Art. 18
Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici
1. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, sono soggetti a ispezione gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e di climatizzazione estiva maggiore o uguale a 12 kW, nonché gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.
2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 17 è di norma sostitutivo dell'ispezione. Il programma delle ispezioni di cui al punto 3 tiene comunque conto della necessità di effettuare ispezioni anche su tali impianti, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica ai sensi del comma 1 dell'
art. 71 del DPR 445/2000 .
3. Entro il 30 dicembre di ogni anno, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione definisce un programma delle ispezioni da effettuare nel corso dell'anno successivo sugli impianti termici registrati nel catasto regionale CRITER, in base ai seguenti criteri e priorità:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
c) cimpianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido:
1) con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni due anni;
2) con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni quattro anni;
d) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) impianti soggetti al controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15 per i quali il relativo rapporto evidenzia la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato C del presente regolamento.
4. Il programma annuale di cui al comma 3 ricomprende anche attività di accertamento ed ispezione, da realizzare sugli impianti che non risultino ancora registrati nel catasto regionale CRITER. Per la individuazione di tali impianti l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione si basa in primo luogo sulla comunicazione da parte dei distributori di combustibile dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti di cui all'articolo 22.
5. I programmi annuali di ispezione sono approvati dal Dirigente responsabile del servizio competente della Regione Emilia-Romagna, e devono riportare:
a) gli introiti derivanti dal pagamento da parte dei responsabili di impianto del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento, durante l'anno precedente;
b) sulla base delle risorse di cui alla lettera a):
1) il numero e la tipologia delle ispezioni di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati nel catasto regionale degli impianti termici CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento, nonché le relative procedure;
2) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione per la realizzazione del programma, ed i relativi costi;
c) per i programmi successivi al primo, i risultati ed il rendiconto delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale.
6. Il primo programma di cui al comma 5 viene predisposto entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle attività di controllo da realizzarsi nell'anno 2018, ed è preceduto da una fase sperimentale finalizzata a definire con il necessario dettaglio operativo le metodologie applicabili.
7. Le attività di ispezione possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica. La richiesta potrà prevedere anche la verifica della presenza e funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, quando previsti in forza di legge, o dei valori massimi invernali e minimi estivi della temperatura, con le modalità di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 19. Le ispezioni di cui al presente comma sono onerose, e i relativi costi sono riportati nell'Allegato E, e sono posti a carico dei richiedenti; nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico del richiedente; se l'ispezione dovesse rilevare anomalie, l'onere di spesa è posto a carico del responsabile dell'impianto.
8. L'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà alla eventuale riparametrazione del contributo.
9. Entro il 31 dicembre 2018, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione predispone altresì una prima relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo. Ai sensi dell'
art. 9 comma 10 del DPR 74/2013 , la relazione è trasmessa dalla Regione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.