REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1
REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'
ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11
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Testo coordinato con le modifiche apportate da:
R.R. 29 ottobre 2020, n. 1 R.R. 18 dicembre 2023, n. 3Capo V
ATTIVITÀ VARIE
Art. 27
Gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica e negli invasi idroelettrici ed idrici
1.
Le acque di bonifica e degli invasi idroelettrici e idrici sono classificate come ricadenti in "zona A", "zona B", "zona C" e "zona D", in analogia con le caratteristiche dei corsi d'acqua naturali.
2.
La gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica e negli invasi idroelettrici e idrici avviene con le medesime modalità previste, per le acque di analoga classificazione, dalla
legge regionale n. 11 del 2012 e dal presente regolamento.
3.
La pesca da natante è vietata, fatta eccezione per la posa e la raccolta degli attrezzi per la pesca professionale. La pesca con il "belly-boat" è permessa in corpi idrici o loro tratti, identificati dalla Regione, previo parere positivo dell'Ente gestore.
4.
La Regione, congiuntamente con gli organi di gestione dei Consorzi di bonifica e le Società di gestione degli invasi idroelettrici e idrici, individua i tratti dei corpi idrici in cui la pesca è vietata in quanto potenzialmente dannosa agli impianti tecnici di servizio o pericolosa per l'esercizio della pesca.
Note del Redattore:
L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1


