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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.(3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 90 del 3 aprile 2017

INDICE

Chiudere area cap1 Capo I - Finalità, ambito di applicazione e disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Ambito di applicazione
Art. 4 - Catasto regionale degli impianti termici
Art. 5 - Libretto di impianto
Art. 6 - Targatura degli impianti termici
Art. 7 - Organismo regionale di accreditamento ed ispezione
Art. 8 - Tavolo di Confronto e Coordinamento
Espandere area cap2 Capo II - Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
Espandere area cap3 Capo IIIVerifica dell'efficienza energetica degli impianti - Accertamenti ed ispezioni
Espandere area cap4 Capo IV - Altre disposizioni
Espandere area cap5 Capo V - Norme transitorie e finali
Capo I
Finalità, ambito di applicazione e disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In attuazione dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa rendimento energetico nell'edilizia) e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 Sito esterno (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno), il presente regolamento disciplina:
a) le condizioni ed i limiti da rispettare nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
b) le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
c) il sistema di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi, al fine di garantire la loro adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti ed il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica, mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;
d) il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera c), che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
e) i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER), con riferimento al censimento degli impianti stessi, allo svolgimento dei periodici controlli di efficienza energetica e dei relativi risultati, nonché delle attività di accertamento ed ispezione condotte dalla Regione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A, parte integrante del presente regolamento.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici, così come definiti nell'Allegato A, presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, fatte salve le eventuali limitazioni puntualmente indicate.
2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0,035 MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale).
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
c) gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 Sito esterno sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
5. Gli impianti termici disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi. E' comunque necessario che tale condizione sia fatta oggetto di comunicazione alla Regione da parte del Responsabile di impianto con le modalità previste nell'art. 5 comma 6 del presente regolamento.
Art. 4
Catasto regionale degli impianti termici
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento ed ispezione periodica.
2. Al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici CRITER in funzione delle diverse competenze, esso presenta le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed è coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 del 2004.
3. Il catasto degli impianti termici CRITER di cui al comma 1 e le relative funzionalità sono supportate da un apposito applicativo informatico, accessibile in ambiente web in un'area dedicata del portale Energia della Regione Emilia-Romagna. L'accesso al catasto informatizzato CRITER dei diversi soggetti interessati avviene sulla base di una loro adeguata profilatura, con funzioni differenziate in relazione alla categoria di appartenenza; in particolare, le categorie di utenti interessate sono identificate in:
a) responsabili di impianto, o terzi responsabili qualora nominati, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti di propria competenza, con le modalità specificate nel presente regolamento;
b) imprese di installazione e manutenzione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;
c) ispettori incaricati della esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli accertamenti e le ispezioni;
d) enti locali;
e) distributori di combustibile, per il caricamento dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti.
4. La registrazione degli impianti termici nel catasto regionale CRITER è obbligatoria, e si effettua tramite la trasmissione alla Regione del libretto di impianto di cui all'art. 5, con e le modalità ivi previste. Il catasto impianti termici prevede il rilascio di un codice univoco di riconoscimento, detto targa impianto, da associare ad ogni libretto di impianto registrato, che costituisce il riferimento riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all'impianto.
5. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del catasto regionale, la trasmissione alla Regione della documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal presente Regolamento avviene in forma esclusivamente informatica.
Art. 5
Libretto di impianto
1. Gli impianti termici devono essere muniti un "Libretto di impianto per la climatizzazione", redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, corredato dal codice di targatura di cui all'articolo 6.
2. Il modello di libretto di impianto è concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell'impianto termico e delle responsabilità dei diversi soggetti tenuti alla sua compilazione ed aggiornamento: è necessario compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell'impianto termico. Esso sostituisce a tutti gli effetti il "libretto di centrale" ed il "libretto di impianto" fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto;
3. Il libretto di impianto deve essere aggiornato a seguito della modifica delle indicazioni su di esso riportate (come, a titolo di esempio, la sostituzione o l'inserimento di componenti o apparecchi).
4. I libretti di impianto di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione; la trasmissione avviene per via esclusivamente informatica, mediante registrazione nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, presso il quale vengono altresì registrate in forma digitale tutte le successive comunicazioni alla Regione previste dal presente regolamento e inerenti l'impianto medesimo.
