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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL' ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 29 ottobre 2020, n. 1
R.R. 18 dicembre 2023, n. 3
(1)

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge medesima.
Art. 2
Suddivisione zoogeografica
1. Ai fini del presente regolamento e secondo l'attuale classificazione scientifica, nell'ambito della suddivisione zoogeografica ("ittiogeografica") del territorio italiano, le acque interne della Regione appartengono al "Distretto Padano-Veneto", fatto salvo per le alte testate dei bacini del Tevere e dell'Arno, che appartengono al "Distretto Tosco-Laziale".
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
a) "specie autoctona" (o "nativa"): specie naturalmente presente in un determinato distretto zoogeografico;
b) "specie parautoctona": specie che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 d.C. Rientrano in tale categoria le specie di interesse storico-culturale di cui alla legge regionale n. 11 del 2012;
c) "specie alloctona" (o "esotica" o "aliena"): ogni specie naturalmente estranea ad un determinato distretto zoogeografico, ma ivi introdotta, volontariamente o meno, in conseguenza di attività umane;
d) "amo": strumento dotato di una o più punte, ciascuna terminante all'estremità con uno o più ardiglioni;
e) "amo singolo": amo dotato di una sola punta.
Art. 4
Specie autoctone e parautoctone
1. Le specie autoctone e parautoctone presenti sul territorio regionale sono quelle incluse nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
Art. 5
Specie alloctone
1. Sono specie alloctone tutte le specie non inserite nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
Titolo I
ORARI E LIMITI DI PESCA
Art. 21
Esercizio della pesca nelle zone classificate "A"
1. L'esercizio della pesca nelle zone classificate "A" è permessa senza nessun limite di orario, fatti salvi i divieti di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2012.
2. La Giunta regionale può introdurre, per periodi limitati, eventuali ulteriori limitazioni.
Art. 22
Esercizio della pesca nelle zone classificate "B" e"C"
1. L'esercizio della pesca nelle zone classificate "B" e "C" è consentita secondo i seguenti orari:
a) dall'1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
b) dall'1 marzo al 30 aprile: dalle ore 05:00 alle ore 19:00;
c) dall'1 maggio al 31 maggio: dalle ore 04:00 alle ore 20:00;
d) dall'1 giugno al 31 agosto: dalle ore 04:00 alle ore 21:00;
e) dall'1 settembre al 31 ottobre: alle ore 05:00 alle ore 19:00;
f) dall'1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 07:00 alle ore 18:00.
2. Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere compiuti gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.
3. Specifiche deroghe al divieto di pesca notturna possono essere stabilite dalla Giunta regionale in aree ben identificate, per la pratica del tipo "carp-fishing" o per il contenimento di specie alloctone.
Art. 23
Esercizio della pesca nelle zone classificate "D"
1. L'esercizio della pesca è vietato dalle ore 19:00 della prima domenica di ottobre alle ore 05:00 dell'ultima domenica di marzo.
2. Nei restanti mesi dell'anno valgono gli orari stabiliti per le acque di categoria "B" e "C", secondo l'articolazione temporale fissata al comma 1 dell'articolo 22 del presente regolamento.
Art. 24
Tecniche e strumenti particolari di pesca
1. Tecniche speciali ed innovative di pesca, non disciplinate dal presente regolamento, possono essere praticate limitatamente a specifiche aree, individuate nel Programma ittico regionale.
Titolo I
ATTIVITÀ AGONISTICA
Art. 28
Criteri per la gestione dell'attività agonistica
1. La Giunta regionale approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara.
2. I campi di gara possono essere allestiti esclusivamente nelle acque delle zone "A", "B" e "C".
3. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4. I campi di gara permanenti sono considerati impianti sportivi e sono dedicati prioritariamente all'attività agonistica. Nei tratti di corsi d'acqua individuati invece come campi di gara temporanei l'attività agonistica deve risultare compatibile con l'esercizio della libera pesca.
5. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo.
6. In deroga a quanto previsto dal presente regolamento sui limiti quantitativi del pescato e delle pasture, sulle misure e sul periodo di divieto, è consentita la detenzione temporanea dei pesci catturati unicamente se è previsto il ripristino della situazione preesistente con la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale attività non è da considerarsi attività di ripopolamento. Terminato lo svolgimento delle gare è fatto obbligo, ponendo attenzione al benessere della fauna ittica, del rilascio del pescato immediatamente dopo le operazioni di pesatura, ad eccezione del siluro e dei salmonidi.
7. Gli organizzatori della competizione sono responsabili dell'attuazione delle pratiche volte a garantire le migliori condizioni per il mantenimento in vita del pescato.
