Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge medesima.
Art. 2
Suddivisione zoogeografica
1. Ai fini del presente regolamento e secondo l'attuale classificazione scientifica, nell'ambito della suddivisione zoogeografica ("ittiogeografica") del territorio italiano, le acque interne della Regione appartengono al "Distretto Padano-Veneto", fatto salvo per le alte testate dei bacini del Tevere e dell'Arno, che appartengono al "Distretto Tosco-Laziale".
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
a) "specie autoctona" (o "nativa"): specie naturalmente presente in un determinato distretto zoogeografico;
b) "specie parautoctona": specie che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 d.C. Rientrano in tale categoria le specie di interesse storico-culturale di cui alla legge regionale n. 11 del 2012;
c) "specie alloctona" (o "esotica" o "aliena"): ogni specie naturalmente estranea ad un determinato distretto zoogeografico, ma ivi introdotta, volontariamente o meno, in conseguenza di attività umane;
d) "amo": strumento dotato di una o più punte, ciascuna terminante all'estremità con uno o più ardiglioni;
e) "amo singolo": amo dotato di una sola punta.
Art. 4
Specie autoctone e parautoctone
1. Le specie autoctone e parautoctone presenti sul territorio regionale sono quelle incluse nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
Art. 5
Specie alloctone
1. Sono specie alloctone tutte le specie non inserite nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

Espandi Indice