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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

Capo VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 30
Tesserini di pesca controllata
1. I pescatori sportivi che intendono esercitare la pesca ai salmonidi e trattenere il pescato, devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
2. Nelle more dell'attivazione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2012, i tesserini di pesca controllata sono rilasciati attraverso i Comuni o le loro Unioni e le Associazioni piscatorie, che curano anche la registrazione dei dati di consegna sul Sistema. I medesimi soggetti provvedono al ritiro dei tesserini di pesca controllata per l'elaborazione dei dati relativi alle presenze ed ai prelievi di pesca ai fini del successivo ripopolamento.
3. Il rilascio di un nuovo tesserino è subordinato alla restituzione del precedente, qualora concesso. Non può essere rilasciato contemporaneamente più di un tesserino per singolo pescatore. La Giunta regionale delibera in merito al costo eventuale del tesserino.
4. In occasione della prima cattura giornaliera il pescatore deve scrivere nelle apposite caselle il codice del sottobacino in cui sta pescando che ritrova in legenda sul tesserino stesso; se, nella stessa giornata, la pesca viene effettuata in diversi sottobacini, si deve, ripetere la data del giorno ed indicare il codice degli stessi.
5. Per ogni salmonide pescato deve essere immediatamente barrata la casella corrispondente negli spazi appositamente riservati. In caso di deposito della fauna ittica pescata, cerchiare la casella relativa agli esemplari depositati.
6. Sono vietate le cancellature e l'uso della matita o di penne non indelebili.
7. In caso di smarrimento, è possibile ottenere un nuovo tesserino solo dopo avere provveduto a denunciare il suddetto evento alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti; in caso di deterioramento, è consentita la sostituzione del tesserino previa consegna del documento deteriorato.
8. Il tesserino deve essere restituito nel momento in cui ne viene richiesto uno per la nuova stagione di pesca. Nel caso in cui non si richieda un nuovo tesserino, quello utilizzato e relativo alla stagione precedente deve essere inviato agli uffici regionali competenti.
Art. 31
Corsi di avvicinamento alla pesca
1. Ai fini dell'esenzione di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2012, i corsi di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, organizzati dalle Associazioni piscatorie, devono essere tenuti da personale formato e competente e svolgersi nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) i corsi sono aperti a tutti i minorenni che frequentino almeno una scuola di istruzione secondaria o che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età;
b) le persone ammesse a frequentare i corsi non possono superare le 40 unità per lezione e ciascuno dei discenti dovrà confermare la propria presenza mediante firma sul registro del corso predisposto dall'associazione organizzatrice;
c) i corsi devono prevedere un'articolazione su un minimo di 5 lezioni teorico-pratiche della durata di almeno due ore ciascuna, avendo cura di trattare adeguatamente i seguenti temi:
1) cenni di ecologia degli ambienti acquatici, di catena alimentare, di piramide ecologica, struttura e rapporti sociali: competizioni, predazione e migrazione;
2) fauna ittica protetta, fauna ittica autoctona ed alloctona;
3) riconoscimento delle principali specie dei pesci italiani e fondamenti della biologia dei pesci;
4) tutela e gestione del patrimonio ittico, organizzazione dei bacini idrografici, introduzioni, reintroduzioni, tecniche di ripopolamento;
5) legislazione regionale, nazionale e dell'Unione europea inerente alla tutela della fauna ittica e l'esercizio della pesca nelle acque interne;
6) cenni di primo soccorso.
2. Al termine di ciascun corso l'associazione organizzatrice avrà cura di registrare sul Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2012, i dati anagrafici e il codice fiscale di tutti le persone formate a cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 3 del presente articolo.
3. L'attestato di frequenza al corso verrà rilasciato a coloro che abbiano effettuato al massimo una sola assenza. Il documento predisposto dalla Regione, convalidato dall'associazione organizzatrice e dal responsabile del corso consentirà loro di esercitare la pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna senza alcun obbligo di licenza di pesca fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Art. 32
Carico di pesca professionale sostenibile nelle zone classificate "B"
1. Nelle acque classificate di categoria "B" possono essere individuati tratti nei quali è ammesso anche l'esercizio della pesca professionale, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012. I tratti destinati a tale scopo dovranno avere lunghezza minima non inferiore a 500 metri.
2. Per ciascun tratto di almeno 500 metri di lunghezza, potrà essere concessa una sola autorizzazione alla pesca professionale da assegnare mediante bando ad evidenza pubblica redatto secondo i criteri definiti con atto di Giunta regionale. Per tratti di canali di lunghezza superiore ai 500 metri verranno assegnate concessioni in numero proporzionale a 1/500 arrotondato per difetto, senza individuazione delle singole aree interessate.
3. I criteri per l'assegnazione di ciascuna zona devono, in particolare, tener conto:
a) del minor numero di chilometri di concessioni di acque "B" già possedute;
b) del minor numero di violazioni verbalizzate negli ultimi 6 anni.
c) della tipologia di attrezzi usati, con preferenza di quelli con cattura in vivo.
4. L'assegnazione è personale, non cedibile e rimane valida per un massimo di 5 anni e comunque andrà rimessa nuovamente a bando dopo l'approvazione del Piano Ittico Regionale che individua le acque "B" sulle quali è possibile esercitare la pesca professionale. L'assegnazione verrà revocata nei casi di mancata comunicazione dei dati sui prelievi di cui al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012 o del mancato versamento della tassa di concessione annuale di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012.

Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

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