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REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

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BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Capo III
Verifica dell'efficienza energetica degli impianti - Accertamenti ed ispezioni
Art. 16
Autorità competenti
1. Ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 192 del 2005 Sito esterno, e dell' articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, compete alla Regione l'attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici, ivi compresa la realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici in conformità alle disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 Sito esterno.
2. Al fine di svolgere efficacemente tale compito, la Regione Emilia-Romagna ha affidato all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 le funzioni e le competenze necessarie alla realizzazione delle attività di cui al presente Capo.
3. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione svolge in tale ambito le funzioni di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 28 aprile 1984 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004.
4. Le attività di ispezione vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti incaricati dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
5. I soggetti incaricati della esecuzione delle attività di ispezione degli impianti termici su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione devono essere qualificati sulla base dei requisiti di cui all'articolo 21.
6. L'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti qualificati di cui al comma 4. Hanno accesso all'elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 che ne facciano richiesta.
7. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 6 costituisce precondizione necessaria per l'esecuzione delle ispezioni di cui al successivo articolo 18, ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi diretti da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione.
Art. 17
Accertamento
1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 effettua gli accertamenti volti alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. L'attività di accertamento consiste nell'esame e valutazione dei dati riportati sul libretto di impianto e sui rapporti di controllo dell'efficienza energetica registrati nell'ambito del catasto regionale CRITER, al fine di accertare, in via esclusivamente documentale, che gli impianti rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
3. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo è di norma sostitutivo dell'ispezione di cui all'art. 18.
4. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica, o dei rapporti di controllo funzionale e manutenzione registrati ai sensi del comma 11 dell'art. 14, di impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevi la segnalazione di carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione provvede a segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio per l'assunzione dei necessari provvedimenti, come ad esempio, se del caso, la disattivazione dell'impianto. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata con le medesime modalità l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n.164 del 2000 Sito esterno.
5. Qualora si rilevi la segnalazione di altre anomalie o difformità, tali da non generare situazioni di pericolo immediato, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione assume i provvedimenti di cui all'art. 18 comma 3 lett. a).
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'eventuale omessa indicazione da parte del manutentore degli specifici provvedimenti (compresi i tempi di attuazione) che il responsabile di impianto deve adottare per riportare a conformità l'impianto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'art. 24, e l'immediata effettuazione di una ispezione, i cui oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.
7. Qualora venga rilevata una difformità tra i dati riportati nei rapporti tecnici trasmessi e quelli riportati in altri documenti registrati, quali ad esempio il libretto di impianto, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione richiede informazioni al responsabile dell'impianto, che dovrà rispondere entro 30 giorni; il mancato rispetto del termine comporterà una ispezione con addebito.
Art. 18
Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici
1. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, sono soggetti a ispezione gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e di climatizzazione estiva maggiore o uguale a 12 kW, nonché gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.
2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 17 è di norma sostitutivo dell'ispezione. Il programma delle ispezioni di cui al punto 3 tiene comunque conto della necessità di effettuare ispezioni anche su tali impianti, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica ai sensi del comma 1 dell' art. 71 del DPR 445/2000 Sito esterno.
3. Entro il 30 dicembre di ogni anno, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione definisce un programma delle ispezioni da effettuare nel corso dell'anno successivo sugli impianti termici registrati nel catasto regionale CRITER, in base ai seguenti criteri e priorità:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
c) cimpianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido:
1) con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni due anni;
2) con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni quattro anni;
d) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) impianti soggetti al controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15 per i quali il relativo rapporto evidenzia la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato C del presente regolamento.
4. Il programma annuale di cui al comma 3 ricomprende anche attività di accertamento ed ispezione, da realizzare sugli impianti che non risultino ancora registrati nel catasto regionale CRITER. Per la individuazione di tali impianti l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione si basa in primo luogo sulla comunicazione da parte dei distributori di combustibile dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti di cui all'articolo 22.
5. I programmi annuali di ispezione sono approvati dal Dirigente responsabile del servizio competente della Regione Emilia-Romagna, e devono riportare:
a) gli introiti derivanti dal pagamento da parte dei responsabili di impianto del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento, durante l'anno precedente;
b) sulla base delle risorse di cui alla lettera a):
1) il numero e la tipologia delle ispezioni di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati nel catasto regionale degli impianti termici CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento, nonché le relative procedure;
2) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione per la realizzazione del programma, ed i relativi costi;
c) per i programmi successivi al primo, i risultati ed il rendiconto delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale.
