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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

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BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Art. 4
Catasto regionale degli impianti termici
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento ed ispezione periodica.
2. Al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici CRITER in funzione delle diverse competenze, esso presenta le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed è coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all' articolo 25-ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 del 2004.
3. Il catasto degli impianti termici CRITER di cui al comma 1 e le relative funzionalità sono supportate da un apposito applicativo informatico, accessibile in ambiente web in un'area dedicata del portale Energia della Regione Emilia-Romagna. L'accesso al catasto informatizzato CRITER dei diversi soggetti interessati avviene sulla base di una loro adeguata profilatura, con funzioni differenziate in relazione alla categoria di appartenenza; in particolare, le categorie di utenti interessate sono identificate in:
a) responsabili di impianto, o terzi responsabili qualora nominati, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti di propria competenza, con le modalità specificate nel presente regolamento;
b) imprese di installazione e manutenzione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;
c) ispettori incaricati della esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli accertamenti e le ispezioni;
d) enti locali;
e) distributori di combustibile, per il caricamento dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti.
4. La registrazione degli impianti termici nel catasto regionale CRITER è obbligatoria, e si effettua tramite la trasmissione alla Regione del libretto di impianto di cui all'art. 5, con e le modalità ivi previste. Il catasto impianti termici prevede il rilascio di un codice univoco di riconoscimento, detto targa impianto, da associare ad ogni libretto di impianto registrato, che costituisce il riferimento riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all'impianto.
5. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del catasto regionale, la trasmissione alla Regione della documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal presente Regolamento avviene in forma esclusivamente informatica.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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