5. Il libretto di impianto di cui al comma 1 viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:
a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all'atto della messa in servizio dell'impianto stesso, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto;
b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima;
c) il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legge e specificati all'art. 9 del presente regolamento, è tenuto a richiedere ai soggetti di cui alle lettere a) e b) la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati: a tal fine, il Responsabile dell'impianto ha l'obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all'installatore tutti i relativi dati, come, fra i quali, i consumi, i riferimenti catastali dell'immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR)(1) o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD)(2) . Il modello di libretto di impianto di cui al comma 1 riporta esplicita indicazione delle parti la cui compilazione è di competenza del Responsabile di Impianto;
d) la registrazione dell'impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER avviene mediante trasmissione del relativo libretto di impianto in formato digitale, effettuata esclusivamente per via informatica. La registrazione del libretto e la targatura dell'impianto sono effettuati dai soggetti di cui alle lettere a) e b); a tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze;
e) al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, che può essere redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d'impianto elettronico registrato nel catasto regionale, riportante il codice univoco di targatura di cui all'articolo 6. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può accedere al catasto regionale CRITER per ottenere copia del documento, verificare la corretta trasmissione di documenti da parte degli operatori e per effettuare le modifiche di propria competenza quali:
a) modifica dei dati relativi al Responsabile di impianto;
b) nomina o revoca del terzo responsabile;
c) registrazione consumi, effettuata laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico;
d) comunicazione di disattivazione o di riattivazione dell'impianto.
Art. 6
Targatura degli impianti termici
1. Per la costituzione del catasto degli impianti termici CRITER di cui all'articolo 4 è obbligatoria la targatura degli impianti termici; la targatura ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice rilasciato dall'applicativo informatico CRITER, da associare al libretto di impianto di cui all'articolo 5. La targatura dell'impianto viene effettuata dagli operatori del settore, contemporaneamente alla registrazione del libretto di impianto di cui all'art. 5. A tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
2. Il codice univoco di targatura deve essere riportato su tutti i documenti di cui è prevista la trasmissione alla Regione in base alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ad ogni impianto termico registrato nel catasto regionale deve corrispondere un unico codice di targatura; è vietato associare una nuova targa ad impianti già precedentemente targati da altri operatori.
4. Il codice di targatura identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il codice di targatura non deve essere sostituito; occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.
5. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, il codice di targatura dell'impianto è unico.
Art. 7
Organismo regionale di accreditamento ed ispezione
1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, al fine di attuare le disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle finalità indicate all'articolo 1 comma 1 lettere c), d) ed e), la Regione individua, anche all'esterno della propria organizzazione, l'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici.
2. All'organismo regionale di accreditamento e di ispezione competono le seguenti funzioni:
a) implementazione, gestione e aggiornamento del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici di cui all'articolo 4, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, garantendone altresì l'interoperabilità con il sistema di certificazione energetica degli edifici SACE di cui all'articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004;
b) attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione nell'ambito dei programmi di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all'articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004;
c) gestione del sistema di accreditamento dei soggetti di cui alla lettera b), ivi comprese le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;
d) gestione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti di cui alla lettera b);
e) promozione della realizzazione di programmi per la qualificazione e formazione professionale dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera b);
f) realizzazione dei programmi di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all'articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25 del presente regolamento; il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione con le modalità di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
g) gestione dei rapporti con i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici in merito agli obblighi di comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti, di cui all'articolo 22;
h) predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento della normativa regionale nelle materie di cui al presente regolamento;
i) coordinamento e gestione della segreteria del "Tavolo di confronto e coordinamento" di cui all'articolo 8.
3. Le funzioni di Organismo di Accreditamento ed Ispezione sono affidate alla Società "in house" ERVET Spa.
Art. 8
Tavolo di Confronto e Coordinamento
1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, è istituito con determina del Direttore Generale competente un "Tavolo di Confronto e Coordinamento", in cui sono rappresentati gli Enti locali e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore.
2. Il Tavolo di Confronto e Coordinamento:
a) propone eventuali modifiche e interpretazioni applicative alla disciplina di cui al presente Regolamento;
b) verifica le condizioni di svolgimento delle attività di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici effettuate dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7, proponendo nel caso l'adeguamento e la razionalizzazione dei programmi d'intervento delle strutture operative e la modifica delle clausole contrattuali di affidamento ad soggetti esterni dei compiti di controllo;
c) propone iniziative per informare la popolazione e gli operatori riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici, assicurando il coordinamento delle attività svolte dalla Regione e dagli Enti Locali;
d) propone l'aggiornamento dei contributi di cui all'articolo 23;
e) promuove iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali, ivi compresa la stipula di eventuali accordi ed intese.
Capo II
Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
Art. 9
Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell'impianto, come identificato nella definizione riportata nell'Allegato A, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il sottosistema di generazione non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi della vigente normativa, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare, sulla base di apposita delibera condominiale, il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
5. I riferimenti del responsabile di impianto sono riportati sul relativo libretto, e debbono essere aggiornati a seguito di qualunque modifica. Il terzo responsabile, qualora incaricato, informa la Regione Emilia-Romagna:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
c) della propria decadenza nei casi di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 avvengono esclusivamente per via telematica, mediante utilizzo delle funzioni appositamente predisposte nell'ambito del sistema informativo CRITER; a tal fine, i responsabili di impianto, o i terzi responsabili qualora incaricati, accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
7. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 Sito esterno, al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
8. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 115 del 2008 Sito esterno.
9. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 Sito esterno, (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
10. Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto.
11. Nei casi di impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore di cui all'articolo 10.
12. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile dell'impianto è tra l'altro tenuto a:
a) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi per le temperature d'esercizio negli ambienti di cui all'articolo 11;
b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi in relazione al periodo di riscaldamento ed alla durata di attivazione dell'impianto di cui all'articolo 12;
c) provvedere all'installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge;
d) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente regolamento nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata delegata ad un terzo;
e) adottare entro i termini temporali previsti le prescrizioni formulate a fronte di condizioni di grave pericolo, o di anomalie o difformità anche tali da non generare situazioni di pericolo immediato, o di altre condizioni di non conformità alla vigente normativa, rilevate nel corso delle operazioni di controllo funzionale, di controllo di efficienza energetica o di ispezione, e segnalate con le modalità previste dal presente regolamento;
f) provvedere alla prima compilazione, per le parti di sua competenza, del libretto di impianto di cui all'art. 5, e a richiedere la registrazione del libretto stesso nell'ambito del catasto regionale degli impianti termici CRITER; il responsabile di impianto, o il terzo qualora nominato, che non provvede alla compilazione del libretto nel rispetto delle condizioni previste è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24. La sanzione si applica all'operatore incaricato della registrazione del libretto nel catasto regionale CRITER che non ottemperi a tale obbligo.
g) provvedere all'aggiornamento dei dati di propria competenza riportati nel libretto di impianto di cui all'art. 5 con le modalità ivi indicate: a tal fine, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile può accedere al sistema informativo CRITER ed operare le funzioni ivi previste limitatamente ai dati ed all'impianto di propria competenza. Se debitamente incaricati, all'aggiornamento di tali dati possono altresì provvedere gli operatori (installatori e manutentori).
Art. 10
Conduttore degli impianti termici
1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, alimentati a gas naturale o a combustibili liquidi e solidi, è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.
2. In caso di impianti la cui responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.
3. Il conduttore deve essere in possesso di abilitazione conseguita ai sensi dell'articolo 287 del Decreto legislativo 152 del 2006 Sito esterno, con le modalità di cui all'art. 25-quinquies della Legge Regionale n. 26/2004.
Art. 11
Valori massimi della temperatura ambiente
1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
4. Ai fini della esecuzione di eventuali verifiche, la rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla normativa tecnica vigente in materia.
5. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature di detti valori.
6. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
Art. 12
Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 11 del presente regolamento.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
a) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
b) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
c) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e) .
7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
c) il codice univoco di riconoscimento di cui all'articolo 6 del presente regolamento, detto targa impianto, assegnato dal Catasto regionale degli impianti termici.
8. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.
Art. 13
Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati
1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dalla delibera di Giunta regionale 20 luglio 2015 n. 967.
2. Tali sistemi sono a tutti gli effetti parte integrante degli impianti termici; è obbligo del responsabile di impianto, o del Terzo responsabile qualora nominato, garantirne il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione.
3. La installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è adeguatamente segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all'articolo 5, registrato presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER.
4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell'impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui ai successivi articoli 14 e 15.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'art. 24 del presente regolamento.
Art. 14
Controllo funzionale e manutenzione degli impianti termici
1. La natura e finalità delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto sono indicate in Allegato A con riferimento alle relative definizioni.
2. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 Sito esterno.
3. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa tecnica vigente.
4. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
5. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al responsabile di impianto, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica di cui ai commi da 3 a 5 quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza tali operazioni debbano essere effettuate.
7. Al termine delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato "rapporto di controllo funzionale e manutenzione", che può essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004. Il rapporto riporta indicazione della scadenza del successivo intervento programmato, e viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto per presa visione e per ricevuta della relativa copia. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione alla Regione, fatti salvi i casi di cui al comma 11, né al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.
8. Il rapporto di controllo funzionale e manutenzione di cui al comma 7 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 5. Esso è conservato a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.
9. Le attività di cui al presente articolo comprendono anche il rilievo dei consumi energetici dell'impianto, effettuato laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico. Qualora il responsabile di impianto non abbia provveduto in merito, il libretto di impianto di cui all'articolo 5 viene integrato dal manutentore con l'indicazione dei consumi relativi al precedente esercizio.