6. Il primo programma di cui al comma 5 viene predisposto entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle attività di controllo da realizzarsi nell'anno 2018, ed è preceduto da una fase sperimentale finalizzata a definire con il necessario dettaglio operativo le metodologie applicabili.
7. Le attività di ispezione possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica. La richiesta potrà prevedere anche la verifica della presenza e funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, quando previsti in forza di legge, o dei valori massimi invernali e minimi estivi della temperatura, con le modalità di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 19. Le ispezioni di cui al presente comma sono onerose, e i relativi costi sono riportati nell'Allegato E, e sono posti a carico dei richiedenti; nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico del richiedente; se l'ispezione dovesse rilevare anomalie, l'onere di spesa è posto a carico del responsabile dell'impianto.
8. L'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà alla eventuale riparametrazione del contributo.
9. Entro il 31 dicembre 2018, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione predispone altresì una prima relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo. Ai sensi dell' art. 9 comma 10 del DPR 74/2013 Sito esterno, la relazione è trasmessa dalla Regione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 19
Modalità di esecuzione delle ispezioni
1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione comunica al responsabile dell'impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d'anticipo, la programmazione dell'ispezione sull'impianto termico. La comunicazione viene effettuata prioritariamente per via telematica (mediante posta elettronica certificata) o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo riportato nel libretto di impianto registrato nel catasto informatico CRITER: è responsabilità dei soggetti sopra indicati garantire l'aggiornamento sistematico dei relativi riferimenti, con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 9.
2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta in evidenza:
a) la natura dell'ispezione ed i relativi riferimenti normativi;
b) il nominativo ed i riferimenti dell'ispettore incaricato;
c) la data e la fascia oraria (non maggiore di due ore) programmata;
d) le modalità di esecuzione dell'ispezione e l'invito al responsabile di impianto di renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.
3. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
4. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella tabella di cui allegato E a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; in tali casi, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione effettua la riprogrammazione dell'ispezione con le modalità di cui al comma 2.
5. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 4, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza, anche a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione informa altresì l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 Sito esterno "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Sito esterno".
6. Per la esecuzione dell'ispezione, il responsabile dell'impianto deve garantire la propria presenza, ed ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore; in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia.
7. Il responsabile dell'impianto dovrà inoltre rendere disponibile all'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
a) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo funzionale e manutenzione e dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
b) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6;
c) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008;
d) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
8. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'ispettore incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, ed accertare:
a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
b) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 7;
c) la conformità dei dati riportati in tale documentazione rispetto all'impianto oggetto di ispezione.
9. L'ispezione è finalizzata a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento, e comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
10. Nella conduzione delle attività ispettive, l'ispettore incaricato deve eseguire i controlli e le misurazioni previste in conformità alle pertinenti disposizioni normative, utilizzando apparecchiature appropriate e di cui sia stata accertata la taratura.
11. In caso di impianti termici centralizzati, l'ispezione è estesa anche ai sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione, di tipo visivo e documentale, può comportare la visita dell'ispettore incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Nel caso di impianti per i quali è stata dichiarata l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi a norma di legge, l'ispettore procede alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle relative condizioni.
12. L'ispezione può essere altresì comprendere la verifica a campione del rispetto dei limiti delle temperature in ambiente. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla normativa tecnica vigente in materia.
13. Al termine delle operazioni di ispezione, l'ispettore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di ispezione conforme al modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004 pertinente per tipologia. Il rapporto di ispezione viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto o Terzo responsabile, qualora nominato, per presa visione e per ricevuta della relativa copia.
14. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di ispezione relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, le apposite relazioni di dettaglio, che saranno allegate al rapporto di ispezione.
15. Il rapporto di ispezione di cui al comma 13 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto o Terzo responsabile, che lo conserva allegandolo al libretto di impianto di cui all'articolo 5. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può ottenere copia del documento accedendo al catasto regionale CRITER.
16. Entro i successivi 2 giorni, l'ispettore che ha effettuato l'ispezione provvede alla trasmissione del Rapporto di ispezione all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER.
