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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

(3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Art. 23
Contributo regionale
1. Ai sensi dell' articolo 25-septies, comma 3, della legge regionale n. 26 del 2004, per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per le attività di accertamento e di ispezione sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, mediante acquisizione del "Bollino Calore Pulito".
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale ed è diversificato in base alla potenza degli impianti, come indicato nella tabella riportata nell'Allegato D. Per gli impianti composti da più generatori di diversa tecnologia, la potenza è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori.
3. Il pagamento del contributo mediante acquisizione del "Bollino Calore Pulito" da parte del responsabile di impianto viene effettuato in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all'art. 15, ed introitato direttamente dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7. Le risorse così rese disponibili saranno da questo utilizzati per lo svolgimento delle attività di propria competenza.
4. L'Organismo provvederà annualmente a rendicontare alla Direzione Generale della Regione Emilia-Romagna competente per materia, l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, provvede alla eventuale riparametrazione del contributo annuale di cui all'Allegato D.
5. Il "Bollino Calore Pulito" è virtuale, ed è costituito da un codice biunivoco generato dal sistema informatico CRITER, che viene associato per il tramite delle ditte di installazione o manutenzione di cui al comma 3 dell'art. 15 al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER.
6. L'Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione, in base alle proprie esigenze organizzative e gestionali, provvede alla attivazione, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, di adeguati sistemi di acquisizione del "Bollino Calore Pulito".
7. Non sono soggetti al pagamento del contributo regionale di cui al presente articolo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori:
a) macchine frigorifere e pompe di calore;
b) apparecchi alimentati con biomassa legnosa (pellet, cippato, etc.);
c) sottostazioni di scambio termico allacciate a reti di teleriscaldamento.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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