10. Qualora nel corso delle operazioni di controllo funzionale vengano rilevate carenze che possono determinare condizioni di grave e immediato pericolo, il manutentore interviene interrompendo il funzionamento dell'impianto, che può essere attivato solo dopo i necessari interventi; nel caso vengano rilevate anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, il manutentore realizza gli eventuali immediati interventi di propria competenza, informando contestualmente il responsabile di impianto per l'adozione dei necessari provvedimenti, ed i relativi tempi massimi di attuazione.
11. Nei casi di cui al comma 10, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto di controllo funzionale e manutenzione, che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, e alla sua trasmissione alla Regione entro 30 giorni. La trasmissione avviene per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER; a tal fine, le imprese di manutenzione accedono con modalità appropriate al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze. Anche nei casi per i quali è necessario l'invio alla Regione del rapporto di controllo funzionale e manutenzione ai sensi del presente comma, il rilascio di tale rapporto non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.
Art. 15
Controllo di efficienza energetica degli impianti termici
1. In conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 Sito esterno, è obbligatorio realizzare periodicamente un controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di ACS di qualunque potenza. Tale controllo riguarda:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del presente regolamento;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
d) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.
2. Il controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui al comma 1 deve essere effettuato nei casi di cui al comma 4, e con cadenza periodica nel rispetto delle tempistiche riportate nell'Allegato B del presente regolamento, di norma in occasione degli interventi di controllo funzionale e manutenzione di cui all'articolo 14, integrandone le finalità; in occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica è altresì obbligatoria la corresponsione da parte del responsabile di impianto del contributo di cui all'articolo 23 del presente regolamento.
3. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 Sito esterno .
4. I controlli di efficienza energetica di cui al comma 1 devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 18 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 20, a cura del manutentore;
c) nel caso di interventi manutentivi di qualsiasi tipo, non rientranti tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
5. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando le cadenze riportate nell'Allegato B.
6. Per gli impianti termici esistenti per i quali non era previsto il controllo di efficienza energetica di cui al comma 1, prima della entrata in vigore del presente regolamento, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione del primo intervento utile di controllo funzionale ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 14.
7. Nella esecuzione dei controlli di efficienza energetica, l'operatore incaricato effettua tutte le verifiche indicate sul modello di rapporto di controllo di efficienza energetica, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente per tipologia. L'operatore è inoltre tenuto a verificare preliminarmente la presenza del codice di targatura dell'impianto stesso e del libretto di impianto, nonché la completezza e la correttezza dei riferimenti del responsabile di impianto ivi riportati, operando nel caso quanto previsto all'articolo 5, comma 5, lettera b).
8. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato C del presente regolamento.
9. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato "rapporto di controllo di efficienza energetica", che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente alla tipologia dell'impianto. Il rapporto deve essere compilato in ogni sua parte, e deve altresì riportare la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o anche di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell'impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione. Il rapporto viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto o Terzo responsabile per presa visione e per ricevuta della relativa copia.
10. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 5. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può ottenere copia del documento accedendo al catasto regionale CRITER, dopo la sua registrazione ai sensi del comma 11. Esso è conservato a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.
11. Entro i successivi 30 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La trasmissione del Rapporto ha luogo esclusivamente per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER: a tal fine, le imprese di installazione o manutenzione accedono al catasto regionale degli impianti termici CRITER utilizzando le procedure di identificazione e registrazione appositamente predisposte sulla base del sistema pubblico di identità digitale, ai sensi dell'art. 65 lett. b) del D.Lgs. 82/2005 Sito esterno e s.m.
12. La trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile unicamente in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto; a tal fine, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, per essere registrato, deve riportare correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell'impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.
13. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata alla completezza di compilazione dei dati previsti dal relativo modello, fatti salvi i casi di cui all'art. 25: i rapporti privi dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi.
14. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo agli interventi obbligatori di cui al comma 2 è altresì subordinata alla corresponsione del contributo di cui all'articolo 23. I rapporti privi dell'evidenza del versamento dei contributi di cui sopra non sono ritenuti validi.
15. L'installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 nel rispetto delle condizioni sopra indicate è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
16. L'installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
17. Il responsabile dell'impianto o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento, è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
18. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, per i quali, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato C del presente regolamento, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 12, comma 6, lettera e). Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. L'avvenuta sostituzione del generatore viene comunicata all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione mediante aggiornamento della pertinente sezione del Libretto di Impianto con le modalità previste al comma 3 dell'articolo 5, e invio del rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità di cui al comma 11 del presente articolo.
19. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica, (ovvero coefficiente di prestazione energetica - COP, gas utilization efficiency - GUE, indice di efficienza energetica - EER) siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
20. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definiti dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
Capo III
Verifica dell'efficienza energetica degli impianti - Accertamenti ed ispezioni
Art. 16
Autorità competenti
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 192 del 2005 Sito esterno, e dell'articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, compete alla Regione l'attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici, ivi compresa la realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 Sito esterno.