17. La trasmissione del Rapporto di ispezione è possibile unicamente in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto: a tal fine, è indispensabile che il Rapporto di ispezione, per essere registrato, riporti correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell'impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.
Art. 20
Azioni conseguenti alla ispezione
1. La mancanza del libretto di impianto o della sua registrazione presso il catasto regionale CRITER, o l'accertamento della mancata effettuazione delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, così come il rilievo di condizioni di non conformità alla vigente normativa specificate all'art. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 medesimo.
2. Nel caso durante l'ispezione si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento dell'impianto o, nel caso di situazioni di pericolo immediato, la sua disattivazione. Di tali situazioni viene tempestivamente informato, per il tramite dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, il Comune competente per l'assunzione dei necessari provvedimenti. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata con le medesime modalità l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n.164 del 2000 Sito esterno.
3. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato C del presente regolamento:
a) si applicano le prescrizioni di cui al comma 18 dell'articolo 15 con riferimento all'obbligo di sostituzione del generatore. L'avvenuta sostituzione del generatore viene comunicata all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione mediante aggiornamento della pertinente sezione del Libretto di Impianto con le modalità previste al comma 3 dell'articolo 5, e invio del rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 15;
b) nel caso in cui il generatore venga riportato a condizioni di rendimento energetico conformi mediante opportune operazioni di manutenzione, deve necessariamente essere effettuato un nuovo controllo di efficienza energetica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15, ivi compreso l'invio del relativo rapporto di controllo di efficienza energetica.
4. Qualora le operazioni di cui al comma 3 non vengano eseguite nei termini previsti sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente regolamento. Qualora le comunicazioni di cui al comma 3 non siano oggetto di registrazione nell'ambito del catasto regionale CRITER nei termini previsti, all'installatore/manutentore sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente regolamento.
Art. 21
Accreditamento dei tecnici ispettori
1. Le ispezioni di cui agli articoli 18 e 19, e le azioni conseguenti di cui all'articolo 20 sono effettuate da personale operante su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, individuato da questo anche all'esterno della propria struttura organizzativa.
2. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti accreditati per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1. I criteri di accreditamento sono stabiliti dal medesimo Organismo e resi noti tramite pubblicazione sul portale web della Regione Emilia-Romagna nella sezione dedicata al sistema informativo regionale degli impianti termici CRITER.
3. I criteri verranno stabiliti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione in riferimento a:
a) formazione tecnica e professionale nel campo della progettazione, realizzazione e controllo di impianti termici, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
b) requisiti di addestramento alle specifiche attività di ispezione, basati:
1) sulla frequenza obbligatoria di un corso di formazione indirizzato alla conoscenza della legislazione e delle norme tecniche relative agli impianti da ispezionare, all'utilizzo della strumentazione necessaria alla esecuzione delle prove, nonché alla conoscenza delle procedure di gestione del sistema CRITER;
2) sulla effettuazione di un numero minimo di ispezioni, in affiancamento ad ispettori già qualificati;
c) possesso della attrezzatura e della strumentazione necessaria alla esecuzione delle prove.
4. In funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione in materia, l'accreditamento è soggetto a rinnovo periodico, per l'ottenimento del quale è necessaria la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari di aggiornamento.
5. I percorsi formativi di cui al comma 3 lettera b) e di aggiornamento di cui al comma 4 devono essere validati dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, e possono essere realizzati, oltre che dall'Organismo medesimo, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali e da enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna con apposita delibera.
6. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 costituisce precondizione necessaria per la esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici, ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione. L'affidamento degli incarichi ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
7. Gli ispettori incaricati delle verifiche di cui al comma 1 svolgono tale attività anche ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 assumendo la funzione di agente accertatore, previo specifico riconoscimento da parte della Regione. Nell'esercizio delle attività ispettive, gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
8. Il personale incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione ad eseguire le ispezioni degli impianti termici deve altresì presentare garanzia di indipendenza: a tal fine, è necessario che gli ispettori incaricati dichiarino di non avere interessi di natura economica o rapporti, diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici, imprese d fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici, venditori di energia per impianti termici. Non devono inoltre aver partecipato a nessun titolo alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
9. Il personale incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione ad eseguire le ispezioni degli impianti termici deve inoltre essere in possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile per l'esercizio delle attività ispettive di cui al presente regolamento.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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