REGOLAMENTO REGIONALE 08 novembre 2021 , n. 1
REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 315 dell' 8 novembre 2021
TITOLO III
PROCEDURE CONCORSUALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Capo I
AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 15
Contenuti del bando
1.
Il bando d'indizione della procedura concorsuale deve indicare:
a)
la tipologia di selezione prevista;
b)
il numero dei posti da coprire;
c)
la classificazione e le specifiche inerenti la professionalità oggetto della selezione;
d)
le percentuali di posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
e)
i requisiti specifici per l'ammissione alla procedura concorsuale e per l'accesso all’impiego;
f)
le modalità di svolgimento della procedura concorsuale e dell'eventuale preselezione;
g)
le materie oggetto di esame e tipologia delle prove;
h)
i criteri di ammissione alle prove o al corso -concorso e punteggi attribuibili;
i)
i titoli valutabili e i criteri di valutazione;
j)
le modalità di costituzione della commissione esaminatrice e di eventuali sottocommissioni;
k)
i contenuti, le modalità e i termini per la presentazione della domanda di ammissione e di eventuali integrazioni;
l)
le modalità per la richiesta di eventuali ausili e tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove, da parte di portatori di handicap;
m)
il termine per la presentazione del provvedimento di riconoscimento previsto dalla normativa vigente, da parte dei candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri;
n)
i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio;
o)
le modalità di formazione della graduatoria;
p)
le modalità di controllo delle autocertificazioni;
q)
le modalità di comunicazione con i candidati;
r)
il responsabile del procedimento;
s)
le modalità di assunzione, il CCNL di riferimento e il trattamento economico;
t)
l'informativa in merito al trattamento dei dati personali;
u)
il riferimento alle normative vigenti in materia di parità e pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso all'impiego e al relativo trattamento economico;
v)
l'ammontare e le modalità di versamento della tassa d'iscrizione, se prevista;
w)
ogni altra informazione necessaria per la partecipazione dei soggetti interessati compresa l’autorità dinnanzi alla quale è possibile promuovere l’eventuale ricorso.
Art. 16
Categorie riservatarie e preferenze
1.
Nei bandi di concorso, le riserve dei posti previste da leggi speciali nazionali in favore di particolari categorie di soggetti, nonché quelle previste a favore del personale interno, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.
2.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto, fatte salve le riserve di legge.
3.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a)
riserva dei posti a favore delle categorie protette, nei limiti delle quote d'obbligo e con le modalità previste dalla normativa vigente;
b)
riserva dei posti a favore dei militari delle Forze Armate nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;
c)
riserva dei posti a favore del personale interno.
4.
I posti non attribuiti in sede di riserva saranno attribuiti ai non riservatari.
5.
Nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, si applica come titolo di preferenza la minore età anagrafica, ai sensi dell'
art. 2, comma 9, della L. 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle
L. 15 marzo 1997, n. 59 , e
L. 15 maggio 1997, n. 127 , nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.).
Art. 17
Riserva a favore del personale interno ai fini della progressione di carriera
1.
Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3, comma 2, lettera a), nelle procedure concorsuali può essere prevista la riserva di posti per il personale dipendente dell'Ente con contratto a tempo indeterminato, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dal personale regionale.
2.
Per fruire dell'applicazione della riserva, il personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso dall'esterno, di cui all'art. 2, e deve essere classificato nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto oggetto del concorso; deve inoltre aver maturato, nella stessa categoria, un'anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'Ente di almeno due anni.
3.
La riserva opera sul numero dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità inferiore ed è esclusa in caso di concorso per la copertura di un unico posto vacante.
4.
In relazione alle caratteristiche dei posti messi a concorso, nei bandi possono essere stabiliti gli ulteriori requisiti culturali e professionali da richiedersi al personale dipendente dell'Ente al fine dell'applicazione della riserva, anche valorizzando l'esperienza maturata almeno negli ultimi due anni. A tal fine possono essere utilizzate informazioni disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione regionale.
5.
Tutti i requisiti e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
6.
I candidati interni, aventi diritto a riserva, che si collocano tra i vincitori del concorso pubblico per merito sono comunque computati ai fini della copertura dei posti riservati.
7.
I requisiti minimi di cui al comma 2 si applicano anche in tutte le ipotesi di procedure selettive riservate al personale dipendente dell’Ente, indette sulla base di norme speciali o transitorie.