8. Quanto disposto ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo si applica anche alle manifestazioni agonistiche presso i laghetti di pesca a pagamento, organizzate dal gestore, da pescatori o associazioni locali.
9. Limitatamente ai bacini idroelettrici o idrici classificati in zona "C", ove siano individuati campi gara temporanei, la Giunta può concedere una specifica deroga all'utilizzo di due canne solo in occasione di gare di pesca di particolare rilevanza con tecnica "carp-fishing".
10. La Regione, al fine di ripristinare l'equilibrio dell'ecosistema acquatico dei campi di gara, definisce, con il Programma ittico annuale, i criteri, le modalità di ripopolamento e le eventuali sospensioni dell'esercizio della pesca da attuarsi da parte delle Associazioni che gestiscono l'attività agonistica nel campo di gara.
11. Le Associazioni piscatorie che intendono gestire l'attività agonistica in un campo di gara devono presentare alla Regione il calendario delle gare entro il venti del mese precedente a quello dello svolgimento delle competizioni.
12. Le Associazioni individuate per la gestione dell'attività agonistica e che organizzano le manifestazioni hanno il compito di:
a) raccogliere le richieste di organizzazione di gare nei campi a loro affidati per la gestione dell'attività agonistica;
b) curare tutte le attività amministrative legate ai permessi di gara;
c) fornire ai singoli richiedenti le indicazioni relative alle modalità d'uso e alla delimitazione del campo di gara di pertinenza;
d) assumere l'onere della segnalazione e controllo dei campi di gara durante lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche e tabellazione dei tratti riservati alle singole manifestazioni. Le tabelle dovranno essere rimosse al termine della gara medesima. I partecipanti alla gara dovranno essere controllati in relazione al possesso della licenza di pesca sportiva, dell'eventuale pastura e degli attrezzi;
e) assumere, previa acquisizione delle autorizzazioni o nulla-osta eventualmente necessari, gli oneri di eventuali interventi di manutenzione ordinaria supplementare a fini agonistici come sfalcio di erba o canneto, pulizia delle sponde, asporto dei rifiuti, ripristino e mantenimento delle tabelle segnaletiche individuanti i campi di gara;
f) agire sempre nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del territorio e della proprietà, avendo riguardo di non alterare la morfologia e la vegetazione delle sponde e degli argini interessati dai campi di gara;
g) escludere dalla gara i tratti ove siano presenti elettrodotti e sifoni di derivazione. In ogni caso la distanza minima dal posto di gara da un elettrodotto o da un sifone di derivazione dovrà essere di almeno 30 metri;
h) controllare il transito arginale, ai fini di un corretto utilizzo delle piste attrezzate per quanto attiene anche alla sosta ed al parcheggio dei mezzi di trasporto ed all'allestimento delle eventuali strutture di bivacco;
i) operare con personale associato volontario e sotto la propria responsabilità, assumendo ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi durante lo svolgimento delle gare e nelle fasi immediatamente precedenti o successive e nelle operazioni di manutenzione di cui alla precedente lettera e). A tal fine è fatto obbligo all'Associazione di contrarre le necessarie assicurazioni a copertura degli eventuali rischi.
13. Gli organizzatori sono tenuti a far rispettare ai concorrenti l'obbligo di non lasciare rifiuti nel posto di gara e di utilizzare i contenitori idonei alla raccolta differenziata degli stessi, ove presenti.
Art. 29
Gare di pesca ai salmonidi
1. Le gare di pesca ai salmonidi sono organizzate nelle zone classificate "B" e "C".
2. La Regione può autorizzare l'immissione di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) o di trota fario (Salmo trutta) purché il limite del campo di gara sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dall'inizio della zona classificata "D". Nel caso in cui siano presenti barriere invalicabili per la fauna ittica, il limite all'immissione delle trote può iniziare immediatamente a valle della predetta barriera, sempre in acque di categoria "C".
3. Le gare di pesca ai salmonidi si svolgono senza la re-immissione del pescato. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente soppressi e asportati al termine delle operazioni di pesatura.
4. Le immissioni di trote devono essere quantitativamente proporzionate all'estensione del campo di gara, comunque mai superiori a 2,5 chili per partecipante, e compiute con esemplari di misura non inferiore a 22 centimetri.
5. I salmonidi immessi devono provenire da allevamenti riconosciuti indenni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 Sito esterno "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie".
6. Nei campi di gara individuati nelle acque di categoria "C", sono vietate le gare di pesca ai salmonidi nei periodi che coincidono con la riproduzione delle specie autoctone presenti e in particolare nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 luglio.
7. A conclusione di ogni manifestazione agonistica nei campi di gara permanenti e temporanei, l'esercizio della pesca è libero anche in presenza di immissioni straordinarie.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1