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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale03/04/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/09/2022

Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

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BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Capo V
Norme transitorie e finali
Art. 25
Verifica del rendimento dei sottosistemi di generazione
1. Per i sottosistemi di generazione per i quali non sia ancora disponibile la normativa nazionale riportante le condizioni e le modalità di determinazione del rendimento energetico in opera, ed i relativi livelli minimi di prestazione richiesti, non si eseguono i controlli di efficienza energetica di cui all'art. 15. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla integrazione del presente regolamento con le relative disposizioni.
Art. 26
Iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati
1. Hanno diritto alla iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati di cui al comma 2 dell'art. 21, previa frequenza di un corso di aggiornamento, i soggetti già qualificati da Comuni e Province e Città metropolitana di Bologna sulla base dei programmi di ispezione da questi realizzati, e che hanno operativamente svolto attività ispettive sugli impianti termici nell'ambito di tali programmi; tale condizione deve essere convalidata dall'Ente di competenza.
Art. 27
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2017.
2. Ai sensi del comma 4 dell' art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 2014 n. 7, anche dopo la data di cui al comma 1 trovano completa ottemperanza le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento.
3. I Comuni e le Provincie competenti comunicano alla Regione l'esistenza e la scadenza delle campagne di accertamento ed ispezione di cui al comma 2. Di tali casi tiene conto l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione nella predisposizione dei programmi di cui all'art. 18, in modo da escludere potenziali sovrapposizioni.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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