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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 08 novembre 2021 , n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 315 dell' 8 novembre 2021

Art. 41
Assunzioni riservate a categorie protette
1. L'assunzione obbligatoria dei soggetti disabili di cui all’ art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 Sito esterno (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) avviene tramite richiesta degli iscritti nelle apposite graduatorie all'ufficio competente ovvero tramite la stipula di convenzioni ai sensi della normativa vigente.
2. Nei casi di avviamento le prove per la verifica dell'idoneità alla copertura della professionalità richiesta devono essere espletate entro quarantacinque giorni dall'avviamento. L'esito deve essere comunicato all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla conclusione della prova.
3. Nelle procedure per assunzioni di personale disabile, l'accertamento della permanenza dello stato di invalidità e l'idoneità fisica alle mansioni è effettuato dalla competente commissione medica.
4. Con delibera adottata dalla Giunta Regionale sono disciplinate le assunzioni riservate dei soggetti disabili di cui all' art. 1 della L. 68/1999 Sito esterno e degli altri soggetti riservatari ai sensi della normativa vigente.

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