REGOLAMENTO REGIONALE 01 aprile 2019, n. 2
Regolamento per il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali
BOLLETTINO UFFICIALE n. 92 dell' 1 aprile 2019
Art. 4
REQUISITI GENERALI, DI COMPETENZA E DI ESPERIENZA PER LA NOMINA
1. Per lo svolgimento della funzione di componente degli OIV occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) generali:
1) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudi-ziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
b) di competenza ed esperienza:
1) possesso del diploma di laurea conseguita nel previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento;
2) possesso di un'esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, nonché in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Ai fini della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'attività svolta come componente di OIV di altra Amministrazione.
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Ai fini della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'attività svolta come componente di OIV di altra Amministrazione. 2. I singoli avvisi per l'individuazione dei componenti degli OIV possono prevedere ulteriori requisiti necessari in relazione alle specificità delle Aziende e degli Enti per i quali esercitano le loro funzioni.