2. Al fine di svolgere efficacemente tale compito, la Regione Emilia-Romagna ha affidato all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 le funzioni e le competenze necessarie alla realizzazione delle attività di cui al presente Capo.
3. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione svolge in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 28 aprile 1984 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004.
4. Le attività di ispezione vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti incaricati dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
5. I soggetti incaricati della esecuzione delle attività di ispezione degli impianti termici su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione devono essere qualificati sulla base dei requisiti di cui all'articolo 21.
6. L'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti qualificati di cui al comma 4. Hanno accesso all'elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 che ne facciano richiesta.
7. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 6 costituisce precondizione necessaria per l'esecuzione delle ispezioni di cui al successivo articolo 18, ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi diretti da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione.
Art. 17
Accertamento
1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 effettua gli accertamenti volti alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. L'attività di accertamento consiste nell'esame e valutazione dei dati riportati sul libretto di impianto e sui rapporti di controllo dell'efficienza energetica registrati nell'ambito del catasto regionale CRITER, al fine di accertare, in via esclusivamente documentale, che gli impianti rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
3. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo è di norma sostitutivo dell'ispezione di cui all'art. 18.
4. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica, o dei rapporti di controllo funzionale e manutenzione registrati ai sensi del comma 11 dell'art. 14, di impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevi la segnalazione di carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione provvede a segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio per l'assunzione dei necessari provvedimenti, come ad esempio, se del caso, la disattivazione dell'impianto. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata con le medesime modalità l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n.164 del 2000 Sito esterno.
5. Qualora si rilevi la segnalazione di altre anomalie o difformità, tali da non generare situazioni di pericolo immediato, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione assume i provvedimenti di cui all'art. 18 comma 3 lett. a).
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'eventuale omessa indicazione da parte del manutentore degli specifici provvedimenti (compresi i tempi di attuazione) che il responsabile di impianto deve adottare per riportare a conformità l'impianto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'art. 24, e l'immediata effettuazione di una ispezione, i cui oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.
7. Qualora venga rilevata una difformità tra i dati riportati nei rapporti tecnici trasmessi e quelli riportati in altri documenti registrati, quali ad esempio il libretto di impianto, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione richiede informazioni al responsabile dell'impianto, che dovrà rispondere entro 30 giorni; il mancato rispetto del termine comporterà una ispezione con addebito.
Art. 18
Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici
1. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, sono soggetti a ispezione gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e di climatizzazione estiva maggiore o uguale a 12 kW, nonché gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.
2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 17 è di norma sostitutivo dell'ispezione. Il programma delle ispezioni di cui al punto 3 tiene comunque conto della necessità di effettuare ispezioni anche su tali impianti, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000 Sito esterno.
3. Entro il 30 dicembre di ogni anno, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione definisce un programma delle ispezioni da effettuare nel corso dell'anno successivo sugli impianti termici registrati nel catasto regionale CRITER, in base ai seguenti criteri e priorità:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
c) cimpianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido:
1) con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni due anni;
2) con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni quattro anni;
d) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) impianti soggetti al controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15 per i quali il relativo rapporto evidenzia la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato C del presente regolamento.
4. Il programma annuale di cui al comma 3 ricomprende anche attività di accertamento ed ispezione, da realizzare sugli impianti che non risultino ancora registrati nel catasto regionale CRITER. Per la individuazione di tali impianti l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione si basa in primo luogo sulla comunicazione da parte dei distributori di combustibile dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti di cui all'articolo 22.
5. I programmi annuali di ispezione sono approvati dal Dirigente responsabile del servizio competente della Regione Emilia-Romagna, e devono riportare:
a) gli introiti derivanti dal pagamento da parte dei responsabili di impianto del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento, durante l'anno precedente;
b) sulla base delle risorse di cui alla lettera a):
1) il numero e la tipologia delle ispezioni di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati nel catasto regionale degli impianti termici CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento, nonché le relative procedure;
2) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione per la realizzazione del programma, ed i relativi costi;
c) per i programmi successivi al primo, i risultati ed il rendiconto delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale.
6. Il primo programma di cui al comma 5 viene predisposto entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle attività di controllo da realizzarsi nell'anno 2018, ed è preceduto da una fase sperimentale finalizzata a definire con il necessario dettaglio operativo le metodologie applicabili.
7. Le attività di ispezione possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica. La richiesta potrà prevedere anche la verifica della presenza e funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, quando previsti in forza di legge, o dei valori massimi invernali e minimi estivi della temperatura, con le modalità di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 19. Le ispezioni di cui al presente comma sono onerose, e i relativi costi sono riportati nell'Allegato E, e sono posti a carico dei richiedenti; nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico del richiedente; se l'ispezione dovesse rilevare anomalie, l'onere di spesa è posto a carico del responsabile dell'impianto.
