrafici relativi a luogo e data di nascita nel caso di omonimia, dai recapiti telefonici, o dagli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, nonché da eventuali codici identificativi attribuiti da organismi di certificazione necessari per la rintracciabilità da parte dei cittadini o altri enti. Tali dati possono, qualora necessario, essere integrati da dati specifici relativi al settore di riferimento, tra cui, in particolare, le lingue conosciute nel caso di guide turistiche, le quote latte assegnate ai produttori, le specie trattate dai centri di produzione animali e l'ambito di accreditamento.
7. La Giunta può, nei limiti e per le medesime finalità di cui al presente articolo, effettuare operazioni di comunicazione.".
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 12 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 12 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni e a organismi di controllo
1. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni o tra loro i dati personali necessari per espletare i compiti istituzionali, puntualmente previsti da norma di legge o regolamento.
2. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni, ad autorità di gestione e di certificazione e autorità di audit, i dati necessari per la rendicontazione dei progetti europei, tra i quali, in particolare, nome e cognome dei dipendenti coinvolti e i dati relativi alla situazione stipendiale, per calcolare le ore lavorate e quindi i costi relativi al progetto europeo.
3. La Giunta può comunicare ad altre pubbliche amministrazioni, anche per via telematica, per le finalità istituzionali esplicitate dalla pubblica amministrazione richiedente, i dati personali relativi ai soggetti proprietari o detentori di immobili oggetto di certificazione energetica nonché di impianti termici registrati nel catasto unico regionale (nome, cognome, indirizzo dell'immobile, dati catastali dell'immobile oggetto di certificazione energetica).
4. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente destinatario quando una norma di legge o regolamento preveda l'espressione di un parere da parte dell'ente pubblico destinatario o dei Titolari, ovvero quando l'ente pubblico destinatario debba effettuare attività ispettive, di vigilanza, di verifica, di controllo anche sugli aiuti erogati, di rendicontazione e di monitoraggio, ivi compresi i dati relativi all'irrogazione di sanzioni. I dati trasmessi per finalità di controllo possono essere comunicati anche agli organismi di controllo, pubblici e privati.
5. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali contenuti in istanze, note o documenti ricevuti dai Titolari da parte di terzi per competenza parziale o per errore e trasmessi dai Titolari stessi al soggetto pubblico competente.".
Art. 10
Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1. Il comma 4 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è abrogato.
2.
Al comma 8 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 2 del 2007, dopo le parole
"della Giunta"
sono aggiunte le seguenti:
"e dell'Assemblea legislativa".
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 14 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 14 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Comunicazione e diffusione dei dati relativi ai contributi erogati e ricevuti
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), anche per via telematica, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, fra cui i nominativi (nome e cognome e data di nascita), anche dei legali rappresentanti, dei richiedenti e dei beneficiari del contributo, Comune di residenza, codice fiscale e numero di partita IVA, la denominazione e l'entità del contributo, la ragione dell'erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari. Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilità che riguardi la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma comunicato soltanto all'interessato, salvo diversa specifica previsione di legge o regolamento.
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono diffondere, anche con mezzi telematici, per la trasparenza dell'attività amministrativa e per pubblicizzare le proprie attività, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, ricevuti, anche sulla base di progetti presentati, costituiti dall'indicazione dei destinatari del contributo, della denominazione del progetto, dell'entità contributo, dei costi del personale impiegato nel progetto.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono comunicare ai soggetti pubblici che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo i dati relativi all'intero progetto.
4. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo tra cui, in particolare, organismi di garanzia, consorzi fidi, cooperative di garanzia e istituti bancari, i dati necessari per l'erogazione stessa.
5. I Titolari possono comunicare i dati relativi ai contributi erogati e ricevuti ai Ministeri o agli enti italiani ed europei competenti, per effettuare attività di certificazione, rendicontazione e monitoraggio.".
Art. 12
Abrogazione dell'articolo 15 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1. L'articolo 15 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è abrogato.