Art. 18
Pubblicità delle procedure concorsuali
1.
Le procedure concorsuali sono indette dal Direttore Generale competente in materia di personale della Giunta regionale.
2.
Le procedure concorsuali sono pubblicizzate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico; sui siti Internet ed intranet dell'Ente; sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche solo per estratto.
3.
In relazione alla complessità delle procedure e alle caratteristiche delle posizioni da coprire o alla prevedibile difficoltà di reperire le professionalità ricercate, l’amministrazione regionale può ricorrere ad ulteriori forme aggiuntive di pubblicizzazione.
Art. 19
Domanda di ammissione
1.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata in conformità alle previsioni del bando ed è presentata in modalità telematica.
2.
La domanda deve riportare tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti che il candidato è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando.
3.
Il bando deve prevedere la compilazione e trasmissione della domanda di ammissione al concorso mediante l'utilizzo di mezzi telematici entro il termine fissato nel bando stesso. Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. Nel bando saranno individuate le modalità per garantire assistenza ai candidati anche al fine di agevolare la trasmissione della domanda.
4.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni causata dalla mancata o inesatta indicazione degli indirizzi, o contatti, nella domanda, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, dal loro malfunzionamento ovvero da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5.
Le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle disposte dal bando sono irricevibili fatti salvi i casi previsti dal bando in cui sia impossibile usufruire della modalità telematica.
Art. 20
Termini per la presentazione della domanda
1.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non può essere inferiore a quindici giornia decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2.
È facoltà dell'Amministrazione prorogare o riaprire il termine fissato nel bando per le procedure concorsuali pubbliche qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore al triplo dei posti messi a concorso. Il relativo provvedimento deve essere pubblicizzato con le stesse modalità stabilite per il bando. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare le dichiarazioni prodotte entro il nuovo termine.
Art. 21
Ammissione con riserva
1.
Nelle procedure concorsuali pubbliche il Responsabile del Servizio competente può ammettere alla prima prova, ivi compresa la preselezione, tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini. Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà, in tale caso, verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei ed ammessi alla prova successiva.
2.
Qualora la domanda risulti parzialmente priva della dichiarazione del possesso di taluno dei requisiti, il Responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione all'interessato entro i termini fissati dal bando.
3.
Sono esclusi i candidati che non abbiano presentato l'integrazione richiesta e coloro che abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulta in modo evidente la mancanza di un requisito richiesto dal bando.
Art. 22
Termini delle procedure concorsuali
1.
Le procedure concorsuali devono essere concluse, con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale, entro i seguenti termini massimi:
a)
procedure concorsuali pubbliche per le categorie C e D e per l'area della dirigenza: sei mesi;
b)
procedure concorsuali pubbliche nella categoria B: due mesi.
2.
Detti termini decorrono dalla data della prima prova, compresa la preselezione, ovvero dall'insediamento della commissione nel caso di selezione per soli titoli, ovvero dalla data della prova di ammissione al corso-concorso.
3.
Il termine del procedimento può essere motivatamente prorogato.
Capo II
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 23
Avvio dei lavori
1.
I componenti della commissione esaminatrice e il segretario, prima di iniziare i lavori, prendono visione dell'elenco dei candidati ammessi e verificano l'insussistenza delle cause di incompatibilità, sottoscrivendo apposita dichiarazione.
2.
Analoga dichiarazione è sottoscritta dai componenti della sottocommissione, dai membri aggiunti e dai supplenti, qualora intervengano.
3.
La commissione avvia i lavori con il seguente ordine:
a)
esamina il bando, le norme regolamentari, gli indirizzi e le direttive impartite in materia;
b)
stabilisce, in relazione al numero delle domande presentate e se non è già stabilito nel bando, se e con quali modalità organizzative svolgere la preselezione;
c)
prende atto del termine massimo previsto per il procedimento e stabilisce, in accordo con il Responsabile del procedimento, il termine per la consegna della graduatoria finale di merito;
d)
stabilisce, se non sono previsti nel bando, il diario e la sede delle prove;
e)
avvia la discussione per definire i criteri e le modalità per la valutazione dei titoli e per l'espletamento delle prove di selezione.
Art. 24
Preselezione
1.
