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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 08 novembre 2021 , n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 315 dell' 8 novembre 2021

Art. 40
Assunzioni con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento
1. Per l'assunzione di lavoratori con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, ai sensi dell' art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 Sito esterno (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), l'Ente, previa pubblicizzazione della procedura selettiva, richiede all'Ufficio competente il relativo avviamento specificando:
a) il titolo di studio richiesto e gli eventuali ulteriori requisiti;
b) la categoria e la professionalità richiesta;
c) la sede di lavoro prevista;
d) i posti riservati ai lavoratori aventi diritto alle riserve, ai sensi della vigente normativa.
2. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso, relativamente ai candidati iscritti o avviati dal competente ufficio per il collocamento, al momento dell'assunzione.
3. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, l'Ente convoca i candidati alle prove per la verifica dell'idoneità alla copertura della professionalità programmata. L'assunzione deve essere comunicata all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto.

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