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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Capo IV
MODALITÀ, LIMITI, ORARI E MEZZI DI PESCA SPORTIVA
Art. 19
Accessibilità arginale
1. È vietato accedere alle sommità arginali prive di strade rotabili con veicoli motorizzati di cilindrata superiore a 50 cc.
2. È fatta eccezione per i mezzi agricoli che svolgono interventi di coltivazione o manutenzione.
Art. 20
Distanza tra pescatori in esercizio
1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno 15 metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.
2. La distanza fra due o più pescatori che esercitino la pesca con la bilancella è di almeno 20 metri, valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti.
3. Nel caso che due o più pescatori esercitino, chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno 20 metri deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e di ogni canna.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo operano anche per la pesca in movimento e la pesca da natante.
5. Durante la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno 150 metri dagli appostamenti fissi di caccia autorizzati.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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