La preselezione può essere svolta:
a)
prima dell'insediamento della commissione esaminatrice. La preselezione sarà espletata da un soggetto esterno specializzato in selezione del personale individuato dall'Ente con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
b)
dopo l'insediamento della commissione esaminatrice. La preselezione sarà effettuata dalla commissione direttamente o, qualora lo ritenga opportuno, con il supporto, in tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui individuazione resta di competenza dell'Ente.
2.
Il soggetto esterno specializzato è tenuto al rispetto delle direttive impartite dalla commissione che adotterà adeguate modalità di controllo per assicurare il buon andamento della procedura.
3.
I candidati collocati in posizione utile al termine della preselezione sono ammessi alla prova successiva con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
Art. 25
Corso-concorso
1.
Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive. In relazione alle caratteristiche ed alla complessità della selezione l'esame finale del percorso formativo potrà essere svolto dalla commissione o dal soggetto esterno che ha curato la formazione, nel rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione.
2.
I contenuti e la durata del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle professionalità da coprire.
3.
Il corso-concorso si conclude con la formulazione di una graduatoria di merito finalizzata all'assunzione dei vincitori, per la copertura dei posti previsti dal bando, avuto a riferimento quanto disposto dagli artt. 36 e 37.
Art. 26
Convocazione dei candidati alle prove d'esame
1.
I candidati vengono convocati, di norma, tramite avviso pubblico sul sito internet dell'Ente, da pubblicarsi nella data stabilita nel bando.
2.
Detta convocazione può già essere contenuta nel provvedimento di indizione della procedura concorsuale.
3.
Il calendario delle prove deve essere comunicato almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle stesse.
4.
Per assicurare maggiore celerità al procedimento, la convocazione alla prova scritta o alla prova tecnica o pratico-attitudinale può contenere anche la convocazione alla prova orale, nel rispetto del termine previsto. In relazione all'esiguità del numero dei candidati la commissione può stabilire di effettuare la prova orale nello stesso giorno dedicato alla prova scritta, tecnica o pratico-attitudinale.
5.
Nella predisposizione del calendario delle prove si terrà conto dei giorni festivi e dei giorni di festività religiose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6.
Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile lo svolgimento di una o più prove, il Presidente della commissione comunica il rinvio, anche in forma orale, ai candidati presenti. In tal caso il segretario della commissione certifica la presenza dei candidati e gli stessi vengono riconvocati per sostenere la prova secondo il nuovo calendario. Non sono ammessi a sostenere la prova ulteriori candidati.
Art. 27
Personale di sorveglianza
1.
Nel caso in cui il numero dei candidati lo renda necessario, la commissione può essere coadiuvata da personale individuato dal Responsabile del Servizio competente, tra i dipendenti dell'Ente o soggetti esterni, per l'identificazione dei candidati, l'assistenza e la vigilanza nella sede delle prove. Detto personale osserva le direttive impartite dal Presidente della commissione per gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura concorsuale.
Art. 28
Predisposizione delle prove
1.
La commissione predispone le prove da sottoporre ai candidati il giorno del loro svolgimento, immediatamente prima del loro inizio. La commissione può decidere di provvedere alla predisposizione delle prove con l'anticipo strettamente necessario adottando modalità idonee a garantirne la segretezza.
2.
Prima dell'inizio della prova la commissione determina il tempo massimo per lo svolgimento e lo comunica ai candidati. I candidati vengono inoltre informati che durante la prova:
a)
non devono comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, né mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione o con il personale di sorveglianza;
b)
è ammessa la consultazione di testi o strumenti solo se preventivamente autorizzati dalla commissione e possono essere utilizzati solo materiali forniti dalla commissione.
3.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni impartite è escluso dalla prova, a giudizio insindacabile della commissione.
4.
La commissione informa i candidati delle modalità con cui verranno comunicati gli esiti delle prove, i punteggi riportati, l'ammissione alle prove successive o la non ammissione.
Art. 29
Ausili
1.
Per il candidato portatore di handicap che ne abbia fatto richiesta sono predisposti, a cura dell'Ente, gli ausili ed i presidi logistici necessari per garantire parità di trattamento nel corso delle prove.
2.
La commissione stabilisce, in tal caso, le modalità di svolgimento delle prove e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari secondo criteri di ragionevolezza.
3.
