Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

(3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Art. 17
Accertamento
1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 effettua gli accertamenti volti alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. L'attività di accertamento consiste nell'esame e valutazione dei dati riportati sul libretto di impianto e sui rapporti di controllo dell'efficienza energetica registrati nell'ambito del catasto regionale CRITER, al fine di accertare, in via esclusivamente documentale, che gli impianti rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
3. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo è di norma sostitutivo dell'ispezione di cui all'art. 18.
4. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica, o dei rapporti di controllo funzionale e manutenzione registrati ai sensi del comma 11 dell'art. 14, di impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevi la segnalazione di carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione provvede a segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio per l'assunzione dei necessari provvedimenti, come ad esempio, se del caso, la disattivazione dell'impianto. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata con le medesime modalità l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n.164 del 2000 Sito esterno.
5. Qualora si rilevi la segnalazione di altre anomalie o difformità, tali da non generare situazioni di pericolo immediato, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione assume i provvedimenti di cui all'art. 18 comma 3 lett. a).
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'eventuale omessa indicazione da parte del manutentore degli specifici provvedimenti (compresi i tempi di attuazione) che il responsabile di impianto deve adottare per riportare a conformità l'impianto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'art. 24, e l'immediata effettuazione di una ispezione, i cui oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.
7. Qualora venga rilevata una difformità tra i dati riportati nei rapporti tecnici trasmessi e quelli riportati in altri documenti registrati, quali ad esempio il libretto di impianto, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione richiede informazioni al responsabile dell'impianto, che dovrà rispondere entro 30 giorni; il mancato rispetto del termine comporterà una ispezione con addebito.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

Espandi Indice