8. L'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà alla eventuale riparametrazione del contributo.
9. Entro il 31 dicembre 2018, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione predispone altresì una prima relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 10 del DPR 74/2013 Sito esterno, la relazione è trasmessa dalla Regione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 19
Modalità di esecuzione delle ispezioni
1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione comunica al responsabile dell'impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d'anticipo, la programmazione dell'ispezione sull'impianto termico. La comunicazione viene effettuata prioritariamente per via telematica (mediante posta elettronica certificata) o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo riportato nel libretto di impianto registrato nel catasto informatico CRITER: è responsabilità dei soggetti sopra indicati garantire l'aggiornamento sistematico dei relativi riferimenti, con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 9.
2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta in evidenza:
a) la natura dell'ispezione ed i relativi riferimenti normativi;
b) il nominativo ed i riferimenti dell'ispettore incaricato;
c) la data e la fascia oraria (non maggiore di due ore) programmata;
d) le modalità di esecuzione dell'ispezione e l'invito al responsabile di impianto di renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.
3. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
4. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella tabella di cui allegato E a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; in tali casi, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione effettua la riprogrammazione dell'ispezione con le modalità di cui al comma 2.
5. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 4, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza, anche a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione informa altresì l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 Sito esterno "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Sito esterno".
6. Per la esecuzione dell'ispezione, il responsabile dell'impianto deve garantire la propria presenza, ed ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore; in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia.
7. Il responsabile dell'impianto dovrà inoltre rendere disponibile all'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
a) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo funzionale e manutenzione e dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
b) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6;
c) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008;
d) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
8. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'ispettore incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, ed accertare:
a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
b) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 7;
c) la conformità dei dati riportati in tale documentazione rispetto all'impianto oggetto di ispezione.
9. L'ispezione è finalizzata a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento, e comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
10. Nella conduzione delle attività ispettive, l'ispettore incaricato deve eseguire i controlli e le misurazioni previste in conformità alle pertinenti disposizioni normative, utilizzando apparecchiature appropriate e di cui sia stata accertata la taratura.
11. In caso di impianti termici centralizzati, l'ispezione è estesa anche ai sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione, di tipo visivo e documentale, può comportare la visita dell'ispettore incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Nel caso di impianti per i quali è stata dichiarata l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi a norma di legge, l'ispettore procede alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle relative condizioni.
12. L'ispezione può essere altresì comprendere la verifica a campione del rispetto dei limiti delle temperature in ambiente. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla normativa tecnica vigente in materia.
13. Al termine delle operazioni di ispezione, l'ispettore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di ispezione conforme al modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004 pertinente per tipologia. Il rapporto di ispezione viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto o Terzo responsabile, qualora nominato, per presa visione e per ricevuta della relativa copia.
14. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di ispezione relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, le apposite relazioni di dettaglio, che saranno allegate al rapporto di ispezione.
15. Il rapporto di ispezione di cui al comma 13 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto o Terzo responsabile, che lo conserva allegandolo al libretto di impianto di cui all'articolo 5. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può ottenere copia del documento accedendo al catasto regionale CRITER.
16. Entro i successivi 2 giorni, l'ispettore che ha effettuato l'ispezione provvede alla trasmissione del Rapporto di ispezione all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER.
17. La trasmissione del Rapporto di ispezione è possibile unicamente in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto: a tal fine, è indispensabile che il Rapporto di ispezione, per essere registrato, riporti correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell'impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.
Art. 20
Azioni conseguenti alla ispezione
1. La mancanza del libretto di impianto o della sua registrazione presso il catasto regionale CRITER, o l'accertamento della mancata effettuazione delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, così come il rilievo di condizioni di non conformità alla vigente normativa specificate all'art. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 medesimo.
2. Nel caso durante l'ispezione si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento dell'impianto o, nel caso di situazioni di pericolo immediato, la sua disattivazione. Di tali situazioni viene tempestivamente informato, per il tramite dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, il Comune competente per l'assunzione dei necessari provvedimenti. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata con le medesime modalità l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n.164 del 2000 Sito esterno.
3. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato C del presente regolamento:
a) si applicano le prescrizioni di cui al comma 18 dell'articolo 15 con riferimento all'obbligo di sostituzione del generatore. L'avvenuta sostituzione del generatore viene comunicata all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione mediante aggiornamento della pertinente sezione del Libretto di Impianto con le modalità previste al comma 3 dell'articolo 5, e invio del rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 15;
b) nel caso in cui il generatore venga riportato a condizioni di rendimento energetico conformi mediante opportune operazioni di manutenzione, deve necessariamente essere effettuato un nuovo controllo di efficienza energetica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15, ivi compreso l'invio del relativo rapporto di controllo di efficienza energetica.
