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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Capo II
NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA
Art. 6
Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione
1. La detenzione delle specie autoctone e parautoctone di cui all'allegato 1 è consentita nella misura minima, nei limiti e con l'osservanza dei periodi di divieto riportati nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Le specie autoctone per le quali l'allegato 2 riporta l'applicazione del presente comma sono da considerarsi estinte o estremamente rare in Emilia-Romagna. In caso di cattura accidentale, la presenza va segnalata agli uffici regionali, utilizzando l'apposito modulo reperibile nelle pagine del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
3. Le specie autoctone per le quali l'allegato 2 riporta l'applicazione del presente comma sono inserite tra quelle protette a livello di Unione Europea. Ne è vietata la pesca all'interno dei siti Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
4. La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità della pinna caudale o dal suo lobo più lungo.
5. I periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'allegato 2 si applicano anche alla pesca professionale.
6. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne della Regione di specie alloctone è vietata. Tuttavia, per le specie "trota iridea" (Oncorhynchus mykiss), "salmerino alpino" (Salvelinus alpinus), "pesce gatto" (Ameiurus melas), "persico trota" (Micropterus salmoides) e "temolo" (Thymallus thymallus), fermo restando il divieto di introduzione in natura, sono ammessi, nell'ambito del Programma ittico regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/2012, interventi di gestione delle popolazioni, finalizzati all'attività agonistica o a regimi speciali di pesca, ove non si siano evidenziate caratteristiche idrologiche, biologiche ed ecologiche che sconsiglino tali pratiche e, limitatamente a questi casi, è consentita la re-immissione degli esemplari pescati. Introduzioni di salmerino alpino (Salvelinus alpinus) sono consentite limitatamente al solo Lago Santo Parmense.
Art. 7
Speciali misure
1. Gli esemplari di cui all'allegato 1 del presente regolamento, catturati durante il periodo di divieto di pesca o di misura inferiore alla minima consentita, devono essere immediatamente rilasciati e re-immessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.
2. È consentita la deroga alla rescissione della lenza di cui al precedente comma nel caso di utilizzo di esche artificiali.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 del presente regolamento, la Giunta regionale può autorizzare la re-immissione di esemplari alloctoni nei tratti adibiti a particolari discipline di pesca o aventi particolari caratteristiche idrologiche, biologiche ed ecologiche in termini di artificializzazione o degrado del corpo idrico e della comunità ittica.
4. La Giunta regionale, nei tratti di corsi d'acqua in cui sia accertata una particolare infestazione di specie invasive, può prevedere specifiche azioni finalizzate al loro contenimento, per la cui realizzazione si può avvalere, mediante appositi accordi, delle Associazioni piscatorie o dei pescatori professionali.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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