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REGOLAMENTO REGIONALE 08 novembre 2021 , n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 315 dell' 8 novembre 2021

Capo II
PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 4
Modalità di accesso per concorso pubblico
1. Le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie B, C e D, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono svolgersi:
a) per esami;
b) per titoli;
c) per titoli ed esami;
d) per corso-concorso.
2. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene a seguito di procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o corso-concorso.
3. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una delle seguenti prove ovvero una combinazione delle stesse:
a) prova scritta con contenuto teorico o pratico-attitudinale, predisposta anche in forma di test a risposta chiusa, quesiti, elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante utilizzo di computer, o una combinazione delle forme precedenti;
b) prova tecnica o pratico-attitudinale;
c) prova orale o colloquio.
4. Il corso-concorso è costituito da una procedura di selezione per l'ammissione ad un corso di formazione secondo le modalità di cui al successivo art. 25.
5. Le procedure concorsuali per la copertura di posizioni vacanti nelle categorie C, D e nella qualifica unica dirigenziale, avuto a riferimento le caratteristiche delle professionalità da coprire, devono prevedere anche l'accertamento delle conoscenze digitali relativamente alle tecnologie più diffuse nell'Ente e di almeno una lingua straniera.
6. Le procedure concorsuali possono prevedere:
a) forme di preselezione che possono essere predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale;
b) un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative maturate presso l'Ente.
Art. 5
Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale
1. La procedura concorsuale per la copertura di posizioni nella qualifica unica dirigenziale è finalizzata a verificare e valorizzare prioritariamente le conoscenze e le competenze tecniche e manageriali, nonché le attitudini e le potenzialità possedute dai candidati.
2. Possono accedere agli organici regionali nella qualifica dirigenziale coloro che sono in possesso dei requisiti generali di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e dei seguenti requisiti specifici:
a) cittadinanza italiana;
b) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale, nuovo ordinamento;
c) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea. I singoli bandi di concorso possono assimilare alle esperienze maturate nella pubblica amministrazione, quelle, almeno di durata quinquennale, maturate negli enti di diritto pubblico o nelle aziende pubbliche o private.
3. Non è possibile l'affidamento di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali che comportino competenze di amministrazione e di gestione o incarichi dirigenziali presso le strutture di diretta collaborazione politica, nei casi preclusi per inconferibilità e incompatibilità dal D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 Sito esterno (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno) e disciplinati con atti amministrativi regionali di attuazione della normativa nazionale.
4. Relativamente agli incarichi di cui al comma 3, i bandi delle relative procedure concorsuali prevedono come requisiti specifici l'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 Sito esterno.

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