4. Qualora le operazioni di cui al comma 3 non vengano eseguite nei termini previsti sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente regolamento. Qualora le comunicazioni di cui al comma 3 non siano oggetto di registrazione nell'ambito del catasto regionale CRITER nei termini previsti, all'installatore/manutentore sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente regolamento.
Art. 21
Accreditamento dei tecnici ispettori
1. Le ispezioni di cui agli articoli 18 e 19, e le azioni conseguenti di cui all'articolo 20 sono effettuate da personale operante su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, individuato da questo anche all'esterno della propria struttura organizzativa.
2. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti accreditati per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1. I criteri di accreditamento sono stabiliti dal medesimo Organismo e resi noti tramite pubblicazione sul portale web della Regione Emilia-Romagna nella sezione dedicata al sistema informativo regionale degli impianti termici CRITER.
3. I criteri verranno stabiliti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione in riferimento a:
a) formazione tecnica e professionale nel campo della progettazione, realizzazione e controllo di impianti termici, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
b) requisiti di addestramento alle specifiche attività di ispezione, basati:
1) sulla frequenza obbligatoria di un corso di formazione indirizzato alla conoscenza della legislazione e delle norme tecniche relative agli impianti da ispezionare, all'utilizzo della strumentazione necessaria alla esecuzione delle prove, nonché alla conoscenza delle procedure di gestione del sistema CRITER;
2) sulla effettuazione di un numero minimo di ispezioni, in affiancamento ad ispettori già qualificati;
c) possesso della attrezzatura e della strumentazione necessaria alla esecuzione delle prove.
4. In funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione in materia, l'accreditamento è soggetto a rinnovo periodico, per l'ottenimento del quale è necessaria la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari di aggiornamento.
5. I percorsi formativi di cui al comma 3 lettera b) e di aggiornamento di cui al comma 4 devono essere validati dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, e possono essere realizzati, oltre che dall'Organismo medesimo, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali e da enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna con apposita delibera.
6. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 costituisce precondizione necessaria per la esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici, ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione. L'affidamento degli incarichi ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
7. Gli ispettori incaricati delle verifiche di cui al comma 1 svolgono tale attività anche ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 assumendo la funzione di agente accertatore, previo specifico riconoscimento da parte della Regione. Nell'esercizio delle attività ispettive, gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
8. Il personale incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione ad eseguire le ispezioni degli impianti termici deve altresì presentare garanzia di indipendenza: a tal fine, è necessario che gli ispettori incaricati dichiarino di non avere interessi di natura economica o rapporti, diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici, imprese d fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici, venditori di energia per impianti termici. Non devono inoltre aver partecipato a nessun titolo alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
9. Il personale incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione ad eseguire le ispezioni degli impianti termici deve inoltre essere in possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile per l'esercizio delle attività ispettive di cui al presente regolamento.
Capo IV
Altre disposizioni
Art. 22
Comunicazione sugli impianti forniti
1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 25-octies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture di combustibile. Tale comunicazione avviene in forma esclusivamente informatica secondo le modalità indicate nell'Allegato F al presente regolamento: a tal fine, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
2. In fase di prima attuazione, i distributori di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare alla Regione i suddetti dati entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
3. I gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.
4. I dati resi così disponibili nel catasto regionale CRITER sono resi accessibili in forma puntuale ed aggregata ai Comuni; a tal fine, i Comuni possono accedere al sistema informativo CRITER ed operare le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
5. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell'articolo 24 del presente regolamento.
Art. 23
Contributo regionale
1. Ai sensi dell'articolo 25-septies, comma 3, della legge regionale n. 26 del 2004, per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per le attività di accertamento e di ispezione sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, mediante acquisizione del "Bollino Calore Pulito".
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale ed è diversificato in base alla potenza degli impianti, come indicato nella tabella riportata nell'Allegato D. Per gli impianti composti da più generatori di diversa tecnologia, la potenza è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori.
3. Il pagamento del contributo mediante acquisizione del "Bollino Calore Pulito" da parte del responsabile di impianto viene effettuato in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all'art. 15, ed introitato direttamente dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7. Le risorse così rese disponibili saranno da questo utilizzati per lo svolgimento delle attività di propria competenza.
4. L'Organismo provvederà annualmente a rendicontare alla Direzione Generale della Regione Emilia-Romagna competente per materia, l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, provvede alla eventuale riparametrazione del contributo annuale di cui all'Allegato D.
5. Il "Bollino Calore Pulito" è virtuale, ed è costituito da un codice biunivoco generato dal sistema informatico CRITER, che viene associato per il tramite delle ditte di installazione o manutenzione di cui al comma 3 dell'art. 15 al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER.
6. L'Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione, in base alle proprie esigenze organizzative e gestionali, provvede alla attivazione, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, di adeguati sistemi di acquisizione del "Bollino Calore Pulito".
7. Non sono soggetti al pagamento del contributo regionale di cui al presente articolo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori:
a) macchine frigorifere e pompe di calore;
b) apparecchi alimentati con biomassa legnosa (pellet, cippato, etc.);
c) sottostazioni di scambio termico allacciate a reti di teleriscaldamento.
Art. 24
Sanzioni
1. Con riferimento alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, con le modalità nel seguito specificate.
2. Le sanzioni previste dal comma 2-bis dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:
a) la mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico di ciascun proprietario delle singole unità immobiliari; la sanzione non viene comminata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi, adeguatamente documentate da apposita relazione tecnica;
b) il mancato riferimento alla normativa vigente per la ripartizione delle spese di riscaldamento o raffreddamento, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e dotati dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico del condominio.
3. Le sanzioni previste dal comma 3 dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:
a) l'assenza del libretto di impianto dopo i termini previsti all'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell'installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;
b) il mancato rispetto degli obblighi di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, ovvero la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all'ultima scadenza prevista dall'Allegato B, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità;
c) il mancato rispetto dei tempi di intervento per la sostituzione o la revisione del generatore nei casi di cui al comma 3 dell'art. 20, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità.
4. Ai sensi del comma 4 dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, così come il suo mancato invio alla Regione, nei tempi e con le modalità ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell'installatore o del manutentore.
5. Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative è operata dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'art. 7 del presente regolamento, nel rispetto delle modalità specificate dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 e s.m..
7. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, tramite il personale di cui all'art. 21 comma 7, valuta la sussistenza delle condizioni per la irrogazione della sanzione di cui ai commi precedenti e, nel caso, procede alla redazione di un verbale di accertamento ed ispezione, sottoscritto e consegnato agli interessati, contenente tutte le informazioni circostanziali relative alle modalità di esecuzione dell'ispezione, e le relative risultanze: ai sensi dell'art. 7.bis della L.R. 21/1984 e s.m., il verbale di ispezione riporta le modalità per il ricorso alla diffida amministrativa.
8. Il verbale di accertamento ed ispezione riporta:
a) l'indicazione della data, ora e luogo di ispezione;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
c) la generalità del soggetto certificatore cui è stata accertata la violazione nel corso dell'ispezione;
d) la descrizione sintetica della violazione contestata;
e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
f) l'indicazione delle modalità con cui il soggetto certificatore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 Sito esterno;
g) la menzione della diffida amministrativa, praticabile in alternativa alla sanzione, entro 10 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione;
h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione di cui al comma 1 o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento e di successiva comunicazione all'Organismo di Accreditamento;
i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.
9. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione procede alla verifica che il soggetto sanzionato abbia proceduto, nei tempi di legge, a quanto previsto dalla diffida o al pagamento in misura ridotta: in tal caso, il procedimento si arresta. In caso contrario, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione trasmette al competente Servizio della Regione il verbale di accertamento di violazione amministrativa e gli scritti difensivi eventualmente presentati. La Regione sulla base delle risultanze degli atti, provvede con ordinanza motivata quantificando l´importo della sanzione e ingiungendone il pagamento o disponendo l'archiviazione degli atti. Contro l'ordinanza - ingiunzione è possibile fare ricorso all'autorità giudiziaria.
Capo V
Norme transitorie e finali
Art. 25
Verifica del rendimento dei sottosistemi di generazione
1. Per i sottosistemi di generazione per i quali non sia ancora disponibile la normativa nazionale riportante le condizioni e le modalità di determinazione del rendimento energetico in opera, ed i relativi livelli minimi di prestazione richiesti, non si eseguono i controlli di efficienza energetica di cui all'art. 15. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla integrazione del presente regolamento con le relative disposizioni.
Art. 26
Iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati
1. Hanno diritto alla iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati di cui al comma 2 dell'art. 21, previa frequenza di un corso di aggiornamento, i soggetti già qualificati da Comuni e Province e Città metropolitana di Bologna sulla base dei programmi di ispezione da questi realizzati, e che hanno operativamente svolto attività ispettive sugli impianti termici nell'ambito di tali programmi; tale condizione deve essere convalidata dall'Ente di competenza.
Art. 27
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2017.
2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 2014 n. 7, anche dopo la data di cui al comma 1 trovano completa ottemperanza le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento.
3. I Comuni e le Provincie competenti comunicano alla Regione l'esistenza e la scadenza delle campagne di accertamento ed ispezione di cui al comma 2. Di tali casi tiene conto l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione nella predisposizione dei programmi di cui all'art. 18, in modo da escludere potenziali sovrapposizioni.


Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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