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REGOLAMENTO REGIONALE 08 novembre 2021 , n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 315 dell' 8 novembre 2021

Capo I
AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 15
Contenuti del bando
1. Il bando d'indizione della procedura concorsuale deve indicare:
a) la tipologia di selezione prevista;
b) il numero dei posti da coprire;
c) la classificazione e le specifiche inerenti la professionalità oggetto della selezione;
d) le percentuali di posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
e) i requisiti specifici per l'ammissione alla procedura concorsuale e per l'accesso all’impiego;
f) le modalità di svolgimento della procedura concorsuale e dell'eventuale preselezione;
g) le materie oggetto di esame e tipologia delle prove;
h) i criteri di ammissione alle prove o al corso -concorso e punteggi attribuibili;
i) i titoli valutabili e i criteri di valutazione;
j) le modalità di costituzione della commissione esaminatrice e di eventuali sottocommissioni;
k) i contenuti, le modalità e i termini per la presentazione della domanda di ammissione e di eventuali integrazioni;
l) le modalità per la richiesta di eventuali ausili e tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove, da parte di portatori di handicap;
m) il termine per la presentazione del provvedimento di riconoscimento previsto dalla normativa vigente, da parte dei candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri;
n) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio;
o) le modalità di formazione della graduatoria;
p) le modalità di controllo delle autocertificazioni;
q) le modalità di comunicazione con i candidati;
r) il responsabile del procedimento;
s) le modalità di assunzione, il CCNL di riferimento e il trattamento economico;
t) l'informativa in merito al trattamento dei dati personali;
u) il riferimento alle normative vigenti in materia di parità e pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso all'impiego e al relativo trattamento economico;
v) l'ammontare e le modalità di versamento della tassa d'iscrizione, se prevista;
w) ogni altra informazione necessaria per la partecipazione dei soggetti interessati compresa l’autorità dinnanzi alla quale è possibile promuovere l’eventuale ricorso.
Art. 16
Categorie riservatarie e preferenze
1. Nei bandi di concorso, le riserve dei posti previste da leggi speciali nazionali in favore di particolari categorie di soggetti, nonché quelle previste a favore del personale interno, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto, fatte salve le riserve di legge.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a) riserva dei posti a favore delle categorie protette, nei limiti delle quote d'obbligo e con le modalità previste dalla normativa vigente;
b) riserva dei posti a favore dei militari delle Forze Armate nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;
c) riserva dei posti a favore del personale interno.
4. I posti non attribuiti in sede di riserva saranno attribuiti ai non riservatari.
5. Nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, si applica come titolo di preferenza la minore età anagrafica, ai sensi dell' art. 2, comma 9, della L. 16 giugno 1998, n. 191 Sito esterno (Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno, e L. 15 maggio 1997, n. 127 Sito esterno, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.).
Art. 17
Riserva a favore del personale interno ai fini della progressione di carriera
1. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3, comma 2, lettera a), nelle procedure concorsuali può essere prevista la riserva di posti per il personale dipendente dell'Ente con contratto a tempo indeterminato, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dal personale regionale.
2. Per fruire dell'applicazione della riserva, il personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso dall'esterno, di cui all'art. 2, e deve essere classificato nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto oggetto del concorso; deve inoltre aver maturato, nella stessa categoria, un'anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'Ente di almeno due anni.
3. La riserva opera sul numero dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità inferiore ed è esclusa in caso di concorso per la copertura di un unico posto vacante.
4. In relazione alle caratteristiche dei posti messi a concorso, nei bandi possono essere stabiliti gli ulteriori requisiti culturali e professionali da richiedersi al personale dipendente dell'Ente al fine dell'applicazione della riserva, anche valorizzando l'esperienza maturata almeno negli ultimi due anni. A tal fine possono essere utilizzate informazioni disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione regionale.
5. Tutti i requisiti e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
6. I candidati interni, aventi diritto a riserva, che si collocano tra i vincitori del concorso pubblico per merito sono comunque computati ai fini della copertura dei posti riservati.
7. I requisiti minimi di cui al comma 2 si applicano anche in tutte le ipotesi di procedure selettive riservate al personale dipendente dell’Ente, indette sulla base di norme speciali o transitorie.
Art. 18
Pubblicità delle procedure concorsuali
1. Le procedure concorsuali sono indette dal Direttore Generale competente in materia di personale della Giunta regionale.
2. Le procedure concorsuali sono pubblicizzate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico; sui siti Internet ed intranet dell'Ente; sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche solo per estratto.
3. In relazione alla complessità delle procedure e alle caratteristiche delle posizioni da coprire o alla prevedibile difficoltà di reperire le professionalità ricercate, l’amministrazione regionale può ricorrere ad ulteriori forme aggiuntive di pubblicizzazione.
Art. 19
Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata in conformità alle previsioni del bando ed è presentata in modalità telematica.
2. La domanda deve riportare tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti che il candidato è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando.
3. Il bando deve prevedere la compilazione e trasmissione della domanda di ammissione al concorso mediante l'utilizzo di mezzi telematici entro il termine fissato nel bando stesso. Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. Nel bando saranno individuate le modalità per garantire assistenza ai candidati anche al fine di agevolare la trasmissione della domanda.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni causata dalla mancata o inesatta indicazione degli indirizzi, o contatti, nella domanda, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, dal loro malfunzionamento ovvero da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle disposte dal bando sono irricevibili fatti salvi i casi previsti dal bando in cui sia impossibile usufruire della modalità telematica.
Art. 20
Termini per la presentazione della domanda
1. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non può essere inferiore a quindici giornia decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. È facoltà dell'Amministrazione prorogare o riaprire il termine fissato nel bando per le procedure concorsuali pubbliche qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore al triplo dei posti messi a concorso. Il relativo provvedimento deve essere pubblicizzato con le stesse modalità stabilite per il bando. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare le dichiarazioni prodotte entro il nuovo termine.
Art. 21
Ammissione con riserva
1. Nelle procedure concorsuali pubbliche il Responsabile del Servizio competente può ammettere alla prima prova, ivi compresa la preselezione, tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini. Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà, in tale caso, verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei ed ammessi alla prova successiva.
2. Qualora la domanda risulti parzialmente priva della dichiarazione del possesso di taluno dei requisiti, il Responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione all'interessato entro i termini fissati dal bando.
3. Sono esclusi i candidati che non abbiano presentato l'integrazione richiesta e coloro che abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulta in modo evidente la mancanza di un requisito richiesto dal bando.
Art. 22
Termini delle procedure concorsuali
1. Le procedure concorsuali devono essere concluse, con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale, entro i seguenti termini massimi:
a) procedure concorsuali pubbliche per le categorie C e D e per l'area della dirigenza: sei mesi;
b) procedure concorsuali pubbliche nella categoria B: due mesi.
2. Detti termini decorrono dalla data della prima prova, compresa la preselezione, ovvero dall'insediamento della commissione nel caso di selezione per soli titoli, ovvero dalla data della prova di ammissione al corso-concorso.
3. Il termine del procedimento può essere motivatamente prorogato.

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