I soggetti addetti all'assistenza sono tenuti a prestare la dichiarazione di mancanza di incompatibilità di cui all'art. 9, a riprodurre fedelmente le indicazioni del candidato e ad osservare le direttive impartite dal Presidente di commissione.
Art. 30
Valutazione delle prove
1.
La commissione definisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse, in modo da garantire uniformità di trattamento. Detti criteri, che devono essere verbalizzati, costituiscono la motivazione dei punteggi attribuiti.
2.
Il punteggio attribuito a ciascuna prova risulta dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario avente diritto al voto.
3.
In ciascuna prova prevista dal concorso, il candidato deve conseguire il punteggio minimo definito nel bando pena esclusione dalle successive fasi. Nel caso di più prove, il bando deve prevedere le modalità con cui i singoli punteggi contribuiscono al punteggio finale.
4.
Per i test a risposta multipla possono essere predisposte modalità automatizzate ed informatizzate di correzione.
Art. 31
Valutazione dei titoli
1.
Il bando può prevedere la valutazione di titoli culturali e professionali attinenti professionalità oggetto della selezione.
2.
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli, ivi compreso quello attribuito alle particolari esperienze professionali, non può essere superiore al punteggio massimo complessivamente conseguibile nelle prove d'esame.
3.
Nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami la valutazione dei titoli precede, di norma, le prove d'esame e deve essere comunicata ai candidati prima dell'effettuazione delle prove. È tuttavia possibile effettuare la valutazione dei titoli dopo lo svolgimento delle prove scritte, prima dell'avvio della correzione.
Art. 32
Valutazione di particolari esperienze professionali
1.
Il bando di concorso, per titoli ed esami, può prevedere, con l'attribuzione di apposito punteggio, la valorizzazione di particolari esperienze professionali svolte presso l'Ente per almeno tre anni, non oltre gli ultimi dieci.
2.
A tal fine il bando di concorso può prevedere l'esclusiva valutazione delle suddette esperienze ovvero l'attribuzione ad esse di un punteggio fino al doppio di quello previsto per analoghe esperienze svolte al di fuori dell'Ente. Il bando articolerà detto punteggio tenuto conto della specifica professionalità oggetto della selezione.
3.
I periodi di servizio civile volontario e di effettivo servizio militare, se relativi ad attività attinenti alle posizioni lavorative oggetto del concorso, sono valutati come servizio prestato presso pubbliche amministrazioni.
4.
I periodi di servizio civile volontario espletati ai sensi della normativa regionale vigente e che abbiano dato luogo alla registrazione della relativa dichiarazione di competenza sul "libretto formativo del cittadino" possono essere valorizzati, per la copertura di professionalità attinenti, con l'attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo.
Art. 33
Svolgimento delle prove scritte
1.
La commissione formula almeno una terna di quesiti o tracce numerati e siglati da tutti i componenti della commissione, ciascuno chiuso in una busta priva di qualunque segno di riconoscimento.
2.
La prova è sorteggiata da uno dei candidati presenti. Il Presidente stabilisce le modalità di comunicazione della prova sorteggiata e di quelle non estratte.
3.
Qualora non si effettui l'immediata correzione degli elaborati, il segretario della commissione provvede alla custodia degli stessi, garantendone anche l'integrità, secondo le indicazioni impartite dal Presidente.
Art. 34
Svolgimento delle prove tecniche o pratico-attitudinali
1.
La commissione deve predisporre la prova in modo da assicurare a tutti i candidati l'uso degli stessi materiali, di macchine o strumenti che forniscano le medesime prestazioni e di ogni materiale necessario per lo svolgimento della prova stessa. La prova può svolgersi, se necessario, in più sedi e in date diverse.
2.
Se la natura della prova lo consente, la valutazione può essere effettuata anche al termine della prova di ciascun candidato. In tale caso, al termine di ogni giornata devono essere affissi gli esiti relativi a tutti i candidati esaminati.
3.
Nel verbale deve essere riportata una descrizione sintetica delle modalità di espletamento della prova del candidato e della valutazione attribuita.
4.
Per le prove pratico-attitudinali possono essere utilizzate metodologie e standard riconosciuti finalizzati a valutare, anche in forma comparativa, le capacità, le attitudini e le motivazioni individuali dei candidati.
Art. 35
Svolgimento delle prove orali
1.