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 16 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 16 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
SIGMATER
1. Nell'ambito dei servizi integrati catastali e geografici per il monitoraggio amministrativo del territorio (SIGMATER), la Giunta rende disponibili agli enti pubblici del territorio regionale, mediante interconnessione, i dati del catasto terreni e del catasto fabbricati compresi i nominativi dei proprietari e relativi al territorio di competenza e forniti dall'Agenzia del territorio attraverso la piattaforma. La Giunta si limita a consentire tecnicamente l'interconnessione.".
Art. 14
Sostituzione dell'articolo 17 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 17 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
SIAR e anagrafe aziende agricole
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) è costituito, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo quanto definito dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della LR 27 agosto 1983, n. 34) ed è utilizzato dai soggetti aderenti allo stesso per le medesime finalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 Sito esterno (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno). Nell'ambito del SIAR è stata istituita l'anagrafe delle aziende agricole, disciplinata dal regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna), con la finalità di semplificare le relazioni tra le imprese e la pubblica amministrazione e quale effettivo supporto alle attività amministrative relative al settore agricolo e agro-industriale.
2. Oltre a quanto stabilito dal comma 1 e dall'articolo 12, la Giunta può in particolare comunicare i dati contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole ai seguenti soggetti e per le seguenti finalità:
a) Città metropolitana di Bologna, Province e Unioni di Comuni, per semplificazione amministrativa e gestione univoca dei procedimenti amministrativi;
b) Città metropolitana di Bologna, Comuni ed Unioni e consorzi di Comuni, per la gestione delle imposte e tasse relative agli immobili ricadenti nel territorio di competenza, per la redazione dei piani territoriali di coordinamento e per la gestione urbanistica dei territori ricadenti nella loro titolarità;
c) Consorzi di bonifica, ai fini della gestione del pagamento degli oneri consortili;
d) Azienda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, ai fini di semplificazione amministrativa, in particolare nei procedimenti di controllo dello spandimento liquami e fanghi di depurazione;
e) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGEA") e AGREA, per semplificazione amministrativa e gestione univoca dei procedimenti amministrativi nell'erogazione dei contributi;
f) Unione europea, per finalità di controllo e rendicontazione della spesa;
g) Ministero delle Finanze, per l'effettuazione di controlli di natura tributaria;
h) Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per finalità di programmazione, controllo e monitoraggio del processo produttivo agricolo;
i) Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per semplificazione amministrativa ai fini del controllo sul pagamento dei contributi previdenziali e del rispetto degli obblighi assicurativi;
j) Enti di gestione per i parchi e la Biodiversità, Parchi nazionali, interregionali e Riserve statali, per effettuare censimenti periodici sulla conduzione dei parchi e per la creazione del sistema integrato territoriale; in questo caso l'accesso è limitato ai dati delle aziende con sede nella Provincia in cui è ubicato il Parco;
k) Aziende unità sanitarie locali, per effettuare controlli sanitari;
l) Ente nazionale per la meccanizzazione agricola, per finalità di semplificazione amministrativa e per il controllo sul risparmio energetico;
m) Infocamere, per finalità di rilevazione e gestione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) agricolo;
n) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per verifiche inerenti l'erogazione di contributi de minimis in ambito agricolo;
o) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per le verifiche dei danni successivi a calamità;
p) Uffici territoriali di governo, per attività di controllo e verifiche;
q) Consorzi fitosanitari provinciali, per la gestione del pagamento degli oneri consortili;
r) Commissari delegati di cui all'articolo 1, lettera g).
3. I dati oggetto di comunicazione ai destinatari di cui ai commi 1 e 2 sono costituiti da quelli relativi ad ogni singola azienda agricola presente sul territorio regionale e in particolare, sono: denominazione, codice fiscale, partita IVA, recapiti, dati identificativi del gestore del fascicolo, persone con ruolo amministrativo in azienda e dati relativi ai terreni, tra cui dati catastali, di conduzione e aree preferenziali.
4. I dati di cui al comma 3 possono essere altresì comunicati:
a) alle organizzazioni dei produttori e alle cantine cooperative (cantine sociali operanti sul territorio regionale); a ciascuna organizzazione e a ciascuna cantina possono essere comunicati soltanto i dati relativi alle aziende associate alla stessa;
b) agli organismi privati di controllo; a ciascun organismo possono essere comunicati soltanto i dati relativi alle aziende controllate dallo stesso organismo;
c) agli organismi di garanzia e agli organismi di difesa nel settore agricolo riconosciuti dalla Regione.
5. La Giunta può comunicare alle Province, nell'ambito delle attività di gestione per le agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica, i seguenti dati: dati anagrafici o denominazione, indirizzo o sede legale, consistenza parco macchine, culture dichiarate con relative superfici, quantitativo carburante assegnato, per finalità di semplificazione amministrativa. La Giunta può comunicare gli stessi dati anche ai CAA, limitatamente ai dati relativi agli associati di ciascun CAA, per finalità di semplificazione amministrativa e procedurale.".
Art. 15
Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 del regolamento regionale n. 2 del 2007, dopo le parole
"e alle sanzioni"
è soppressa la parola
"disciplinari".
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 20 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 20 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Comunicazione e diffusione di dati in materia di sanità
1. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie e alle altre Regioni per l'inserimento nelle commissioni di concorso l'elenco dei dirigenti del Servizio sanitario regionale, comprensivo dei seguenti dati personali: dati identificativi, ruolo professionale, recapiti telefonici e postali e sedi di lavoro.
2. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie e alle strutture private accreditate dalla Regione, per consentire alle stesse di effettuare azioni di prevenzione e per le attività amministrative correlate a diagnosi, cura e riabilitazione degli assistiti, i dati identificativi dell'assistito, la sua residenza, il medico di base e il livello di consenso al trattamento dei dati (la specifica si rende necessaria in ragione del fatto che si tratta di dati sensibili, relativi allo stato di salute, cui il decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno riserva all'articolo 20 un trattamento maggiormente rigoroso).
3. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna e agli erogatori di prestazioni sanitarie, per finalità di controllo della spesa e di effettuazione delle verifiche di qualità dell'Archivio nazionale, i dati relativi all'assegnazione dei ricettari ai prescrittori, tra cui la data di consegna; i dati identificativi del prescrittore; il tipo di attività; la struttura presso cui si svolge l'attività; la data di inizio e di fine attività; il codice di medicina di gruppo.
4. La Giunta può comunicare, per finalità di ricerca, alle Università e agli enti di ricerca dati relativi a campioni di popolazioni, consistenti soltanto nei dati necessari per il contatto, cioè nel nominativo e nel recapito postale dei soggetti rappresentativi del campione.".
Art. 17
Sostituzione dell'articolo 21 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 21 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Comunicazione e diffusione di dati in materia di cultura, formazione e lavoro
1. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS regionale e alla direzione regionale del lavoro, allo scopo di promuovere intese a livello locale volte ad attenuare gli effetti negativi delle crisi occupazionali sui lavoratori, i dati relativi a lavoratori raccolti nell'ambito della gestione e monitoraggio della cassa integrazione guadagni, cioè, in particolare, i seguenti dati: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza, recapito telefonico e postale e dati relativi al rapporto di lavoro.
2. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS, alle Province, ai Centri provinciali per l'impiego, agli uffici giudiziari requirenti e giudicanti, i dati contrattuali e quelli relativi alle anagrafiche dei lavoratori, contenuti nelle liste di mobilità o beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, allo scopo di favorire la rioccupazione dei lavoratori e/o lo svolgimento di lavori socialmente utili.
3. La Giunta può comunicare all'INPS, anche con mezzi telematici, al fine delle verifiche per il monitoraggio e la certificazione della spesa, i dati dei lavoratori relativi a nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo postale e telematico e condizione occupazionale.
4. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS, gli elenchi dei lavoratori aderenti alla staffetta generazionale, completi di dati contrattuali e di dati anagrafici, allo scopo di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in raccordo con il prolungamento della permanenza al lavoro dei lavoratori anziani derivante dall'innalzamento dell'età pensionabile.
5. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, al Ministero del Lavoro e alle Regioni interessate, allo scopo di individuare e sostenere progetti di sviluppo locale delle altre Regioni e in special modo delle Regioni del Sud, di sostenere la transizione al lavoro di personale in cerca di occupazione e di favorire la mobilità dei tirocinanti verso il sistema produttivo dell'Emilia-Romagna, i dati concernenti la raccolta di candidature per progetti di tirocinio in mobilità geografica, relativi ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti, costituiti da: nominativi e relativi recapiti telefonici, postali e telematici.
6. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, al Ministero del Lavoro, i dati concernenti i cittadini che accedono al programma "Garanzia Giovani" al fine di attuare il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. I dati consistono in: codice fiscale, recapito postale, cittadinanza, titolo di studio, condizione occupazionale. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS i dati concernenti i cittadini che accedono al programma "Garanzia Giovani" al fine dell'erogazione dell'indennità di frequenza dei tirocini formativi. I dati consistono in: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, recapiti telefonici, postali e telematici.
7. La Giunta può comunicare il repertorio regionale degli attestati, l'elenco dei presidenti delle commissioni d'esame e l'elenco degli esperti e dei responsabili della certificazione alle Province e ai soggetti autorizzati ad erogare il servizio di certificazione, per l'espletamento delle attività istituzionali degli enti menzionati. I dati contenuti nel repertorio regionale degli attestati, sono in particolare: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito anche telematico, corso seguito, competenze acquisite e certificato conseguito.
8. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, i dati relativi ai soggetti candidati come esperti, anche su designazione di un ente, tra cui, in particolare: nominativo, codice fiscale, tipo di candidatura, sedi di esercizio del ruolo, area e qualifica ed esito della valutazione al fine di costituire le Commissioni degli esperti per il rilascio delle qualifiche previste dal Repertorio Regionale.
9. La Giunta può diffondere i dati relativi ai soggetti candidati come destinatari del servizio di formalizzazione e certificazione, su proposta di un ente di formazione tra cui: dati anagrafici, codice fiscale, area e qualifica professionale, al fine di autorizzare il Servizio regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) a persone fisiche individuate.
10. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, ad altri enti pubblici, tra cui, in particolare, Province e Istituti scolastici, l'anagrafica dei partecipanti alle attività formative approvate dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Province, l'attestato o la qualifica conseguita dai partecipanti stessi e i dati relativi all'attività formativa, per adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di decertificazione.
11. La Giunta può comunicare alle Province i dati relativi ai partecipanti di attività formative regionali e provinciali, consistenti nell'anagrafica degli stessi e nei dati relativi all'attività frequentata, con la finalità di valutare l'efficacia delle attività cofinanziate e monitorare l'erogazione delle politiche attive del lavoro.
12. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, agli organismi di formazione accreditati, alle Università, alle Autonomie scolastiche e ai soggetti autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna ad effettuare il servizio di formalizzazione e certificazione i dati del lavoratore, consistenti nel nominativo, codice fiscale, recapito postale, telefonico e telematico e rapporto di lavoro, azienda di appartenenza/provenienza e settore produttivo e i dati dei tirocinanti e dei giovani prestatori di servizio civile, consistenti nel nominativo, codice fiscale e recapito telefonico e telematico, al fine di favorire l'occupazione dei giovani e migliorare la professionalità e le competenze dei lavoratori.
13. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, agli organismi di formazione accreditati, i dati dei richiedenti un assegno formativo individuale, consistenti nel nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito postale e telematico, recapiti telefonici, condizione occupazionale, titolo di studio ed estremi del documento di identità, al fine della validazione della richiesta di concessione dell'assegno formativo.
14. La Giunta può effettuare, per la finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello nazionale, l'interconnessione prevista dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (Standard tecnici per l'attuazione della borsa continua nazionale del lavoro).
15. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, alle Province i dati inerenti la gestione delle attività formative per assolvere il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione. Gli stessi dati possono essere comunicati alle Province, all'Ufficio scolastico regionale e agli Uffici scolastici provinciali, per finalità di monitoraggio e contenimento della dispersione scolastica.
16. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, l'offerta formativa disponibile sul territorio regionale, per finalità di comunicazione istituzionale e di trasparenza, al fine di dare evidenza delle proposte formative ai potenziali beneficiari di voucher sui corsi a catalogo e dare evidenza dei risultati delle valutazioni delle candidature per l'assegnazione degli assegni formativi.
17. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, alle imprese che operano nel territorio regionale, i dati relativi ai dirigenti disoccupati, ed in particolare: i dati nominativi e anagrafici, i recapiti e i dati curriculari necessari per favorire la ricollocazione dei dirigenti stessi, come previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 Sito esterno (Interventi urgenti per l'economia).
18. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, ai Comuni dell'Emilia-Romagna in forma singola e associata, i dati riguardanti i cittadini richiedenti la "YoungERcard" regionale, di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), consistenti nel nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo postale e telematico, recapiti telefonici e condizione occupazionale, al fine di offrire opportunità e servizi agevolati legati a consumi "educanti" e solidali dei giovani, valorizzare il senso di appartenenza dei giovani alla propria comunità e promuovere l'impegno civico, i valori del volontariato e una educazione a stili di vita sani ed eticamente responsabili.".
Art. 18
Modifiche all'articolo 22 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
Al comma 4 dell'articolo 22 del regolamento regionale n. 2 del 2007, dopo le parole
"nome, cognome"
sono soppresse le parole
"denominazione e ragione sociale".
Art. 19
Sostituzione dell'articolo 23 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 23 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
Comunicazione e diffusione di dati effettuate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può comunicare ai componenti istituzionali e alle strutture operative di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e alla legge regionale n. 1 del 2005 i dati necessari allo svolgimento dell'attività di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione di emergenze di protezione civile, compresi i dati identificativi e gli indirizzi di cittadini interessati da situazioni di pericolo segnalate all'Agenzia per interventi di soccorso di competenza delle componenti istituzionali e delle strutture operative di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità.
2. I dati oggetto di comunicazione sono costituiti di norma dai seguenti: nome e cognome dei rappresentanti legali e funzionari referenti degli enti locali e delle strutture operative per le attività di previsione e prevenzione rischi, pianificazione e gestione dell'emergenza e potenziamento dei presidi di protezione civile sul territorio, generalità dei legali rappresentanti, generalità-ruolo e profilo professionale dei funzionari referenti e rispettivi indirizzi, anche telematici, numeri di telefono e fax istituzionali.".
Art. 20
Modifiche all'articolo 24 del regolamento n. 2 del 2007
1. Il comma 2 dell'articolo 24 del regolamento n. 2 del 2007 è abrogato.
Art. 21
Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento n. 2 del 2007 sono soppresse le parole
"e delle istituzioni".
Art. 22
Inserimento dell'articolo 25 bis del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
Dopo l'articolo 25 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è inserito il seguente:
"Art. 25 bis
Comunicazione e diffusione di dati effettuate dal Commissario delegato per la ricostruzione, nominato con decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno
1. Al fine di garantire la vigilanza sul corretto utilizzo dei fondi assegnati, la prevenzione alla criminalità, il contrasto alle infiltrazioni delle mafie, la lotta contro la corruzione, nonché al fine di costituire un valido strumento di monitoraggio dell'efficacia dell'operazione di ricostruzione, il Commissario delegato per la ricostruzione, nominato con decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 Sito esterno (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 Sito esterno, può diffondere, anche per via telematica, i dati relativi ai contributi assegnati o assegnabili ai beneficiari per la ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 2012. In particolare, il Commissario può pubblicare i dati relativi a nominativi o denominazione sociale dei beneficiari del contributo, ubicazione dell'immobile danneggiato, nominativi dei professionisti incaricati, denominazione delle imprese affidatarie dei lavori, importo del progetto, importo del contributo concesso, stato di avanzamento dei lavori e dei contributi liquidati, nonché codici identificativi del progetto MUDE (modello unico digitale per l'edilizia) e CUP (codice unico di progetto).".


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