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REGOLAMENTO REGIONALE 08 novembre 2021 , n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 315 dell' 8 novembre 2021

Capo I
COSTITUZIONE, COMPETENZE E AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Art. 6
Disposizioni generali
1. La commissione esaminatrice di procedura concorsuale è formata da esperti di provata competenza in possesso di professionalità adeguata in relazione alla posizione messa a concorso; può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica ed eventuali ulteriori materie speciali ove previste. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.
2. La commissione deve essere costituita nel rispetto della parità di genere, con riferimento alla riserva prevista dall' art. 57, comma 1 lettera a) del D.lgs. 165/2001 Sito esterno, salvo motivata impossibilità, da esplicitarsi nel provvedimento di nomina.
3. Non possono fare parte della commissione, o svolgere compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.
Art. 7
Modalità di costituzione e di individuazione degli esperti
1.  Gli esperti che compongono la commissione esaminatrice sono nominati dal Direttore Generale competente in materia di personale presso la Giunta, su proposta del Responsabile del Servizio competente in materia di personale della Giunta Regionale.
2. Possono essere proposti come membri, previa valutazione del curriculum, dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, ovvero soggetti esterni, segnalati da enti, associazioni o organismi consultati a tal fine, o che si siano proposti per lo svolgimento della funzione. Il curriculum è valutato con riferimento alle professionalità oggetto della procedura.
3. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono risultare inquadrati in categorie inferiori a quella oggetto della selezione bandita.
4. La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale è composta da un numero dispari di membri non inferiore a tre. Almeno uno dei membri deve essere un esperto in tecniche di osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale.
5. La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alle categorie previste dal CCNL di comparto è composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3. Nelle procedure selettive per l’individuazione di professionalità della categoria D, può essere prevista la nomina di un membro esperto in tecniche di osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale.
6. I membri esperti in tecniche di osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale possono essere scelti tra partner e responsabili di società certificate in metodologia e procedure di selezione e valutazione del personale.
7. Laddove i componenti della commissione esaminatrice non siano in possesso di comprovate competenze anche in lingua straniera o in informatica nonché in eventuali ulteriori materie speciali ove previste, con le stesse modalità indicate nel primo comma, possono essere nominati ulteriori membri esperti, che vanno ad integrare la commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente Regolamento.
8. Il Presidente è nominato fra i dirigenti pubblici, compresi i docenti universitari, anche in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando. In caso di cessazione dal servizio per accedere ad un trattamento pensionistico, il presidente della commissione continua a svolgere le funzioni fino al termine della procedura, salvo il sopravvenire di cause di incompatibilità.
9. Le funzioni di segretario sono svolte, di norma, da un dipendente dell'Ente, in possesso di adeguata professionalità, individuato nel provvedimento di nomina della commissione. Tali funzioni possono essere attribuite anche ad un membro della commissione.
10. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di un componente o del segretario si procede con le stesse modalità previste per la nomina della commissione. Nel provvedimento di nomina possono essere altresì individuati i supplenti dei membri della commissione e del segretario.
11. I Presidenti ed i segretari nominati sono tenuti a partecipare alle attività informative appositamente previste dall'Amministrazione per lo svolgimento della funzione.
12. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
Art. 8
Competenze e responsabilità
1. La commissione opera secondo criteri di imparzialità e correttezza. I componenti e il segretario sono tenuti a garantire la riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.
2. La commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i componenti. Le sedute potranno essere svolte anche a distanza mediante l’ausilio di sistemi di videoconferenza con modalità che assicurino le necessarie misure di sicurezza e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati in modo certo e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità da parte dei componenti di astenersi.
3. Ogni seduta della commissione deve essere verbalizzata. Ciascun commissario può chiedere la verbalizzazione di eventuali osservazioni. I componenti e il segretario sottoscrivono il verbale e in caso di persistente rifiuto alla sottoscrizione, il Presidente ne dà atto e informa immediatamente il responsabile del procedimento.
4. È ammessa l'assenza temporanea di uno dei commissari nello svolgimento di attività che non comportano decisioni o valutazioni, nonché durante le prove scritte o a contenuto tecnico-pratico. Dell'assenza temporanea deve essere fatta menzione nel verbale.
5. Il Presidente convoca la commissione, ne coordina i lavori e svolge un'attività di impulso.
6. Il segretario redige i verbali delle sedute della commissione; è responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformità alle indicazioni impartite dal Presidente.
7. Gli esperti aggiunti hanno le medesime responsabilità degli altri membri della commissione limitatamente ai giudizi da esprimere nella materia di loro competenza.
Art. 9
Incompatibilità
1. I membri della commissione non devono essere componenti degli organi di direzione politica dell'Ente, non devono ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali in qualità di dirigenti o componenti delle rappresentanze sindacali unitarie o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, né dalle associazioni professionali. L'assenza di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina.
2. Costituiscono cause di incompatibilità allo svolgimento della funzione di commissario e di segretario, il trovarsi in una delle seguenti situazioni nei confronti dei commissari o dei candidati:
a) grave inimicizia;
b) l'essere coniuge o convivente;
c) l'essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al IV grado compreso;
d) ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza avuto a riferimento le cause di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile.
3. I membri della commissione e il segretario per i quali, successivamente alla nomina, intervenga una delle situazioni di incompatibilità previste ai commi precedenti, hanno l'obbligo di dimettersi, con conseguente loro sostituzione.
Art. 10
Decadenza e dimissioni
1. È causa di decadenza dall'incarico di membro della commissione o di segretario, il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) incompatibilità previste dall'articolo 9;
b) l'assenza ingiustificata da una o più sedute della commissione;
c) la sospensione dal servizio in esito a procedimento disciplinare o a causa di procedimento penale, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente o di legge;
d) il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della commissione;
e) il sopravvenire di una condanna, anche non passata in giudicato, per uno o più reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.
2. Le dimissioni dalla nomina di membro della commissione o di segretario sono ammesse solo per giustificato motivo.
3. La decadenza dall'incarico di membro della commissione esaminatrice e di segretario è pronunciata con provvedimento del Direttore Generale che ha provveduto alla nomina, al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1.
Art. 11
Sostituzioni
1. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della commissione o del segretario, o di indisponibilità di un membro supplente qualora già indicato, si procede alla sua individuazione a norma dell’art. 7. L'attività della commissione resta sospesa per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione. Tutte le operazioni espletate in precedenza conservano validità.
2. In caso di impedimento del segretario verificatosi durante lo svolgimento di una prova o di una seduta della commissione o in un momento immediatamente precedente, tale da non consentire la sua tempestiva sostituzione, il Presidente assegna le funzioni ad uno dei componenti, che provvede alla verbalizzazione ed alla custodia degli atti.
Art. 12
Sottocommissioni
1. Qualora il numero dei candidati ammessi o le modalità di svolgimento della procedura lo rendano opportuno, possono essere nominate, con la stessa modalità prevista per la commissione, una o più sottocommissioni, composte dallo stesso numero di membri della commissione, unico restando il Presidente, oltre ad un eventuale segretario aggiunto. I componenti partecipano alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, e svolgono le successive fasi di correzione e valutazione delle prove e dei titoli secondo la ripartizione organizzativa decisa dal Presidente.
2. La nomina di sottocommissioni può essere prevista anche per l'espletamento della sola prova preselettiva.
3. La graduatoria finale è unica.
Art. 13
Comitato di vigilanza
1. Nel caso in cui le preselezioni o le prove scritte o tecnico pratiche di selezione abbiano luogo contestualmente in più sedi, anche collegate in videoconferenza con la commissione, il Responsabile del Servizio competente può nominare un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che svolge, nelle diverse sedi e limitatamente alla durata delle prove, le stesse attività della commissione.
2. Il comitato è presieduto da un membro della commissione. Il membro della commissione che presiede il comitato, può operare a distanza tramite collegamenti telematici o in videoconferenza.
3. I componenti del comitato si attengono alle disposizioni impartite dal Presidente ed assumono gli stessi doveri e le stesse responsabilità dei componenti della commissione.
4. Eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento delle prove devono essere segnalate alla commissione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
5. Qualora le prove siano svolte dai candidati a distanza e in collegamento con piattaforme telematiche, il comitato di vigilanza può assistere la commissione nelle funzioni di controllo a distanza dell’operato dei candidati.

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