La commissione stabilisce l'ordine con il quale esaminare i candidati e ne dà comunicazione agli stessi. Detta comunicazione può essere effettuata, se il numero lo consente, anche immediatamente prima dell'inizio della prova.
2.
Le prove si svolgono in locali aperti al pubblico. L'accesso è disciplinato secondo le modalità previste dal Presidente.
3.
Il Presidente stabilisce le modalità più idonee per la formulazione di quesiti ai candidati. Il segretario della commissione predispone, per ciascun candidato, una scheda nella quale riportare le domande proposte e la durata della prova. Detta scheda sarà firmata per conoscenza dal candidato al termine della prova.
4.
Dopo la prova il pubblico eventualmente presente è invitato ad uscire dalla sala e la commissione procede alla valutazione apponendo il punteggio attribuito al candidato sulla relativa scheda ed allegando la stessa al verbale.
5.
Al termine di ogni giornata devono essere affissi gli esiti relativi a tutti i candidati esaminati.
6.
Le prove orali possono essere svolte a distanza in modalità telematica garantendo ai candidati e al pubblico interessato la conoscenza anticipata delle regole tecniche di partecipazione.
Art. 36
Conclusione dell'attività della commissione
1.
La commissione formula la graduatoria finale di merito con l'indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato in ciascuna prova.
2.
Nelle procedure concorsuali ove è prevista la valutazione dei titoli, la graduatoria finale è formata sommando anche il punteggio assegnato ai titoli.
3.
La graduatoria, unitamente ai verbali delle sedute, è trasmessa al Responsabile del procedimento che prende atto delle operazioni e verifica la regolarità del procedimento espletato dalla commissione stessa.
4.
In caso siano riscontrate delle irregolarità il Responsabile del procedimento rinvia gli atti alla commissione che procede ad un riesame ed assume le decisioni conseguenti.
5.
Nel caso vengano riscontrati meri errori materiali, il responsabile del procedimento effettua direttamente la correzione, informandone la commissione esaminatrice. Il Presidente controfirma la modifica apportata. Si provvede ad informare i candidati interessati dalle modifiche apportate.
6.
Gli atti sono successivamente trasmessi al Responsabile del Servizio competente, per l'approvazione della graduatoria finale.
Art. 37
Conclusione della procedura concorsuale
1.
La graduatoria formulata dalla commissione in esito al punteggio riportato dai candidati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, se prevista, è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente in materia di reclutamento del personale.
2.
Nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, il Responsabile del procedimento provvede a sciogliere la parità applicando il titolo di preferenza previsto all'art. 16 comma 5, del presente regolamento.
3.
Il Responsabile del procedimento verifica inoltre la presenza, tra i candidati idonei, di candidati aventi diritto alle riserve di legge di cui all'art. 16, se ed in quanto previste dal bando.
4.
Il Responsabile del Servizio competente provvede all'applicazione delle preferenze e delle riserve, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori.
5.
La graduatoria finale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito Internet dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti. Sono fatte salve eventuali diverse modalità di pubblicazione previste dal bando, o dalla legge.
6.
La graduatoria conserva validità per un termine di due anni dalla data della sua approvazione.
Art. 38
Procedura di assunzione
1.
I vincitori della procedura concorsuale sono convocati per l'assunzione in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.
2.
L'Amministrazione invita i vincitori a dichiarare nuovamente il possesso dei requisiti generali per l'accesso agli organici regionali, già dichiarati nella domanda di ammissione, e a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro nei termini e secondo le disposizioni previste dalla normativa contrattuale vigente.
Art. 39
Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali
1.
Le prove concorsuali e le eventuali prove preselettive possono essere svolte con modalità semplificate prevedendo la partecipazione dei candidati a distanza con erogazione e correzione delle stesse mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici.
2.
Qualora le prove siano svolte con le modalità di cui al comma 1, il bando o gli avvisi pubblicati sul sito Internet dell'Ente o le convocazioni individuali dei candidati alle prove d’esame, comprese le preselezioni, dovranno specificare le norme tecniche per la partecipazione alle prove stesse.
3.
Le prove con le modalità di cu al comma 1, potranno essere svolte tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato. In tale caso al soggetto incaricato possono essere affidate anche le attività di riconoscimento dei candidati ammessi alla preselezione e alle prove, la somministrazione delle prove a distanza e la vigilanza del corretto rispetto delle norme tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove.